Common use of CURE ONCOLOGICHE Clause in Contracts

CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto per le suddette lett. A e B.

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Samples: Estratto Delle Condizioni Di Assicurazione

CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsaprovvede al pagamento o al rimborso delle spese per visite specialistiche, fino esami e per accertamenti diagnostici e di laboratorio, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a concorrenza cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di euro 10.000,00 cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo e per annofamiliare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3, Sezione IV), le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto spese per le suddette lettprestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti e franchigie. A e B.Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea Telematica a Procedura Aperta Per L’affidamento Del Contratto Avente Ad Oggetto Servizio Assicurativo Rimborso Spese Sanitarie Per Tutto Il Persionale Infn 3

CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 2.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto per le suddette lett. A e B.

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Samples: Estratto Delle Condizioni Di Assicurazione

CURE ONCOLOGICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 2.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle terapie e visite specialistiche soprariportatesopra riportate, tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e B del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, in caso di rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del predetto massimale, verrà utilizzato quello previsto per le suddette lett. A e B.

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Samples: www.unica.previmedical.it