Common use of CURE ONCOLOGICHE Clause in Contracts

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborso delle spese per visite specialistiche, esami e per accertamenti diagnostici e di laboratorio, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.

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Samples: Deliberazione

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborsa, fino a concorrenza di euro 10.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle spese per terapie e visite specialistichespecialistiche soprariportate, esami tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e per accertamenti diagnostici e di laboratorioB del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3predetto massimale, Sezione IV), le spese verrà utilizzato quello previsto per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti suddette lett. A e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.B.

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Samples: Assicurazione Per Il Rimborso Delle Spese Sanitarie

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento Nei casi di malattie oncologiche Sanimpresa liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di ricovero o al rimborso delle spese per visite specialisticheday hospital che in regime di extraricovero), esami e per con limite di spesa autonomo. Si intendono inclusi in copertura le visite, gli accertamenti diagnostici e di laboratorio, le terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimofarmacologiche). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel • In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese da UniSalute per le Sanimpresa ed effettuate da medici convenzionati Le prestazioni erogate all’Assicurato all’Iscritto vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime stesse da Sanimpresa, per il tramite di UniSalute, senza applicazione l’applicazione di scoperti e franchigieimporti a carico dell’Iscritto. Nel • In caso in cui l’Assicurato si rivolga a di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le da UniSalute per Sanimpresa Le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 2030%. Nel • In caso in cui l’Assicurato si avvalga di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, la Società Nazionale Il Sanimpresa rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezionedell’Iscritto.

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Samples: Sanitary Services Agreement

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborsa, fino a concorrenza di euro 2.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle spese per terapie e visite specialistichespecialistiche soprariportate, esami tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e per accertamenti diagnostici e di laboratorioB del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo rimborso delle prestazioni, si procederà - in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3predetto massimale, Sezione IV), le spese verrà utilizzato quello previsto per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti suddette lett. A e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.B.

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Samples: Assicurazione Per Il Rimborso Delle Spese Sanitarie

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborsa, fino a concorrenza di euro 2.000,00 per nucleo e per anno, le prestazioni legate a patologie oncologiche sostenute per: - assistenza infermieristica domiciliare; - chemioterapia; - radioterapia; - altre terapie finalizzate alle cure oncologiche; - visite specialistiche. Ai fini del rimborso delle spese per terapie e visite specialistichespecialistiche sopra riportate, esami tali prestazioni devono essere effettuate da medico con specializzazione attinente alla patologia denunciata. Qualora le suindicate prestazioni siano contemplate anche nelle precedenti lett. A e per accertamenti diagnostici e di laboratorioB del presente art. “Area prestazioni extraospedaliere specialistiche e/o ambulatoriali”, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con utilizzo rimborso delle prestazioni, si procederà – in primo luogo – ad erogare il massimale previsto per la presente garanzia “Cure oncologiche”. Ad esaurimento del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3predetto massimale, Sezione IV), le spese verrà utilizzato quello previsto per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti suddette lett. A e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.B.

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Samples: Insurance Contract

CURE ONCOLOGICHE. La Società provvede al pagamento o al rimborso delle spese per visite specialistiche, esami e per accertamenti diagnostici e di laboratorio, terapie (ivi comprese quelle riabilitative) e farmaci, relativi a cure oncologiche. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una certificazione medica che indichi la patologia che ha reso necessario la prestazione. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni di cui al presente Articolo è di € 5.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per assicurato (ovvero per nucleo familiare ove sia stata estesa la copertura anche a quest’ultimo). Per le prestazioni di cui al presente Articolo, nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società con utilizzo del servizio di pagamento diretto delle prestazioni (di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di scoperti e franchigie. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società (ovvero non si avvalga del servizio di pagamento diretto delle prestazioni di cui all’Art. 3, Sezione IV), le spese sostenute vengono rimborsate all’Assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 20%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. La garanzia prevista dal presente Articolo opera in aggiunta a quelle previste dalla presente Sottosezione.

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Samples: Deliberazione