Common use of CURE ONCOLOGICHE Clause in Contracts

CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (sono escluse le spese relative al ricovero o Day Hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.

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Samples: Assicurazione

CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (sono escluse le spese relative al se non effettuate in regime di ricovero o Day Hospitalday hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie (anche farmacologiche). Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate integralmentecon l’applicazione di uno scoperto del 25%. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets ticket sanitari a carico dell’Assicurato. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a €. 8.500,00 per nucleo familiare.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le spese relative a chemioterapia e terapie radianti (sono escluse le spese relative al ricovero o Day Hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate integralmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets ticket sanitari a carico dell’Assicurato. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 7.000,00 per nucleo familiare.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

CURE ONCOLOGICHE. Nei casi di malattie oncologiche la Società liquida le La Cassa provvede al pagamento delle spese relative a chemioterapia e terapie radianti (sono escluse le spese relative al ricovero o Day Hospital), con massimale autonomo. Si intendono inclusi in garanzia anche le per visite, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologicheoncologiche, anche farmacologiche relative a malattie oncologiche e non effettuate in regime di ricovero o day hospital. Il massimale di garanzia verrà utilizzato in primo luogo ovvero in caso di esaurimento dello stesso, verrà utilizzato il massimale della garanzia di “sezione B prestazioni ambulatoriali e domiciliari”. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato convenzionate con la SocietàCassa, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società Cassa alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o alcun scoperto/franchigia. Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a di strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, convenzionate le spese sostenute vengono rimborsate integralmentecon l’applicazione di uno scoperto massimo del 20% (venti per cento) con un minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento/00) per terapie dovute alla medesima patologia. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga di rimborso integrale da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la Società Cassa rimborsa integralmente i tickets ticket sanitari a carico dell’Assicuratodell’assicurato/assistito. Il massimale annuo per il complesso delle prestazioni è di € 10.000,00 (diecimila/00) per nucleo familiare.

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Samples: Piano Di Assistenza Sanitaria Integrativa