Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate. La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto (vedi lettera a) dell’art. 1.1 “Garanzie principali”), dei danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo stesso.
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Samples: Assicurazione, Insurance Contract, Set Informativo