Riclassificazioni Clausole campione

Riclassificazioni. A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la docu- mentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzio- nali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pa- gamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, propor- zionalmente alla differenza di Premio non acquisi- to, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Com- pagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito. Se l’Assicurato abbia fornito la “Dichiarazione del Con- traente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la veri- fica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.
Riclassificazioni. 1.23.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi Se • il Contraente non invia alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio: la copia del certificato di proprietà digitale o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure • le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali non corrispondono, • il Contraente ha fornito la “Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio”, e il contenuto di tale dichiarazione non corrisponde alle informazioni raccolte dalla Compagnia in seguito alle proprie verifiche, sia presso banche dati istituzionali sia presso la compagnia di provenienza la Compagnia provvederà alla corretta riclassificazione della Classe di merito con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio e lo comunicherà al Contraente. Il Contraente deve pagare l’eventuale differenza di Premio; in difetto in caso di Sinistro la Compagnia avrà diritto di ridurre le somme dovute al terzo danneggiato in proporzione alla differenza di Premio non pagata dal Contraente; la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente di quanto pagato al danneggiato. Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio con l’indicazione della corretta classe di merito.
Riclassificazioni. A) Xxxxxxx invio o invio difforme di documenti Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (ad esempio nel caso di documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà, viene successivamente richiesta copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio); o se la documentazione inviata dovesse riportare dati diversi da quelli comunicati e confermati al Contraente, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito. Se l’Assicurato abbia fornito la “Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la verifica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.
Riclassificazioni. A) Mancato invio o invio di documenti non conformi
Riclassificazioni. Mancato invio o invio difforme di documenti Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (ad esempio, nel caso di documentazione temporanea Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a sinistri causati dal Veicolo assicurato.
Riclassificazioni. Mancato invio o invio di documenti non conformi pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Il presente contratto, essendo stipulato nella forma tariffariafranchigia fissa ed assoluta” non prevede, in base alle disposizioni vigenti in materia, l’indicazione della classe CU all’interno dell’Attestazione dello stato del rischio. La stipula dello stesso comporta quindi la perdita della classe di merito eventualmente maturata sulla base di un precedente contratto in forma tariffaria “Bonus/Malus” e riportata nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata al termine del precedente contratto. • messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e scarico; • possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia; • modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando l’Assistenza Clienti. La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
Riclassificazioni. A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia: l’Attestazione dello Stato del Rischio in originale (se previ- sto); altra documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure nel caso che la documentazione inviata dovesse riportare dati diversi da quelli comunicati e confermati dal Contraente, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza.
Riclassificazioni. Il sistema deve rendere disponibili, attraverso appositi meccanismi di validazione dei dati da parte delle Aziende Sanitarie, le informazioni contabili relative a:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.