DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose ed il massimo per periodo di € 2.500.000,00.
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Samples: Insurance Policy, Polizza Responsabilità Civile, Polizza Di Responsabilità Civile