Common use of Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà Clause in Contracts

Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannose. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Università.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione

Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannose. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Università.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà. L’Appaltatore L'Operatore Economico deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cosecose ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 207/2010. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei di necessari provvedimenti sono è a totale carico dell'Appaltatoredell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’eventodell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio contradditorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010; l’Appaltatore l'Operatore Economico non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatoredell'Operatore Economico. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannosedell'Operatore Economico. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore dall'Operatore Economico il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Universitàalla Cassa.

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Samples: Contratto Di Appalto