Danni non assicurati. 1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
4. Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico). Inoltre, detti danni non sono assicurati se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
5. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
6. Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
7. Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
Danni non assicurati. 1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3. Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aereoplani o veicoli spaziali;
4. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno. Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse;
5. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
6. Danni causati da cedimento del terreno;
7. Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
8. Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose; I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
Danni non assicurati. Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose)
2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
9. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Per il punto 10 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
Danni non assicurati. Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di 1.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
Danni non assicurati danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
Danni non assicurati. 1. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
2. Danni di rottura a tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3. Danni di rottura alle tubature idriche all’esterno degli edifici;
4. Danni di rottura ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
Danni non assicurati. 1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
Danni non assicurati. Sono esclusi dall’assicurazione:
1. danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
2. danni a supporti e cornici;
3. xxxxx xxxxxxxxx;
4. danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
5. xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
6. xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
7. danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.1 e 7.2);
7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Per il punto 7 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 7.1-7.5, ovvero le loro conseguenze.
Danni non assicurati. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
Danni non assicurati. Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro: