Common use of Debito informativo Clause in Contracts

Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattia. 3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali. 4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatoriale. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata. 6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività svolta ai sensi del presente Accordo.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda di riferimento e gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitariaaltri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda USL al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattiaregionale. 3. Gli specialisti ambulatorialiOgni tre mesi, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitarile Strutture dovranno inviare alle Commissioni competenti l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, nazionalil’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, regionali una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e aziendalidelle giornate di degenza nel periodo. 4. L’inadempienza agli obblighi La struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di cui al comma 2modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, lettera cad aggiornare il portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta Struttura è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatorialePortale RSA. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificataNel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile. 6. Al fine La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatorialidati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dai veterinari dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e dagli altri professionistiCentro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore nel contesto di attività svolta ai sensi del presente Accordospecifici progetti regionali in materia.

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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale

Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattia. 3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali. 4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera lett. c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatoriale. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata. 6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, 2013 n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività svolta ai sensi del presente Accordo.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Debito informativo. 1La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri. Per l’espletamento dell’attività istituzionale gli specialisti ambulatoriali, La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale. La Struttura si impegna a fornire i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria. 2. Lo specialista ambulatoriale, dati necessari ad assolvere il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo nei confronti della Regione Toscana (flusso RF160) secondo tempi e modalità da questa stabiliti. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di competenza ottemperando dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla Struttura, nel contesto di specifici progetti regionali in materia. La Struttura si impegna in particolare agli obblighi previsti da:a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24. a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa STS11 dati della struttura - la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattia. 3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali. 4. L’inadempienza agli obblighi di cui Struttura comunica al comma 2, lettera c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatoriale. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata. 6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionistiverificarsi, le Aziende ai sensi del D.Lgsvariazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail. 14 marzo 2013, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore b)STS24 flussi di attività svolta ai sensi del presente Accordo- la Struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’azienda, numero di giornate.

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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitariaaltri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattiaregionale. 3. Gli specialisti ambulatorialiOgni tre mesi, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitarila Residenza dovrà inviare alle Commissioni competenti l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, nazionalil’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di ospitalità registrate, regionali una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e aziendalidelle giornate di ospitalità nel periodo. 4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi Nel caso in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatorialela Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e specialisti ambulatorialiCentro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificatanel contesto di specifici progetti regionali in materia. 6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività svolta ai sensi del presente Accordo.

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Samples: Contratto Di Erogazione Di Prestazioni Socio Sanitarie

Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività l'espletamento dell'attivita' istituzionale gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda dall'Azienda Sanitaria. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattia. 3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali. 4. L’inadempienza L'inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera lett. c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è e' applicata dall’Azienda dall'Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienzadell'inadempienza. La riduzione non è e' applicata nei casi in cui l’inadempienza l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità responsabilita' dello specialista ambulatoriale. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità modalita' informatizzate e l’impiego l'impiego della posta elettronica certificata. 6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. decreto legislativo 14 marzo 2013, 2013 n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività attivita' svolta ai sensi del presente Accordo.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Debito informativo. (solo RSA) 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitariaaltri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri. 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda USL al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: a) flusso informativo definito dalla Regione; b) sistema informativo nazionale (NSIS); c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata; d) fascicolo sanitario elettronico (FSE); e) certificazione telematica della malattiaregionale. 3. Gli specialisti ambulatorialiOgni tre mesi, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitarile Strutture dovranno inviare alle Commissioni competenti l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, nazionalil’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, regionali una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e aziendalidelle giornate di degenza nel periodo. 4. L’inadempienza agli obblighi La Struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di cui al comma 2modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, lettera cad aggiornare il portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta Struttura è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche Strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatorialePortale RSA. 5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificataNel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile. 6. Al La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia. 1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri. 2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda al fine di rendere maggiormente trasparente procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale. 3. La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il servizio svolto totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo. 4. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il SSN dagli specialisti ambulatorialisistema informativo del SSR una volta disponibile. 5. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dai veterinari dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e dagli altri professionistiCentro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia. 6. La Struttura si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati del Centro Diurno presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24. a) STS11 dati della struttura – la struttura comunica al verificarsi, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail. b) STS24 flussi di attività svolta ai sensi del presente Accordo- la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’azienda, numero di giornate.

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Samples: Convenzione