Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, (File Cure Termali – FILE E- e ulteriori flussi previsti dalla nor- mativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informati- vo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito della verifica del rispetto del debito informativo. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione consentita..
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Samples: Contract for the Acquisition of Thermal Assistance Services
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e costanza s.m.i. ivi comprese quelle concernenti l’applicazione della DGR n. 2075/2018 e 2076/2018. Il Fornitore deve, in particolare, inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al proprio debito informativolordo (importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket riscossi in nome e per conto dell’AUSL. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dai ticket (File Cure Termali – FILE E- paganti in toto la prestazione SSN) che debbono essere inserite nel flusso ASA; l’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e ulteriori flussi previsti dalla nor- mativa vigente)incassate in nome e per conto di questa AUSL. L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tempi budget negoziati, in quanto solo le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. L’Azienda si riserva di richiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire. Il Fornitore è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Aziendastrutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S. In conformità a quanto previsto nell’ Accordo Anisap/RER 2018-2021 che funge da riferimento per la regolazione dei rapporti il Fornitore si impegna ad aderire, con particolare riguardo oneri a proprio carico , alla necessità rete Regionale “Sole” implementando le funzionalità necessarie per trasmettere i referti di garantire l’interfacciamento con cui alle prestazioni del SSN verso il SISAR (Sistema Informati- vo Sanitario Regionale) fascicolo sanitario elettronico e con favorire la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito condivisione dei pazienti che accedono alla Struttura; inoltre dovrà implementare le funzionalità necessarie alla visualizzazione della verifica del rispetto del debito informativo. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, ricetta demateralizzata secondo le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione consentita..regole previste dal Flusso Ministeriale.
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Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e costanza s.m.i. ivi comprese quelle concernenti l’applicazione della DGR n. 2075/2018 e 2076/2018. Il Fornitore deve, in particolare, inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al proprio debito informativolordo (importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket riscossi in nome e per conto dell’AUSL. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dai ticket (File Cure Termali – FILE E- paganti in toto la prestazione SSN) che debbono essere inserite nel flusso ASA; l’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e ulteriori flussi previsti dalla nor- mativa vigente)incassate in nome e per conto di questa AUSL. L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Aziendabudget negoziati, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informati- vo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito della verifica del rispetto del debito informativo. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla struttura le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il periodo pagamento delle stesse. L’Azienda si riserva di riferimentorichiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto. La Struttura Fornitore è tenuta in ogni caso tenuto a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, tempestivamente le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo variazioni intervenute nei modelli di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione consentita..anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S.
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Samples: Contract for the Regulation of the Supply of Outpatient Specialist Services
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativoin- formativo, (File Cure Termali – FILE E- riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e ulteriori flussi previsti dalla nor- mativa vigente)dell'Assesso- rato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, nel rispetto dei secondo i tempi e delle le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR S.I.S.A.R. (Sistema Informati- vo Sanitario Regionaleinformativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito della verifica del rispetto realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativoin- formativo secondo le modalità indicate da ATS. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una decurtazione pari all’1riduzio- ne del 20% del budget assegnato alla struttura per il delle tariffe relative al periodo di riferimento. Il detto adempimento riferimento della mancata o parziale comunicazione e può altresì comportare la risoluzione del presente contratto. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione decurta- zione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione consentita..Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto. Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:35
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