Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX Data: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
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Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX Firmato digitalmente da XXXXXXX CN = XXXXXXXX DataXXXX O = non presente SerialNumber = IT:BTZRTI57B61H118E C = IT Data e ora della firma: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' 20/11/2018 12:05:21 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
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Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda del’Azienda e dell'Assessorato dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza dell’Assisstenza Sociale e del SSN, secondo se- condo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire garan- tire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema S.I.S.A.R.(Sistema informativo sanitario regionaleregiona- le) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, informativo comporta una riduzione ri- duzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può puo’ comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto. Firmato digitalmente da da: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX DataFirmato il 03/09/2021 14:02 Seriale Certificato: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” 222699 Firma rappresentante legale Struttura accVarliedoddiatl a11t/0a3/2021 al 11/03/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contrattocon- tratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento au- mento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere re- cedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquiesquinques, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque comun- que intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura mi- sura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11art.11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario economicofinanziario programmato, non è ammissibile uno un superamento dei limiti di spesa dispesa già concordaticoncor- dati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllocon- trollo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato ri- coverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai a 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosidiagno- si/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda all’Azienda e alla U.V.T.. U.V.T. . In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
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Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX Firmato digitalmente da da:XXXXXXX XXXXXXXX Data: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' XXXXXXX Motivo:CONTRATTO RIABILITAZIONE GLOBALE TAMPONI FKT GALLURA ANNI 2018-2020 Luogo:OLBIA (SS) Data:23/11/2018 19:00:07 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
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Samples: Contratto Per L’acquisizione Di Assistenza Riabilitativa Globale Sanitaria E Socio Sanitaria
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativoin- formativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – A.R.S., riguardante i H.O.S. – e ul- teriori flussi informativiprevisti dalla normativa vigente), nei confronti dell'Azienda dell’Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione ridu- zione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX Firmato Per accFetitramzionaeto digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX DataFirma rappresentante legale Struttura acRcrAediNtatDa. XXXX XXXXXXXXXX X: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensiveIT La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, anche dell’IVA se dovutaentro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contrattoper solventi erogate. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che tale obbligo non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntiveosservato si procederà a una decurta- zione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per causa imputabile all’erogatore può comportare la natura risoluzione del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la contratto. Per acceFttairzimoneato ATS Data: 29/10/2021 12:09:34 RCC/2021/0000282 digitalmente da Firma rappresentante legale Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.accRreAditNataDAZZO XXXXXXXXXX X: IT
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Samples: Contratto Per L’acquisizione Di Prestazioni Di Assistenza Resi Denziale Territoriale
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo se- condo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle dal- le indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione ri- duzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. XXXXXXX XXXXXXXX Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX Data: 2020.09.04 15:50:30 +02'00' Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe tarif- fe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamentiaggior- namenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-socio- sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali na- zionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione comunica- zione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento incre- mento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile inderogabi- le di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile ammis- sibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntiveag- giuntive. Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere es- sere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosidiagno- si/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
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