CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABI- LITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA
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CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABI- LITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA
Contratto tra l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata Consorzio Consalus – Centro di Cardiologia e Riabilitazione dei Cardiopatici - codice regionale 200157 - per gli anni 2021-2022-2023.
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via X. Xxxxx 57,
C.F. 92005870909 e Partita IVA 00935650903 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F. TMSMSM70L15I452G (in forza delle Deliberazioni del Commissario Straordinario
n. 1 del 13.01.2021 e n. 518 del 02.07.2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e
la Struttura Consorzio Consalus – Centro di Cardiologia e Riabilitazione dei Car- diopatici (di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 03340700925 con sede le- gale in Cagliari Via Bligny n. 7 e sede operativa in Xxx Xxxxxxxx x. 00/X, nella per- sona del Legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, C.F. MLENNN55E07E874L, dall’altra
hanno convenuto e stipulato quanto segue:
Premesso:
- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l’ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all’Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 “Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema
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sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abroga- zione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 6 le parole: “a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2022”; b) all’articolo 47 i termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi”;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l’ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provvedu- to alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed or- ganizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;
- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto “Ade- guamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa”, la Giunta Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che dovrà decorrere dal 1° gennaio 2011;
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven- gono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi- tata con provvedimento n. 1233 del 21.11.2017 adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai
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sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei con- tratti tra soggetti erogatori privati e ATS.
Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell’allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall’ATS (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’ATS e le sanzioni previste in caso di inadem- pienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è sta- to rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
L’ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L’ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
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- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoia- triche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l’ATS dovrà richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accredittamento definitivo l’ATS dovrà accertare che, in relazione alle presta- zioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accredittamento istituzionale possega i requisiti strutturali, tecnologici ed orga- nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle ti- pologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di at- tività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen- to di accredittamento non verranno remunerate.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi- genza del presente contratto e l’ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l’assetto organizzativo defi- nito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per
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farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle di- sposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell’art.2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre- sentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno ora- rio settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nomi- nativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni even- tuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mante- nimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocerti- ficazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la riso- luzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 gior- ni dal ricevimento dela predetta diffida, non adempia.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente
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alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ATS.
La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenen- te i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezio- ne dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assisititi fina- lizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finali- tà previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predi- sposto dall’ATS.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi- tamento
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttu- ra; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappre- sentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualo- ra l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
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Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensio- ne dell’esecuzione del presente contratto.
Per accettazione
(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:31
Il provvedimento di revoca dell’accredittamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile del presente contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale im- piegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da par- te del Commissario straordinario dell’ATS.
Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re- tributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle
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XX.XX., la Struttura dovrà consegnare all’ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.
L’ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessa- to. Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto. Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:32
Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrane del presente contratto.
L’allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettiva- mente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività eroga- bile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in or- dine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l’intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti orga-
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nizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall’ATS.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia- no ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:34
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
L’accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanita- ria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medico dell’interessato:
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a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii. “Definizione dei LEA”, sono a totale carico del SSR;
b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001e ss.mm.ii. “De- finizione dei LEA”, sono parzialmente a carico dell’utente o del Comune di residen- za dell’utente.
Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla ATS, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni, l’inserimento e/o la presa in carico dell’assistito.
Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell’utente da parte di un’Unità di Valutazione Interna della struttura (UVI), la notifica di ammis- sione deve essere trasmessa dal centro alla ATS competente entro 24 ore, unita- mente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la valutazione della Unità di Valutazione Territoriale della ASSL sia difforme da quella dell’UVI re- lativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l’ATS dovrà comunque farsi ca- rico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell’ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall’UVT.
Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l’esecuzione della prestazione a carico del SSN.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.
In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettiva- mente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza del- le specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di appli-
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cazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.
Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla let- tera a) del precedente art. 7, l’Azienda, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza pro- cedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del program- ma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specifica- tamente individuate dall’ATS. Nei casi di accertata inappropriatezza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell’inserimento nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valu- tato più appropriato. L’equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revi- sione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Car-
ta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro fami- glie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.
Articolo 9 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in- formativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assesso- rato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le
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modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito in- formativo secondo le modalità indicate da ATS.
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una riduzio- ne del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta- zione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.
Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:35
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell’IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilita- zione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.” Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato sa- ranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente contratto.
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Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal con- tratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remu- nerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiunti- ve.
Qualora l’ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di control-
lo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricovera- to temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, pres- so un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una ri- duzione della tariffa giornaliera del 60%.
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Articolo 11 - Tetto di spesa
Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art. 7 del presente contratto è previsto un tetto pari a:
- Anno 2021: € 563.103,09;
- Anno 2022: € 563.103,09;
- Anno 2023: € 563.103,09
La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, superato il qua- le le prestazioni non potranno essere remunerate.
Nell’allegato Y il tetto di spesa è suddiviso per tipologia di prestazioni.
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.
Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
Con riferimento alle lett. a) e b) dell’art. 7, la Struttura si impegna a rispettare il vo- lume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto an- nuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l’anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusi- vamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta regio- nale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili sa- ranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l’anno di riferimento.
Per accettazione
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Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:36
Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli
Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicon- tazione mensile, in conformità
alle disposizioni della normativa vigente.
L’Azienda procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
a) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di eroga- zione delle prestazioni, condotte ai sensi dell’art. 8 del presente contratto.
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell’Azienda vengano rilevate dif- formità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si proce- derà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattu- ra, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla Strut- tura nel periodo di riferimento.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
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Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle ta- riffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elet- tronica.
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.
L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa veri- fica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredi- to, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contesta- to, o di addebito (fattura integrativa).
La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato.
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tut- to o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di emettere la nota di credito per l’intero importo richiesto.
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In ogni caso, l’ATS procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tet- to da parte di ogni singolo erogatore privato.
Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vi- gente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fattu- razione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei con- trolli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all’1% del fatturato nel periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
Articolo 15 - Modifica del contratto
Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni as- segnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessi- tà di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diret- ta e delle altre strutture pubbliche.
Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l’Azienda potrà determinare un
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eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbiso- gni di prestazioni in ciascun sottolivello.
Art. 16 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. E’escluso il rinnovo tacito.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilate- rale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite PEC.
Art. 16 bis - Cessione del contratto
La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasfe- rimento da parte della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessiona- rio, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del pre- sente contratto;
b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
x. xxxxx e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
e. gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
x. xxxxx e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis;
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia- scuna delle fattispecie sopra riportate.
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ- zione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, asse- gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:37
Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell'alt 2, parte I del
D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogan- te. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle ta- riffe massime onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta.
Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accor- do, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identifica- no i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.
Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Articolo 19 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al- le norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e pe- nale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx STRUTTURA
TEMUSSI
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:39
MASSIMO Data: 2021.10.06 20
17:25:36 +02'00'
ATS
Data: 07/10/2021 09:38:00 RCC/2021/0000216
ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 644 DEL 06.08.2021
Prestazioni di riabilitazione globale anni 2021/2023
DENOMINAZIONE STRUTTURA | LIVELLO | TIPOLOGIA PRESTAZIONI | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021 | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022 | VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023 |
Consalus | 7 | Ambulatoriale intensiva | € 214.059,05 | € 214.059,05 | € 214.059,05 |
8 | Ambulatoriale estensiva | € 146.965,91 | € 146.965,91 | € 146.965,91 | |
9 | Ambulatoriale mantenimento | € 27.955,47 | € 27.955,47 | € 27.955,47 | |
10 | Domiciliare estensiva | € 143.771,00 | € 143.771,00 | € 143.771,00 | |
11 | Domiciliare mantenimento | € 30.351,66 | € 30.351,66 | € 30.351,66 | |
Totale complessivo | € 563.103,09 | € 563.103,09 | € 563.103,09 |
L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Si evidenzia comunque che saranno possibili spostamenti di budget da una tipologia all’altra nel rispetto dei volumi massimi di accreditamento di ciascuna tipologia e nei limiti del tetto di spesa contrattuale.
Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, in applicazione a quanto stabilito dalla DGR 13/12 che prevede la
diminuzione del valore della produzione di prestazioni di ambulatoriale estensiva (livello 8) e il contestuale incremento della produzione di prestazioni di ambulatoriale intensiva (livello 7), le strutture in possesso dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione di dette prestazioni si impegnano ad erogare le prestazioni di ambulatoriale estensiva (livello 7), anche nell’ipotesi in cui non le abbiano mai erogate, con contestuale diminuzione del volume di prestazioni estensive (livello 8).
Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.
TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.10.06
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:40
17:25:51 +02'00'
ATS
Data: 07/10/2021 09:38:00 RCC/2021/0000216
Allegato X - Elenco personale
DENOMINAZIONE STRUTTURA | 200157 - CONSORZIO CONSALUS - CENTRO DI CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE |
XXXX XXXXXX | XXX XXXXXX X. 0 - 00000 - XXXXXXXX |
SEDE OPERATIVA | XXX XXXXXXXX X. 00/X - 00000 - XXXXXXXX |
CODICE FISCALE | COGNOME | NOME | QUALIFICA | * N° ORE SETTIMANALI | MANSIONE INCARICO | SPECIALIZZAZIONE | TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO | NOTE |
FNZRRT41C07B354R | XXXXX | XXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 30 | CARDIOLOGO - RESP. PROG. STRUTT. | CARDIOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
TCCLLN46E55H856H | XXXXX | XXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 10 | CARDIOLOGO | CARDIOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
MSCLRT60M14B354F | XXXXX | XXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 4 | FISIATRA | FISIATRIA | LIB. PROF.LE | |
PNTPLA51D26B354F | XXXXXX | XXXXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 8 | DIETOLOGO | DIETOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
SDDPPL55T29L966D | XXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 8 | CARDIOLOGO | CARDIOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
CNONNG50M28H856K | XXXX | XXXXXXX XXXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 10 | PNEUMOLOGO | PNEUMOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
PSNMRS51C64B354F | XXXXXX | XXXXX XXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 8 | CARDIOLOGO | CARDIOLOGIA | LIB. PROF.LE | |
XXXXXX00X00X000X | XXXXXXXXXX | XXXXXXX | MEDICO CHIRUGO | 8 | UROLOGO | UROLOGIA | LIB. PROF.LE | |
SUAFMR52E41A419C | XXXX | XXXXXX XXXXX | MEDICO CHIRUGO | 4 | FISIATRA | FISIATRIA | LIB. PROF.LE | |
PTRLSE58E58B354D | XXXXXXXXXXXX | XXXXX | PSICOLOGA | 8 | LIB. PROF.LE | |||
RGNTNA79R65B354S | XXXXXXX | XXXXX | PSICOLOGA | 30 | LIB. PROF.LE | |||
LLOGLN90E58B354V | XXXX | XXXXXXXX | INFERMIERA | 20 | DIPENDENTE | |||
MRGLRA74A52B354T | XXXXXX | XXXXX | INFERMIERA | 20 | DIPENDENTE | |||
CSANDR73H08B354J | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 00 | DIPENDENTE | |||
MLNRTI72A66B354V | XXXXXX | XXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 37 | DIPENDENTE | |||
SCHLSE90D55G113O | XXXXXXX | XXXXX | FISIOTERAPISTA | 20 | DIPENDENTE | |||
NCNFNC77D11G113L | XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 25 | LIB. PROF.LE | |||
FNNLSN96L19B354B | XXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | DIPENDENTE | |||
CRDGNN57P07B354A | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 14 | DIPENDENTE | |||
GRAFNN56H16H118U | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | DIPENDENTE | |||
STVDRH69S49B354M | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 15 | DIPENDENTE | |||
PRNMRN68R44B354J | XXXXX | XXXXXX | FISIOTERAPISTA | 19 | DIPENDENTE | |||
PRCSFN67C27B354H | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 10 | DIPENDENTE | |||
MRGVNT71E62B354O | XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | DIPENDENTE | |||
CCCDNL68R67B354S | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 18 | DIPENDENTE | |||
PLLRRT60P01B354Y | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | LIB. PROF.LE | |||
MLENNN55E07E874L | XXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | LIB. PROF.LE | |||
NNNVLR96M66F979H | XXXXX | XXXXXXX | FISIOTERAPISTA | 5 | LIB. PROF.LE | |||
NGSLRT93L26E441I | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | LIB. PROF.LE | |||
MRGLSS94H62H856I | XXXXXX | XXXXXXX | FISIOTERAPISTA | 20 | LIB. PROF.LE | |||
FSOVNT89L63B354N | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 20 | LIB. PROF.LE | |||
VRTMRA81C53B354Q | XXXXXXX | XXXXX | LOGOPEDISTA | 18 | DIPENDENTE | |||
MLNMHL76R47B354H | XXXXXX | XXXXXXX | LOGOPEDISTA | 3 | DIPENDENTE | |||
GRNMRT92C71L736Q | XXXXXXXXX | XXXXX | ASS. SOCIALE | 4 | LIB. PROF.LE | |||
CSLBRN60H52I765F | XXXXXX | XXXXX | O.S.S. | 18 | DIPENDENTE | |||
SMMMSM65L24G098S | XXXXXXXX | XXXXXXX | O.S.S. | 15 | DIPENDENTE | |||
MRRMNC72E60B354E | XXXXXX | XXXXXX | O.S.S. | 12 | DIPENDENTE | |||
RBEMSM74S27B354Y | ERBI | MASSIMO | O.S.S. | 18 | DIPENDENTE | |||
GSSFLV71B07B354C | XXXXX | XXXXXX | O.S.S. | 12 | DIPENDENTE | |||
CSTLSN67E68B354V | XXXXX | XXXXXXXXXX | IMPIEGATA | 28 | DIPENDENTE | |||
CNCDRN45D58B745X | XXXXXX | XXXXXXX | IMPIEGATA | 12 | DIPENDENTE | |||
MLENRC84P07B354W | XXXX | XXXXXX | DIR. AMM.VO | 38 | DIPENDENTE |
* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.
Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.
TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Firmato digitalmente da: XXXX XXXXXXXX Data: 05/10/2021 12:33:41
Data: 2021.10.06 17:26:05
+02'00'