Decadenza dall’assegnazione. 1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l’assegnatario: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso; c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite; d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A, salvo quanto indicato all’articolo 36 per il requisito reddituale; e) abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi; f) non abbia occupato stabilmente l’alloggio assegnato, entro i termini di cui all’ art. 15 , nono comma. 2. Per l’accertamento di tali condizioni l’Ente Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennalmente, la posizione degli assegnatari. 3. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l’annullamento dell’assegnazione. 4. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenza, la Commissione di cui all’ art. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria l’assegnatario. 5. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio; il Sindaco può tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi, per il rilascio dell’alloggio, ove ne ravvisi la necessità Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.
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Decadenza dall’assegnazione. 1. La decadenza dall’assegnazione dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l’assegnatarionel caso in cui l'assegnatario:
a) abbia cedutoceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatoglil'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) non abiti stabilmente nell’alloggio nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’usosalva autorizzazione dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi;
c) abbia adibito l’alloggio l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazionel'assegnazione, ai sensi delle lettere a)di cui all'articolo 2, b), c), d), e), g), h) della Tabella A, fatto salvo quanto indicato all’articolo 36 per il requisito redditualestabilito all'articolo 29;
e) non abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza che sussistano gravi osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e giustificati motivi8 dell'articolo 10;
f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione;
g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi salvo quanto previsto all'articolo 22;
h) abbia superato il limite di reddito di cui all'articolo 28;
i) non abbia occupato stabilmente l’alloggio assegnato, entro i prodotto la documentazione sul reddito nei termini di cui all’ art. 15 , nono commalegge.
2. Per l’accertamento il procedimento di tali condizioni l’Ente Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennalmente, la posizione degli assegnatari.
3. Per la dichiarazione di della decadenza si applicano le disposizioni stabilite previste per l’annullamento dell’assegnazionel'annullamento dell'assegnazione, salvo i casi di cui alle lettere h) e i) del comma 1, per i quali si applica il procedimento previsto all'articolo 28.
43. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenzaSalvo quanto disposto dall'articolo 28, la Commissione di cui all’ art. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria l’assegnatario.
5. La decadenza dall’assegnazione dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed e il rilascio immediato dell’alloggio; dell'alloggio. Per il Sindaco può tuttavia concedere periodo di permanenza è dovuta un'indennità di occupazione pari a quanto previsto all'articolo 18, comma 1, area di decadenza lettera C.3 maggiorata da un termineminimo del venticinque ad un massimo del cinquanta per cento. La maggiorazione è versata nel fondo sociale di cui all'articolo 21 (28).
4. Le spese per l'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.
(28) Comma così modificato dall'art. 14, non eccedente i sei mesiL.R. 16 maggio 1997, per il rilascio dell’alloggio, ove ne ravvisi la necessità Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivon. 14.
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