Definizione degli elaborati informativi Clausole campione

Definizione degli elaborati informativi. Gli elaborati informativi minimi richiesti per lo svolgimento della prestazione sono individuati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale fornito dalla Committenza. Le informazioni saranno raccolte per ciascuna fase di progettazione all’interno di un documento denominato elenco elaborati. Secondo le indicazioni fornite dal Committente l’individuazione del livello di sviluppo grafico e informativo degli oggetti relativi ai differenti modelli disciplinari è definito secondo la scala di riferimento specificata dall’AIA USA di cui al BIM Forum LOD Spec. 2015. I LOD concordati con la committenza sono i seguenti: Stadio di progettazione Progettazione definitiva Progettazione esecutiva Architettonico Generale 300 350 Architettonico esterni 300 350 Strutture 300 350 Impianti 300 350 Il raggiungimento del LOD 350, previsto in fase di progettazione esecutiva, viene garantito dalla presenza delle schede tecniche di ogni singolo elemento all’interno del progetto, queste schede tecniche vengono inserite e consegnate, sottoforma di documenti PDF, in un’apposita cartella durante il caricamento del progetto sull’ACDAT. Il collegamento tra le schede tecniche e lo specifico oggetto vengono garantite tramite un URL (link alla cartella) inserito nelle proprietà dell’elemento, in modo da creare una connessione univoca tra i dati tecnici e l’elemento geometrico.
Definizione degli elaborati informativi. Vengono di seguito riportati gli elaborati minimi richiesti dalla Stazione Appaltante che l’Appaltatore è tenuto a produrre in funzione della fase di lavoro in cui si trova. L’elenco di tali elaborati non comprende gli elaborati necessari ad ottenere permessi, autorizzazioni od altri documenti obbligatori non di seguito riportati.
Definizione degli elaborati informativi. Nella presente sezione, si definiscono gli elaborati informativi minimi richiesti per la prestazione, differenziati in termini di approfondimento informativo per la fase di progetto autorizzativa in esame che l’affidatario è tenuto a fornire. Sono fatti salvi quelli vincolanti e/o necessari all’ottenimento di permessi, autorizzazioni, o altro, che possono non essere riportati in modo esplicito. I contenuti di cui sopra devono riguardare: o Rappresentazione grafica; o Relazione illustrativa;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).