Relazione illustrativa Clausole campione
Relazione illustrativa. Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Relazione illustrativa. Le modifiche proposte mirano a semplificare le procedure per le decisioni di competenza del magistrato di sorve- glianza, in particolare nella materia dei reclami giurisdizionali ex art. 35-bis ord. penit., in attuazione del criterio di cui alla lett. a). Inoltre le stesse sono finalizzate a rendere più effettivo il rimedio giurisdizionale, con conseguente più pronta tutela dei diritti delle persone detenute e, in ultima istanza, maggior rispetto della loro dignità, in attuazione del criterio di cui alla lett. r). A tal fine si propone di rendere esplicito che l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza è immediatamente esecutiva e che l’eventuale reclamo non ne sospende l’esecuzione. Resta ferma la possibilità di richiedere al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione sull’impugnazione. Conseguentemente si propone di intervenire anche sul comma 5, disponendo che il procedimento per l’ottemperanza possa essere attivato immediatamente, ove il provvedimento non trovi esecuzione da parte dell’amministrazione interessata, senza attendere l’esperimento delle impugnazioni. In tal modo viene mutuata integralmente la disciplina dell’ottemperanza dal processo amministrativo ove è prevista la possibilità, così come stabilito dall’art. 114 comma 4 lett. c) d.lgs. n. 104/2010, di ottenere l’esecuzione coattiva del provvedimento anche prima della sua definitività (nel giudizio amministrativo anche le sentenze del t.a.r. non ancora passate in giudicato sono infatti passibili di ottemperanza). L’art. 35-bis, con le descritte modifiche, rispon- derebbe in modo assai più efficace alla sua funzione inibitoria rispetto ai comportamenti dell’amministrazione che arrechino un grave pregiudizio all’esercizio di diritti delle persone detenute, riducendo i tempi dell’esecuzione ed eliminando così anche i reclami ripetitivi che il detenuto che ha ottenuto un provvedimento favorevole è costretto a fare prima di vederlo concretamente eseguito. Xxxx Xxxxxxxx 5 PER UN MODELLO ESECUTIVO CHE FAVORISCA IL RICORSO A MISURE PENALI DI COMUNITÀ
Relazione illustrativa. Il Capo II - volto ad introdurre misure di semplificazione, rafforzamento e coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e nelle modalità di utilizzo del digitale nell’azione amministrativa - si apre con l’articolo in esame che interviene sull’art. 12, comma 3-bis del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. smart working), introducendo l’obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-ter che - sempre nell’ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale, e le Autorità amministrative indipendenti acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l’uso responsabile dei mezzi telematici. Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l’attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all’art. 14, secondo comma, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell’AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l’amministrazione interessata possa chiedere ad XxXX di svolgere l’intero monitoraggio sull’intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all’Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili...
Relazione illustrativa. MODULO I - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO Data di sottoscrizione 19.05.2021 Periodo temporale di vigenza L’accordo entra in vigore dalla data della stipula e si applica a decorrere dal riparto del Fondo Comune relativo all’esercizio 2020 Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Prorettore – Direttore generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSA: FLC CGIL, CISL SCUOLA (ora CISL FSUR), FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS Composizione della delegazione trattante RSU: FLC CGIL, CISL SCUOLA (ora CISL FSUR), SNALS CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): Per le RSU: FLC CGIL – SNALS CONFSAL - CISL SCUOLA (ora CISL FSUR) Per le RSA: FLC CGIL – SNALS CONFSAL - CISL SCUOLA (ora CISL FSUR) Soggetti destinatari Personale tecnico amministrativo di cat. B, C e D con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Il presente contratto integrativo stabilisce i criteri di utilizzo della quota riservata al Fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari secondo quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e in particolare dall’art. 42 “Soggetti e materie di relazioni sindacali”, comma 3 lett. b). ale e degli atti propede Intervento dell’Organo di controllo L’ipotesi di accordo verrà sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempiment o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria Il Piano integrato della performance triennale 2021 - 2023, previsto dall’art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 150/2009 e redatto secondo le indicazioni delle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane” (ANVUR) è stato approvato dal CDA dell’Ateneo in data 29.01.2021. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023 previsto dall’art.1 comma 5 lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190 è stato approvato dal CDA dell’Ateneo in data 26.03.2021. Il Piano integrato della performance triennale 2021 - 2023 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 - 2023 sono pubblicati ai sensi dell’art. 1...
Relazione illustrativa. L’articolo 7 prevede l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto disciplina le modalità di accertamento dei presupposti di cui al comma 1, compresa la carenza delle risorse necessarie per il regolare pagamento dei lavori diretti alla realizzazione delle opere, che possono anche consistere in una autocertificazione della stazione appaltante, e le modalità di assegnazione delle relative risorse, che consistano nella distribuzione proporzionale delle risorse presenti nel fondo tra le stazioni appaltanti richiedenti in un determinato periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei. Con il decreto può anche essere prevista la possibilità di affidare l’istruttoria o parte dell’attività del fondo, anche sulla base di apposita convenzione, a enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante procedura competitiva. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del fondo. La stazione appaltante, al momento del reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le somme erogate che sono destinate ad alimentare il fondo stesso.
Relazione illustrativa. L’articolo, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonchè le procedure di identificazione della clientela per l’accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo. In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell’utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall’ordinamento italiano. Con la modifica di cui al comma 1, lettera a), si prevede una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 di integrazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all’utente che la richiede già identificato dall’intermediario bancario e finanziario, ai sensi articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela. Il comma 1, lettera b), invece, introduce la possibilità di identificare l’utente che richiede la firma elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), di cui all’art. 64 del CAD, basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica. La modifica di cui al comma 1, lettera c) contempla la possibilità di identificare l’utente che richiede la firma elettronica utilizzando un sistema di identificazione elettronica, basato su credenziali di livello almeno «significativo», nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, con esito positivo, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014. Il riferimento è ai sistemi di identificazione elettronica in relazione ai quali i singoli Stati membri hanno attivato e completato il processo di notifica, previsto dal Regolamento eIDAS, a garanzia dell’interoperabilità tra le diverse identità elettroniche europee, e in particolare riguarda la CIE, tramite la quale sarà dunque possibile identificare l’utente ed erogare la firma elettronica avanz...
Relazione illustrativa. L’articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi ad opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve quindi avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Analogamente a quanto previsto all’articolo 1, il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante. Per le procedure relative ai contratti superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del codice si prevede l’applicabilità della procedura aperta, ristretta o negoziata prevista dagli articoli 61 e 62 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari e agli articoli 123 e 124 per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all’articolo 7 del presente decreto-legge. Rimane salva la possibilità di fare ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso sussistano i relativi presupposti ovvero, previa motivata determinazione della stazione appaltante, alle procedure ordinarie. Il terzo comma prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attiv...
Relazione illustrativa. La modifica apposta al comma 1 risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo, e di razionalizzazione di carattere sistematico. La modifica al comma 2, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Xxxxxx XXX) risponde, invece, a ragioni di natura trattamentale e introduce la possibilità di concessione – sia pure in via eccezionale – di “permessi trattamentali” che possono assolvere, in coerenza con le istanze umanitarie e rieducative di matrice costituzionale, a esigenze di particolare rilevanza nella vita dei detenuti e ne risulterebbe favorito il trattamento e migliorata la quali- tà della detenzione anche per soggetti per i quali la preclusione normativa crea anche l’assenza di attività di osser- vazione finché non si approssimano i termini per l’ammissibilità dei permessi-premio Xxxxx Xxxxxxxxx 12 RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 56 REG. ESEC.
Relazione illustrativa. La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al prin- cipio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all’autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e mi- sure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare. La proposta precisa, infine, che la direzione penitenziaria è competente, per i condannati in via definitiva e gli in- ternati, anche con riferimento ai colloqui telefonici. Xxxxx Xxxxxxxxx 10 RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 18-TER ORD. PENIT.
Relazione illustrativa. Il tema della partecipazione personale del condannato detenuto al procedimento di sorveglianza è da tempo dibattu- to e foriero di incertezze applicative. In base alla vigente disciplina, l’interessato può partecipare personalmente all’udienza soltanto nel caso in cui sia detenuto in un istituto collocato all’interno della giurisdizione del tribunale o del magistrato di sorveglianza competente a deliberare oppure quando, con proprio provvedimento discrezionale, il suddetto giudice ritenga di disporne la traduzione (art. 666 comma 4 c.p.p.). Qualora il locus detentionis non rientri nella sfera di giurisdizione del giudice competente, il condannato potrà soltanto richiedere di essere sentito, prima dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza ratione loci. Questa disciplina è il frutto di una pretesa di omogeneiz- zazione del procedimento di sorveglianza con quello di esecuzione, sotto l’egida comune della “massima semplifi- cazione”, voluta dai redattori del vigente codice di rito. Essa, però, si è ben presto rivelata errata, posto che non tie- ne conto della sostanziale differenza che esiste tra i due procedimenti e, in particolare, del loro diverso oggetto. Il primo concerne, di norma, questioni a prevalente connotazione giuridico-formale (sebbene non manchino anche in questo materie a connotazione più fattuale, come nel caso dell’applicazione del reato continuato), mentre il secon- do, occupandosi del condannato e della sua evoluzione (o involuzione) comportamentale/personologica in chiave specialpreventiva, concerne sempre questioni (anche) di fatto. Il che rivela l’insufficienza della vigente disciplina, essendo evidente che, tutte le volte in cui un giudizio abbia ad oggetto questioni di fatto, la presenza della sola dife- sa tecnica rischia concretamente di rivelarsi inadeguata allo scopo. Perché il condannato possa esercitare il suo di- ritto a difendersi in modo effettivo è imprescindibile la “contestualità” della presenza dell’interessato e del suo di- fensore, così che quest’ultimo possa ricevere dal primo le “informazioni” necessarie a confutare eventuali argomen- tazioni o dati probatori che emergano direttamente in udienza. Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento, es- sendosi posto, negli stessi termini, per la partecipazione della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato all’udienza del procedimento di riesame di cui all’art. 309 c.p.p. In relazione a tale diverso ambito procedimentale, però, la questione è stata risolta, dappr...