DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA, MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI SUGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA Clausole campione

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA, MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI SUGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA. 1. La Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria di cui al paragrafo 12.2 e tenuto conto di quanto definito ai paragrafi 5 e 6, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con proprio atto provvede, per ciascuna sezione prevista dal bando: