Common use of Definizione e caratteristiche Clause in Contracts

Definizione e caratteristiche. Nella presente Raccomandazione Contabile sono trattati i ricavi caratteristici e i principali altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche. Con riferimento alle plusvalenze (e alle minusvalenze) da cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ai proventi (e agli oneri) da compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. e ai ricavi (e ai costi) da cessione (e da acquisizione) temporanea delle prestazioni sportive dei calciatori ex art. 103 delle N.O.I.F. si rinvia alle Raccomandazioni Contabili n. 1, n. 3 e n. 4. I ricavi caratteristici delle società calcistiche sono rappresentati dai ricavi relativi alla vendita degli abbonamenti e alla vendita dei biglietti delle partite giocate in casa. Costituiscono ricavi caratteristici anche le quote di spettanza dei ricavi relativi alle partite disputate fuori casa, ossia la parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega competente, alle società delle squadre ospitate. I principali altri ricavi e proventi delle società calcistiche sono rappresentati dai contributi federali e dai ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalla cessione dei diritti televisivi. Rientrano in questa voce anche le quote di spettanza dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, sempre secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega, alle società delle squadre ospitate. Si precisa che, per le società delle squadre ospitanti, la quota dei ricavi da riconoscere alle società delle squadre ospitate costituisce un costo che deve essere contabilizzato tra gli “Oneri diversi di gestione”.

Appears in 2 contracts

Samples: gabrielenicolella.it, my.liuc.it

Definizione e caratteristiche. Nella presente Raccomandazione Contabile sono trattati i ricavi caratteristici e i principali altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche. Con riferimento alle plusvalenze (e alle minusvalenze) da cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ai proventi (e agli oneri) da compartecipazione ex artL’art. 102 bis delle N.O.I.F. e ai ricavi (e ai costi) da cessione (e da acquisizione) temporanea delle ammette che una società, che abbia acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori ex artdi un calciatore professionista per effetto di una cessione definitiva di contratto, possa contestualmente stipulare un accordo con la società cedente (c.d. 103 delle N.O.I.F. si rinvia alle Raccomandazioni Contabili n. 1accordo di partecipazione), n. 3 e n. 4che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima (c.d. I ricavi caratteristici delle società calcistiche sono rappresentati dai ricavi relativi compartecipazione), in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla vendita degli abbonamenti e alla vendita dei biglietti delle partite giocate in casa. Costituiscono ricavi caratteristici anche le quote titolarità del contratto come di spettanza dei ricavi relativi alle partite disputate fuori casa, ossia la parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega competente, alle società delle squadre ospitate. I principali altri ricavi e proventi delle società calcistiche sono rappresentati dai contributi federali e dai ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalla cessione dei diritti televisivi. Rientrano in questa voce anche le quote di spettanza dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, sempre secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega, alle società delle squadre ospitateseguito specificato. Si precisa che, per le società delle squadre ospitantial fine di poter legittimamente perfezionare un accordo di partecipazione, la quota dei ricavi da riconoscere società cessionaria del diritto alle prestazioni sportive, ossia la società cedente il diritto di partecipazione, deve aver stipulato un contratto economico con il calciatore avente durata minima di due anni. L’accordo di partecipazione, come espressamente stabilito dall’art. 102 bis delle squadre ospitate costituisce N.O.I.F., ha durata di un costo anno. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore l’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione. Pur se giuridicamente autonomo e distinto, l’accordo di partecipazione è direttamente collegato al contratto di cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore: tale accordo, quindi, non può essere perfezionato se in un momento logicamente precedente, seppure contestuale, non sia stato stipulato un contratto di cessione. Il diritto di partecipazione deve essere contabilizzato tra gli “Oneri diversi espresso nel contratto ed è limitato agli effetti patrimoniali: la società, che abbia stipulato un accordo di gestione”partecipazione contestualmente alla cessione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore, ha perso ogni diritto nei confronti del calciatore stesso, sia riguardo alle prestazioni sia riguardo alla titolarità del tesseramento.

Appears in 2 contracts

Samples: my.liuc.it, gabrielenicolella.it