Definizione e caratteristiche. Nella presente Raccomandazione Contabile sono trattati i ricavi caratteristici e i principali altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche. Con riferimento alle plusvalenze (e alle minusvalenze) da cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ai proventi (e agli oneri) da compartecipazione ex art. 102 bis delle N.O.I.F. e ai ricavi (e ai costi) da cessione (e da acquisizione) temporanea delle prestazioni sportive dei calciatori ex art. 103 delle N.O.I.F. si rinvia alle Raccomandazioni Contabili n. 1, n. 3 e n. 4. I ricavi caratteristici delle società calcistiche sono rappresentati dai ricavi relativi alla vendita degli abbonamenti e alla vendita dei biglietti delle partite giocate in casa. Costituiscono ricavi caratteristici anche le quote di spettanza dei ricavi relativi alle partite disputate fuori casa, ossia la parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega competente, alle società delle squadre ospitate. I principali altri ricavi e proventi delle società calcistiche sono rappresentati dai contributi federali e dai ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalla cessione dei diritti televisivi. Rientrano in questa voce anche le quote di spettanza dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi che le società delle squadre ospitanti devono riconoscere, sempre secondo una percentuale stabilita con apposita delibera della Lega, alle società delle squadre ospitate. Si precisa che, per le società delle squadre ospitanti, la quota dei ricavi da riconoscere alle società delle squadre ospitate costituisce un costo che deve essere contabilizzato tra gli “Oneri diversi di gestione”.
Definizione e caratteristiche. I debiti verso le società calcistiche sorgono principalmente per effetto:
Definizione e caratteristiche. I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano la voce principale dei bilanci delle società di calcio. Questa voce comprende i costi sostenuti da una società nelle seguenti ipotesi:
Definizione e caratteristiche. Si definiscono costi del vivaio quei costi, aventi natura pluriennale, che le società di calcio sostengono per la promozione e l’organizzazione del settore giovanile. Si ritiene che i costi del vivaio possano essere assimilati ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese industriali e che, riconosciuta la relativa utilità pluriennale, possano essere capitalizzati. La capitalizzazione dei costi in parola deve avvenire nella loro globalità: non è consentito, infatti, effettuare qualsiasi riferimento ai singoli calciatori del settore giovanile. Possono essere capitalizzati esclusivamente i costi di struttura e gestione del settore giovanile delle società di calcio, intendendosi per tali: ▪ i premi di preparazione corrisposti, ai sensi dell’art. 96 delle N.O.I.F., per il tesseramento di giovani calciatori; ▪ i costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento alle gare disputate dalle squadre giovanili; ▪ i rimborsi spese corrisposti ai calciatori del settore giovanile; ▪ i compensi e i rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori e tecnici del settore giovanile; ▪ i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni con riferimento all’attività dei calciatori del settore giovanile; ▪ le spese sanitarie sostenute a favore dei calciatori del settore giovanile.
Definizione e caratteristiche. L’art. 103 delle N.O.I.F. prevede la possibilità per la società titolare del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore di cedere il relativo contratto a titolo temporaneo ad un’altra società. Nella fattispecie in esame, la società cedente, rimanendo di fatto titolare del diritto, continuerà ad ammortizzarne il costo in relazione alla durata del contratto originario. Tale soluzione è coerente con il principio di correlazione tra costi e ricavi: il ricavo correlato alla cessione temporanea è rappresentato dal corrispettivo riconosciuto alla società cedente dalla società cessionaria. La cessione temporanea di contratto ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una sola stagione sportiva.
Definizione e caratteristiche. I versamenti dei soci a favore delle società possono assumere la natura di finanziamenti a titolo di capitale di credito oppure di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali. Si precisa che i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamento alle condizioni previste dalla delibera CICR del 19 luglio 2005, n. 1058. La delibera prevede, in particolare, che: ▪ la possibilità di reperire fondi a titolo di finanziamento da parte dei soci deve essere espressamente prevista da una disposizione statutaria; ▪ il socio intenzionato a finanziare la società deve detenere una partecipazione pari almeno al 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e deve essere iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.
Definizione e caratteristiche. 1.Per lavoro agile si intenda la prestazione lavorativa subordinata che viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte all’esterno. 0.Xx prestazione all’esterno dell’Ente può essere resa con o senza l’utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa. 0.Xx prestazione di lavoro resa in regime di lavoro agile si attiva esclusivamente su base volontaria, su richiesta degli interessati.
Definizione e caratteristiche. 1.Per lavoro agile si intenda la prestazione lavorativa subordinata che viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte all’esterno. 0.Xx prestazione all’esterno dell’Ente può essere resa con o senza l’utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa. 0.Xx prestazione di lavoro resa in regime di lavoro agile si attiva esclusivamente su base volontaria, su richiesta degli interessati. 4.È prerogativa esclusiva degli Enti valutare la sussistenza delle condizioni per l’attivazione e l’accoglimento della richiesta. 5.L’accordo tra l’Ente e il dipendente per l’accesso al contratto di lavoro agile dovrà contenere la disciplina dell’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell’Ente, le modalità di svolgimento delle prestazioni fuori sede, le modalità di utilizzo degli eventuali strumenti tecnologici di proprietà dell’Ente e tutte le misure idonee e necessarie a garantire la protezione dei dati. 6.Nell’accordo dovranno altresì essere indicate tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza. 0.Xx dipendente in regime di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo analogo a quello applicato ai dipendenti che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente. 0.Xx contrattazione di Ente potrà definire criteri che determinino condizioni di priorità per l’accesso al lavoro agile, oltre che individuare ulteriori previsioni che possono agevolare l’utilizzo e l’accesso al lavoro agile. 0.Xx ogni caso l’Ente riconosce priorità alle richieste di attivazione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Definizione e caratteristiche. 1.2 Le attività commerciali marginali
Definizione e caratteristiche. La legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) definisce le caratteristiche di queste organizzazioni. Le organizzazioni di volontariato sono quegli enti “liberamente costituiti” al fine di svolgere, tramite l’attività “personale, spontanea e gratuita”, dei propri aderenti, atti di solidarietà. La solidarietà costituisce una condizione essenziale per le organizzazioni di volontariato: le quali per loro natura devono offrire servizi aperti verso i terzi e non soltanto rivolti ai propri aderenti. Le Organizzazioni di volontariato per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 266/91 nonchè “per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali” debbono obbligatoriamente iscriversi presso il “registro generale delle organizzazioni di volontariato” tenuto dalle singole regioni. Inoltre, a fronte della spiccata “vocazione” alla solidarietà che caratterizza questi organismi, il legislatore, (art.10, ottavo comma, del dlgs 460/97) considera queste realtà, (assieme alle ONG ed alle cooperative sociali) ONLUS di diritto, mantenendo alle stesse le condizioni fiscali di maggior favore concessi dalla specifica legge istituente (legge 266/91) In virtù di queste considerazioni e nello spirito globale della “Legge quadro sul volontariato” appare evidente come l’ipotesi di realizzo di attività prettamente commerciale da parte di questi enti è da ritenersi pressoché nulla. A queste realtà è concesso soltanto lo svolgimento di “attività commerciale marginale”