Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza di 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza di 60 giornid’impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privatoLavoratore Dipendente del settore Privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
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Samples: Assicurazione Vita, Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo Periodo di Carenza di 60 30 giorni, nessun Indennizzo indennizzo verrà corrisposto corrispo- sto per successivi sinistri di Disoccupazione disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa Nel caso in qualità cui l’Assicurato, durante il periodo di lavoratore dipendente di ente privatoerogazione della prestazione, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il si impieghi con un contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una di durata non superiore a sei 6 mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivarestanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattuale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza di 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
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Samples: Polizza Collettiva, Cpi Mutui Insurance Policy
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego d’impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza di 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
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Samples: Insurance Policy
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego d’impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza di 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 60 giorni consecutivi nel corso del quale l’Aderente/Assicurato l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato o pubblico a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privatoprivato o pubblico, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato o pubblico sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
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