Assicurazione Temporanea per il caso di Morte
Assicurazione Temporanea per il caso di Morte
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativo (DIP Vita)
Compagnia: Eurovita S.p.A. Prodotto: CPI Mutui
Data di realizzazione: 1° gennaio 2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Opzione Contrattuale | Coperture assicurative | |||
Decesso | Invalidità Totale e Permanente | Inabilità Temporanea Totale | Perdita d’Impiego | |
Opzione 1 | Sì | Sì | No | No |
Opzione 2 | Sì | Sì | Sì | No |
Opzione 3 | Sì | Sì | No | Sì |
CPI Mutui è una Polizza Collettiva stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. (Contraente) alla quale possono aderire, in qualità di Aderenti/Assicurati, i clienti della Contraente che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (mutuo) con la stessa. L’adesione alla Polizza Collettiva, su base individuale e facoltativa, ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti che possono colpire la persona assicurata, compromettendo la sua capacità di far fronte alla restituzione delle rate di mutuo e di garantire, in caso di sinistro, il pagamento di una prestazione pari al capitale assicurato o ad un’indennità mensile.
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? |
In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato, Eurovita garantisce il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il Decesso, con un limite massimo di Euro 1.000.000 per ciascun Assicurato. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativamente a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. La predetta garanzia di ramo Vita è prestata congiuntamente alle garanzie di ramo danni (invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, perdita d’impiego) prestate dalla compagnia Axa France Iard S.A., in caso di scelta da parte dell’Aderente/Assicurato delle opzioni di prodotto come sotto indicate: E’ assicurato il soggetto persona fisica sottoscrittore di un contratto di mutuo con la Contraente che, in base allo status professionale al momento dell’adesione alla polizza, può aderire alle seguenti opzioni: Opzione 1: sottoscrivibile da tutti gli Aderenti/Assicurati Opzione 2: sottoscrivibile dai soli produttori di reddito ad eccezione dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato Opzione 3: sottoscrivibile dai soli lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato | Non è assicurabile: 🗶 chi non è residente in Europa e domiciliato in Italia; 🗶 chi al momento dell’adesione, abbia un’età inferiore ai 18 anni o un’età superiore ai 65 anni compiuti. Inoltre: 🗶 la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato – salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il Decesso sia causato ad esempio da: ! dolo del Beneficiario e dell’Aderente/Assicurato; ! partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ! partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; ! incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ! suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto. |
La copertura vale in tutto il mondo.
✓
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho? |
• All’inizio del contratto: alla sottoscrizione della Richiesta di Adesione, l’Aderente/Assicurato deve compilare il questionario medico semplificato e, se richiesto, il questionario anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul suo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. • Durante il corso del contratto: l’Aderente/Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia eventuali modifiche riguardanti il proprio profilo (ad esempio, modifiche riguardanti lo status professionale dello stesso) che siano intervenute in corso di contratto. • In caso di presentazione di una denuncia di Xxxxxxxx: l’Aderente/Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. |
Come e quando devo pagare? |
La copertura assicurativa viene prestata dietro pagamento da parte dell’Aderente/Assicurato di un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione; in alternativa, solo per i mutui già erogati, è possibile optare per il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per tutta la durata del mutuo. Il pagamento del Premio avviene tramite bonifico bancario. Solo in presenza di premio annuale, per le annualità successive alla prima, il premio viene pagato tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Assicurato. |
La durata delle coperture assicurative è pari:
• alla durata del mutuo, in caso di mutui di nuova erogazione,
• alla durata residua del mutuo, in caso di mutuo già erogato.
Le coperture assicurative vengono prestate per una durata variabile tra un minimo di 60 mesi ed un massimo di 360 mesi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di decorrenza (diritto di ripensamento).
L’esercizio del diritto di recesso implica necessariamente il recesso da tutte le coperture assicurative.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite del Broker o della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte).
• In caso di Premio annuale, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza annuale. In tal caso, tutte le garanzie assicurative dell’Opzione attivata cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.
NO
Sì
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Assicurazione PPI danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: AXA France IARD
Autorizzate in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Iscritte all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, Appendice Elenco II, nr. I.00022‐ I.00600.
Prodotto: CPI Mutui
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
E’ una Polizza Collettiva stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. (Contraente) per conto dei propri clienti mutuatari, che in qualità di Aderenti/Assicurati possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell’Assicurato contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di restituzione alla banca delle rate del Mutuo. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 3 diversi pacchetti assicurativi (opzioni). Ciascuna opzione prevede l’offerta congiunta di garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di una garanzia di ramo vita (le cui caratteristiche principali sono contenute nel DIP Vita e nel DIP Multirischio).
Che cosa è assicurato? OPZIONE 1 (sottoscrivibile da tutti gli Aderenti/Assicurati) ✓ Invalidità Totale e Permanente di grado uguale o superiore al 60% derivante da Infortunio o Malattia ‐ Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativa a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. OPZIONE 2 (sottoscrivibile dai soli produttori di reddito ad eccezione dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato) ✓ Invalidità Totale Permanente di grado uguale o superiore al 60%, derivante da Infortunio o Malattia ‐ Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativa a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. ✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia ‐ Indennizzo pari alle rate mensili del Mutuo che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo Indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativa a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. OPZIONE 3 (sottoscrivibile dai soli lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato) ✓ Invalidità Totale Permanente di grado uguale o superiore al 60%, derivante da Infortunio o Malattia ‐ Indennizzo pari al Debito Residuo del Mutuo in linea capitale alla data del Sinistro. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativa a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. ✓ Perdita d’Impiego ‐ Indennizzo pari alle rate mensili del Mutuo erogato dalla Contraente, che hanno scadenza | Che cosa non è assicurato? Non è assicurabile chi: 🗶 non sia residente nell’unione Europea e non sia domiciliato in Italia; 🗶 al momento dell’adesione, abbia un’età inferiore ai 18 anni o un’età superiore ai 65 anni compiuti; Inoltre: 🗶 la permanenza in copertura è limitata al compimento dei 75 anni per la garanzia invalidità totale e permanente, e al pensionamento per le garanzie inabilità temporanea totale e perdita d’impiego. |
Ci sono limiti di copertura? Principali esclusioni per le garanzie invalidità totale e permanente ed inabilità temporanea totale: ! Incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ! Incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ! partecipazione attiva dell’Aderente/assicurato a fatti di guerra; ! partecipazione attiva dell’Aderente/assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; ! dolo dell’Aderente/Assicurato; ! Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’aderente/assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ! infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; ! aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi. Principali esclusioni per la garanzia perdita d’impiego: ! l’Aderente/Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente del settore privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il |
durante il periodo di disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo Indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Disoccupazione. Nel caso vi siano due Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa sarà proporzionata alla quota assicurata relativa a ciascun Assicurato, in base alla percentuale indicata sulla Richiesta di Adesione. | periodo di continuità del rapporto di lavoro; ! l’Aderente/Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili); ! la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; ! risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Aderente/Assicurato; ! l’Aderente/Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. |
Dove vale la copertura? ✓ La copertura vale in tutto il mondo. ✓ Relativamente alla garanzia perdita d’impiego, la copertura vale per i sinistri relativi a contratti di lavoro regolamentati dalla legge italiana. | |
Che obblighi ho? • all’inizio del contratto: quando sottoscrivi la richiesta di adesione, devi compilare il questionario medico semplificato e, se previsto, il questionario anamnestico, rendendo dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul tuo stato di salute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. • nel corso della durata del contratto: in caso di variazione del tuo status lavorativo, sei tenuto a comunicare il cambiamento alla compagnia sapendo che: (i) la copertura Invalidità Totale e Permanente (presente in tutte e tre le opzioni) resta in vigore senza alcuna modifica; (ii) le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego (operante in funzione del tuo status professionale a seconda dell’opzione sottoscritta) cessano la propria efficacia e la compagnia ti rimborserà la relativa parte di premio non goduta. In alternativa, puoi optare per l’attivazione della nuova garanzia corrispondente al nuovo status professionale dietro corresponsione del relativo premio. • in caso di presentazione di una denuncia di sinistro: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia. | |
Quando e come devo pagare? Sei tenuto a pagare: • un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione; in alternativa, solo per il caso di mutui già erogati, potrai optare per il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del mutuo; • limitatamente alla garanzia perdita d’impiego, in caso di durata del mutuo superiore ai 10 anni, la copertura prevede il pagamento di un premio unico anticipato per i primi 10 anni; a partire dall’undicesimo anno, è previsto il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo, secondo quanto stabilito dalle condizioni tariffarie concordate al momento dell’adesione, per la restante durata residua del mutuo e sino al tuo pensionamento (se antecedente a quest’ultima). Il pagamento del Premio avviene tramite bonifico bancario. Solo in presenza di premio annuale, per le annualità successive alla prima, il premio viene pagato tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Assicurato. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza, coincidente con: • la data di erogazione del finanziamento, per i Mutui di nuova erogazione; • la data di firma presente nella richiesta di adesione, per i Mutui già erogati. La durata delle garanzie previste è pari alla durata del Mutuo (variabile tra un minimo di 60 mesi ad un massimo di 360 mesi). | |
Come posso disdire il contratto? • Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza (diritto di ripensamento). In caso di Premio unico anticipato, hai diritto di recedere annualmente e con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia (anche per il tramite del Broker o della Contraente) provvederà alla restituzione del Premio versato (al netto delle imposte), oppure – in caso di recesso annuale – provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte). • In caso di premio annuale, hai la facoltà di disdire il contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza annuale. In tal caso, tutte le garanzie assicurative dell’Opzione attivata cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. • In caso di premio unico anticipato, a partire dall’11° anno, hai la facoltà di disdire la copertura limitatamente alla garanzia perdita d’impiego con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale. |
Assicurazione Temporanea per il caso di Morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A./AXA France Xxxx X.X Prodotto: CPI Mutui
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso) |
Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 ‐ 00000 Xxxxxx – Servizio Clienti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) – sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx – e‐mail/PEC: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita” ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A. L’Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 13 – 00000 Xxxxxx – tel. + 00 00 00000 ‐ sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx – e‐mail/PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104. |
Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato dall’impresa riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Patrimonio netto dell’impresa: Euro 445.330.558,85 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: Euro 354.831.650,85). Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 276.042.571,85 Requisito patrimoniale minimo: Euro 124.219.157,33 Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali: Fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 552.116.652,53 Fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 530.813.657,58 Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 200,01% |
RAMO DANNI (garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego) |
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it; mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx ; fax: + 00 0.00.00.00.00 ; tel: x00 00.00.00.00.00. L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato/quali sono le prestazioni? |
Ramo Vita • Decesso (TUTTE LE OPZIONI): l’importo massimo liquidabile è pari ad €1.000.000,00 per ciascun Assicurato. Dal calcolo del debito residuo del Mutuo sono esclusi gli interessi nonché qualsiasi importo dovuto alla banca a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc…) Xxxx Xxxxx • Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60% derivante da Infortunio o Malattia (TUTTE LE OPZIONI): l’importo massimo liquidabile è pari a € 1.000.000,00 per ciascun Assicurato. Dal calcolo del debito residuo del finanziamento sono esclusi gli interessi nonché qualsiasi importo dovuto alla banca a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate o quote di rate insolute). • Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (OPZIONE 2): l’indennizzo è soggetto ai seguenti massimali: massimo € 2.000,00 per ogni rata indennizzata; massimo 18 rate indennizzate, nel caso un medesimo sinistro continui ininterrottamente per più periodi di 30 giorni; massimo 36 rate indennizzate nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, nel caso ti accadano più sinistri successivi. • Perdita d’Impiego (OPZIONE 3): l’indennizzo è soggetto ai seguenti massimali: massimo € 2.000,00 per ogni rata indennizzata; massimo 18 rate indennizzate, nel caso un medesimo sinistro continui ininterrottamente per più periodi di 30 giorni; massimo 36 rate indennizzate nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, nel caso ti accadano più sinistri successivi. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ramo Vita Esclusioni garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): ‐ stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; • uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; ‐ incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); ‐ contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; ‐ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Aderente/Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; ‐ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; |
‐ atti volontari di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ‐ abuso di psico‐farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Aderente/Assicurato, a meno che l'uso di psico‐farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; ‐ trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); ‐ uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; ‐ pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; ‐ dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; ‐ pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado della scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; ‐ dallo svolgimento delle seguenti attività professionali: • militari in servizio attivo tranne chi svolge esclusivamente attività amministrative in Italia • attività circensi e stuntman • attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere Rami Danni Esclusioni garanzia Invalidità Totale Permanente (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; - infortuni causati da etilismo, abuso di psico‐farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Aderente/Assicurato, a meno che l’uso di psico‐farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; - infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti e risse a cui l’Aderente/Assicurato abbia preso parte attiva; - infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); - eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco‐depressive o stati paranoidi; - applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Aderente/Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione; - inoltre sono esclusi gli infortuni causati: • dall’uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; • dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; • dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; • dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere; • dalla partecipazione a competizioni professionistiche ‐ o relative prove – xxxxxxx, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali. Esclusioni garanzia Inabilità Temporanea Totale (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Aderente/Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; - operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Aderente/Assicurato; - ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; - malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco‐depressive o stati paranoici e gli stati depressivi; - mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine |
ad uno stato di inabilità totale; - cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; - conseguenza della pratica dei seguenti sport: equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo oltre il quarto grado della scala di Monaco, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia; - conseguenza della pratica di tutti gli sport, amatoriale o professionale, che comporti un compenso o una remunerazione; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera…). Esclusioni garanzia Perdita d’Impiego (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - licenziamento dovuto a giustificato motivo soggettivo; - licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali; - se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale; - i contratti di lavoro sono stipulati all’estero, a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana; - l’Aderente/Assicurato non rientra nella lista di collocamento. Altre limitazioni per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: - Periodo di Franchigia: 60 giorni (il primo Indennizzo è pertanto corrisposto decorsi almeno 60gg. consecutivi di inabilità) - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due sinistri ai fini della indennizzabilità anche del sinistro successivo: 90 giorni Altre limitazioni per la garanzia Perdita d’Impiego: - Periodo di Franchigia: 60 giorni (il primo Indennizzo è pertanto corrisposto decorsi almeno 60gg. consecutivi di disoccupazione) - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due sinistri ai fini della indennizzabilità anche del sinistro successivo: 90 giorni In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzione delle Nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Che cosa devo fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della Contraente mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Mutuo). La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie ai seguenti indirizzi: • per la Copertura Decesso: Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. – Xxxxx X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. • per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente ‐ Inabilità Temporanea Totale ‐ Perdita d’Impiego): AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia S.A.S. ‐ Viale X. Xxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx. DECESSO: ‐ modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato o una richiesta di liquidazione contenente le seguenti informazioni: • dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); • indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato; - copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico o, in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; |
- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita; - relazione del medico curante circa le cause del Decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso (è disponibile, a supporto, apposito modulo sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx) - copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata; - se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Aderente/Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il Decesso; - in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio: • copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; • verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso; - se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del testamento conosciuto, valido e non impugnato; - se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela; - una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte in presenza dell’Intermediario o con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale che deve riportare le seguenti informazioni: • dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale) • indicazione delle coordinate Bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile; • fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti • in caso di beneficiari persone giuridiche, fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; • in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del Capitale. INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE: ‐ copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; ‐ copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; ‐ dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante; ‐ copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero; ‐ in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; ‐ certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile; ‐ dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: ‐ copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; ‐ copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; ‐ dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; ‐ copia del certificato del Pronto Soccorso; ‐ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; ‐ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione; ‐ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); ‐ dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. PERDITA D’IMPIEGO: |
‐ copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca; ‐ copia di un valido documento di identità dell’Aderente/Assicurato; ‐ copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; ‐ copia del libretto di lavoro e della scheda professionale; ‐ copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese; ‐ certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego); ‐ copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Aderente/Assicurato sia in regime di CIGS); ‐ attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Aderente/Assicurato sia in regime di CIGS); ‐ dichiarazione sottoscritta dall’Aderente/Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN. | |
Prescrizione garanzia VITA: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione. | |
Prescrizione garanzie DANNI: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Aderente/Assicurato relativamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, l’Impresa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’Aderente/Assicurato è tenuto a pagare: • un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione; in alternativa solo per il caso di Mutui già erogati, potrà optare per il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo per la durata del mutuo; • limitatamente alla garanzia perdita d’impiego, in caso di durata del mutuo superiore ai 10 anni, la copertura prevede il pagamento di un premio unico anticipato per i primi 10 anni; a partire dall’undicesimo anno, è previsto il pagamento di un premio annuale ricorrente con tacito rinnovo, secondo quanto stabilito dalle condizioni tariffarie concordate al momento dell’adesione, per la restante durata residua del mutuo e sino al tuo pensionamento (se antecedente a quest’ultima). |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio versato (al netto delle imposte applicabili) se recede dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo, salvo il caso in cui l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, le Imprese restituiranno la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria in caso di estinzione totale o alla proporzionale riduzione del rischio in caso di estinzione parziale. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: • Data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del mutuo; • scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell’Aderente/Assicurato per adesioni con durata annuale; • estinzione anticipata del mutuo o portabilità laddove l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; • liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale Permanente; • compimento da parte dell'Aderente/Assicurato dei 75 anni di età, se precedente alla Data di scadenza, per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente; • Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego). In caso di più Assicurati (assicurazione pro quota) la cessazione delle garanzie nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’assicurazione a favore degli altri Assicurati. Per alcune garanzie è previsto il seguente Periodo di Carenza iniziale, durante il quale l’assicurazione non è operante: • Perdita d’Impiego: 60 giorni • Inabilità Temporanea Totale: 60 giorni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | La Richiesta di Adesione è revocabile dall’Aderente/Assicurato sino alla Data di decorrenza. |
Recesso | In relazione alla facoltà di recesso, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti della contraente che hanno sottoscritto un contratto di mutuo con la stessa, aventi un’età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti al momento dell’Adesione, fermo restando che la permanenza in copertura è limitata a 75 anni non compiuti per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente, e al Pensionamento per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego. |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 68,00% |
Garanzie Danni | 66,00% |
Caricamento | |
Garanzia Vita | 70,59% |
Xxxxxxxx Xxxxx | 72,72% |
Costi gravanti sul premio
Si riporta di seguito l’informativa dettagliata sui costi:
del Premio unico anticipato o Premio annuale al netto delle imposte, ove applicabili.
Costi di intermediazione
Si evidenza di seguito la quota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto:
del costo stesso.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🗆 SI 🗷 NO | |
Valore di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Il presente contratto non prevede valori di riscatto e di riduzione. |
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: per la Copertura Decesso: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): EUROVITA S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. Xxxxx Xxxxxxxx 00 ‐ 00000 Xxxxxx XX; • Posta elettronica: reclami@cbp‐xxxxxx.xx; • Posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000000 per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA France Iard c/o CBP Italia S.A.S. Xxxxx Xxxxxxxx 00 ‐ 00000 Xxxxxx XX; • Posta elettronica: reclami@cbp‐xxxxxx.xx; • Posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx; • Fax: 00.00000000 I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte dell’Impresa o dell’intermediario entro 45 giorni, l’Aderente/Assicurato può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere. è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente: La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx‐xxxxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alle Imprese. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • La parte di premio destinata alla copertura di Xxxx Xxxx non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Xxxx Xxxxx è soggetta all’imposta del 2,5%. • Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO E/O IL QUESTIONARIO MEDICO ANAMNESTICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN TALI DOCUMENTI. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Polizza Collettiva
CPI MUTUI
Polizza Collettiva ad adesione facoltativa con garanzie: “temporanea per il caso di morte a capitale decrescente”, “invalidità totale permanente da infortunio o malattia”, “inabilità temporanea totale da infortunio o malattia” “perdita d’impiego”.
Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 1 gennaio 2019
INDICE CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. | 1 - GARANZIE PRESTATE | 1 |
ART. | 2 - OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE | 1 |
ART. | 3 - REQUISITI DI ASSICURABILITA’ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE | 2 |
ART. | 4 - LIMITI DI INDENNIZZO | 3 |
ART. | 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 3 |
ART. | 6 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE | 3 |
ART. | 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA | 4 |
ART. | 8 - DIRITTO DI RECESSO | 5 |
ART. | 9 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI | 5 |
ART. | 10 - PAGAMENTO DEL PREMIO | 6 |
ART. 11 - ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL FINANZIAMENTO 7
ART. 12 - DENUNCIA DEL SINISTRO 8
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA
IN CASO DI SINISTRO 12
ART. 14 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 12
ART. 15 - ALTRE ASSICURAZIONI 13
ART. 16 - IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI 13
ART. 17 - COMUNICAZIONI 13
ART. 18 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO 13
ART. 19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 14
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE 14
ART. 21 - FORO COMPETENTE 14
ART. 22 - CLAUSOLA LIBERATORIA 14
ART. 23 - RECLAMI 14
ART. 24 - CESSIONE DEI DIRITTI 15
ART. 25 - CONTROVERSIE 15
ART. 26 - TERMINI DI DECADENZA 16
ART. 27 - SANZIONI 16
ART. 28 - MODIFICHE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE 16
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE 17
ART. 29 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO 17
ART. 30 - PRESTAZIONI ASSICURATE 17
ART. 31 - BENEFICIARI 17
ART. 32 - ESCLUSIONI 17
ART. 33 - RISCATTO E PRESTITI 19
ART. 34 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 19
ASSICURAZIONE INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 20
ART. 35 - PRESTAZIONI ASSICURATE 20
ART. 36 - ESCLUSIONI 20
ART. 37 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 21
ASSICURAZIONE INABILITA’ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO 22
ART. 38 - PRESTAZIONI ASSICURATE 22
ART. 39 - ESCLUSIONI 22
ART. 40 - DENUNCE SUCCESSIVE 23
ART. 41 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 23
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO 24
ART. 42 - PRESTAZIONI ASSICURATE 24
ART. 43 - ESCLUSIONI 24
ART. 44 - DENUNCE SUCCESSIVE – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 25
ART. 45 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 25
GLOSSARIO 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FAC-SIMILE RICHIESTA DI ADESIONE COMPRENSIVA DI QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO
CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA COLLETTIVA CPI MUTUI
I testi integrali delle Polizze Collettive stipulate tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE sono depositati presso la sede della Contraente e presso le sedi di EUROVITA S.p.A e AXA France IARD S.A.
ART. 1 GARANZIE PRESTATE
Il presente Contratto comprende, a seconda delle opzioni sottoscrivibili, le seguenti garanzie:
• Decesso, per tutti gli Assicurati, prestata da EUROVITA S.p.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
• Invalidità Totale Permanente, per tutti gli Assicurati, prestata da AXA FRANCE IARD S.A. (Opzioni 1, 2 e 3);
• Inabilità Temporanea Totale, solo per i Produttori di reddito ad eccezione dei Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato, prestata da AXA FRANCE IARD S.A. (Opzione 2);
• Perdita di Impiego, solo per i Dipendenti del settore Privato a tempo indeterminato, prestata da AXA FRANCE IARD S.A. (Opzione 3).
Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo:
Opzione contrattuale | Coperture Assicurative | Persone Assicurabili | |||
Morte | Invalidità Totale e Permanente | Inabilità Temporanea Totale | Perdita d’impiego | ||
Opzione 1 | Si | Si | No | No | Tutti gli Assicurati |
Opzione 2 | Si | Si | Si | No | Riservata ai soli Produttori di reddito ad eccezione dei Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato |
Opzione 3 | Si | Si | No | Si | Riservata ai soli Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato e anzianità min 12 mesi |
Le garanzie sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea; la garanzia Perdita d’Impiego è valida solo relativamente a contratti di lavoro regolamentati dalla Legge Italiana.
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi delle Compagnie di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni Contrattuali di Assicurazione, dalla Richiesta di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITÀ DI AMMISSIONE
È assicurabile ciascuna persona fisica che:
a) abbia stipulato un Contratto di Finanziamento con la Contraente, di durata compresa tra 60 mesi e 360 mesi, ovvero figuri quale Garante rispetto al Contratto medesimo. Gli importi massimi assicurabili sono riportati all’art.4 (“Limiti di indennizzo”) che segue;
b) sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni non compiuti alla data della sottoscrizione della Richiesta di Adesione, fermo restando che l’età massima a scadenza ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è di 75 anni non compiuti per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente, e al Pensionamento per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego;
c) abbia aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione, il Questionario Medico Semplificato e, ove richiesto, il Questionario Anamnestico compilato datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo e con l’aiuto del proprio Medico di famiglia;
d) abbia fornito l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
e) abbia pagato il Premio unico anticipato (valido per i Finanziamenti di nuova erogazione e Finanziamenti già erogati) o il Premio annuale (valido per i Finanziamenti già erogati), dopo che ci stata l’accettazione da parte della Compagnia.
L’Assicurato manifesta l’interesse ad aderire alla Polizza mediante la sottoscrizione della Richiesta di Adesione la cui validità è pari a 6 mesi.
Ogni Adesione dovrà essere completata con la documentazione indicata nel successivo art. 3.1 (“Limiti assuntivi”).
In caso di sottoscrizione del Questionario Medico Semplificato con tutte le risposte negative, la copertura si intende accettata da parte della Compagnia a seguito della stessa sottoscrizione della Richiesta di Adesione. In caso di sottoscrizione del Questionario Anamnestico, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della Copertura Assicurativa o di richiedere eventuale ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente l'accettazione o il rifiuto del rischio all’Assicurato e, per conoscenza, alla Contraente.
Le operazioni di Finanziamento che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente Polizza Collettiva.
Si precisa che in caso di cointestazione, potranno essere assicurate fino ad un massimo di due persone e l’importo totale/debito residuo del finanziamento potrà essere liberamente ripartito fra i Coassicurati nel limite dell’importo stesso oppure potrà essere attribuita una percentuale pari al 100% dell’importo totale/debito residuo del Finanziamento ad entrambi gli Assicurati.
Nel caso di più Assicurati Cointestatari del medesimo finanziamento, la mancata accettazione da parte delle Compagnie di Assicurazione dell’ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia dell’Assicurazione per il rimanente Assicurato, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari almeno all’importo totale richiesto del Finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l’assunzione della Copertura Assicurativa.
Con specifico riferimento alle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego, inoltre, è assicurabile ciascuna persona fisica che non sia stata assente dalla Normale attività lavorativa, qualora sia lavoratore, negli ultimi 12 (dodici) mesi, per più di 60 (sessanta) giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio.
3.1 Limiti assuntivi
L’accettazione del rischio avviene sulla base dei dati forniti con la Richiesta di Adesione, completata in ogni parte, datata e firmata dall’Assicurato e, ove richiesto, del Questionario Anamnestico, compilato, datato e sottoscritto dall’Assicurato da solo o con l’aiuto del proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
Ogni Adesione dovrà essere completata con la seguente documentazione:
⮚ Per capitali fino a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) dovrà essere fornita la sottoscrizione del Questionario Medico Semplificato presente sulla Richiesta di Adesione. In caso di almeno una risposta positiva nel precedente questionario dovrà essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario Anamnestico. L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
⮚ Qualora l’età dell’Assicurato sia superiore a 55 anni al momento dell’Adesione oppure, qualora inferiore ma per capitali compresi tra Euro 200.000,01 (duecentomila/01) ed Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), al momento dell’Adesione dovrà essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario Anamnestico. L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
⮚ Per capitali superiori a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre allo specifico Questionario Anamnestico di cui sopra, dovrà essere trasmessa alla Compagnia tutta la seguente documentazione sanitaria:
⮚ Analisi del sangue: esame emocromocitometrico - piastrine - Velocità di eritro sedimentazione – Glicemia – creatinina – uricemia - colesterolo totale - HDL (Lipoproteine ad alta densità) - LDL (Lipoproteine a bassa densità) – trigliceride
- transaminasi GOT/GPT - Gammaglutammiltransferasi - anticorpi anti HIV 1 e 2 - sierologia epatite virale B (antigeni HB – anti-HBs – anti HBc) - sierologia epatite virale C (anti VHC);
⮚ Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx con resoconto medico
⮚ Elettrocardiogramma;
⮚ Analisi del PSA (semenogelasi/antigene prostatico specifico) esclusivamente per gli uomini la cui età all’Adesione supera i 50 anni;
⮚ Rapporto medico standardizzato.
L’Adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
Di volta in volta la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.
ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
L’indennizzo non potrà superare:
• in caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite assoluto per Assicurato;
• Inabilità Temporanea Totale – Perdita d’Impiego: Euro 2.000,00 mensili col massimo di 18 Indennizzi mensili di Rate Finanziamento per Sinistro e 36 Indennizzi mensili di Rate Finanziamento per l’intera Durata della Copertura Assicurativa.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalle Compagnie di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza.
ART. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE
L’Assicurato è esonerato dal dover dare comunicazioni alla Compagnia di eventuali aggravanti e diminuzioni di rischio ai sensi degli Artt; 1897-1898 Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 1926 Codice Civile l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti di status occupazionale.
L’Assicurato può aderire solo all’opzione che, alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, corrisponde al suo effettivo status occupazionale. Qualora lo status
occupazionale dell’Assicurato cambi in corso di durata delle Coperture Assicurative, egli è tenuto a comunicare il cambiamento alla Compagnia, sapendo che:
• La copertura Invalidità Totale Permanente (presente in tutte e tre le opzioni) resta in vigore senza alcuna modifica;
• Le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego (operante in funzione dello status occupazionale dell’Assicurato a seconda dell’opzione sottoscritta) cessano la propria efficacia e la Compagnia rimborserà all’Assicurato la relativa parte di Premio non goduta. In questo caso, l’Assicurato potrà optare per l’attivazione della nuova garanzia corrispondente al nuovo status occupazionale, dietro corresponsione del corrispondente Premio.
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con:
• la data di erogazione del Finanziamento, per i Finanziamenti di nuova erogazione;
• la data di firma presente nella Richiesta di Adesione, per i Finanziamenti già erogati.
Per le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale la durata coincide sempre con la durata originaria/durata residua del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 60 mesi e massimo di 360 mesi. Le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente terminano, in ogni caso, al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, mentre la garanzia Inabilità Temporanea Totale ha termine alla data di Pensionamento dell’Assicurato.
Per la garanzia Perdita d’Impiego è prevista una durata di 10 anni (120 mesi) attraverso il pagamento di un Premio unico anticipato al momento della stipula della Richiesta di Adesione. Al termine dei dieci anni l’Adesione si intende tacitamento rinnovata di anno in anno, alle medesime condizioni tariffarie stabilite al momento della stipula dell’Adesione, attraverso il pagamento di un Premio annuo, fino al termine del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da una delle due Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del tacito rinnovo annuale
La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di Pensionamento dell’Assicurato.
In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1. Decesso dell’Assicurato. Nel caso in cui vi siano più Assicurati Cointestatari del medesimo Finanziamento e venga liquidato l’Indennizzo per Decesso di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento del finanziamento stesso;
2. Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato. Nel caso in cui vi siano più Assicurati Cointestatari del medesimo Finanziamento e venga liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento del Finanziamento stesso;
3. scadenza dell’Adesione;
4. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell’Assicurato per Adesioni con durata annuale;
5. scadenza della ricorrenza annuale in caso di disdetta da parte dell’Assicurato per la garanzia Perdita d’Impiego;
6. scadenza della ricorrenza annuale in caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo dopo il 61° giorno;
7. raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente;
8. raggiungimento dell’età di Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego)
9. esercizio del diritto di recesso;
10. anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria dell’Adesione);
11. surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa).
ART. 8 DIRITTO DI REVOCA, RECESSO E DISDETTA
La Richiesta di Adesione è revocabile dall’Assicurato sino alla Data di Decorrenza.
L’Assicurato ha diritto di recedere:
• dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con restituzione del Premio pagato (al netto delle imposte, per le coperture danni);
• annualmente dalle coperture danni, in caso di Premio unico anticipato, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con restituzione del Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dal successivo art. 11 – Estinzione anticipata del Mutuo e surroga del finanziamento.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Compagnie, anche per il tramite del Broker o della Contraente, rimborsano il Premio all’Assicurato.
L’Assicurato ha facoltà di disdire il Contratto:
• in caso di Premio annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale;
• in caso di Premio unico anticipato, a partire dall’11° anno e limitatamente alla garanzia Perdita d’Impiego, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla Data di Scadenza annuale.
La revoca, il recesso e la disdetta devono essere comunicate per iscritto alle Compagnie, o eventualmente per il tramite della filiale della Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata A/R contenente gli estremi identificativi del Contratto stesso, inviata a:
Xxxxxxxx X.x.X. x/x XXX Xxxxxx X.X.X XXX Xxxxxx Xxxx X.X. x/x XXX Xxxxxx S.A.S.
Viale V. Lancetti 43 – 00000 Xxxxxx XX
L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e le Compagnie di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
ART. 9 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego è l’Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Assicurato all’interno della Richiesta di Adesione.
Si ricorda che, nel caso in cui l’Aderente/Assicurato coincida con il Garante, beneficiario irrevocabile della prestazione assicurata sarà il titolare del Finanziamento stipulato con la Contraente.
La Banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come Beneficiari solo qualora il Contratto non sia intermediato dalla Banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni comunicandolo per iscritto alle Compagnie o con testamento recante l’espressa indicazione dell’Adesione al Contratto. Tuttavia, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo il Decesso dell’Assicurato;
- quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alle Compagnie, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alle Compagnie di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
In caso di Sinistro verranno liquidate dalle Compagnie le prestazioni calcolate alla data del Sinistro.
Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Finanziamento e portabilità del Finanziamento, laddove sia stato richiesto alle Compagnie il mantenimento delle coperture assicurative, Beneficiario delle prestazioni resta l’Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi aventi diritto, il suo/suoi eventuale/i Garante/i, ovvero la persona fisica designata dall’Assicurato nella Richiesta di Adesione.
ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato o per suo conto dalla Contraente di un Premio per le Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie di Assicurazione, come segue:
• In caso di durata del Finanziamento inferiore a 10 anni per tutte le garanzie: Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o Premio annuale (valido solo per i Finanziamenti già erogati) ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Finanziamento;
• In caso di durata del mutuo superiore a 10 anni:
o per le garanzie Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale: Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione o Premio annuale (valido solo per i Finanziamenti già erogati) ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Finanziamento;
o per la garanzia Perdita d’Impiego: Premio unico anticipato per i primi 10 anni e, a partire dall’undicesimo anno, il pagamento per tutta la durata residua del Finanziamento sino al Pensionamento di un Premio annuale ricorrente con tacito rinnovo, secondo quanto stabilito dalle condizioni tariffarie concordate al momento dell’Adesione o Premio annuale (valido solo per i Finanziamenti già erogati) ricorrente con tacito rinnovo per la durata del Finanziamento.
Il pagamento del Premio avviene tramite bonifico bancario. Solo in presenza di Premio Annuale, per le annualità successive alla prima, il premio viene pagato tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Assicurato.
Il Premio è calcolato in percentuale dell’importo totale del Finanziamento richiesto, ovvero dell’importo residuo del debito in linea capitale del Finanziamento, in caso di Finanziamenti già erogati, e in base alla durata del Contratto di Finanziamento (espressa in mesi).
L’importo totale del Premio Unico o Premio Annuale è pari alla somma della componente di Premio per la Copertura Decesso e delle componenti del Premio per le Coperture danni.
Il Premio non frazionabile viene versato dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva abbinata al Contratto di Finanziamento.
In caso di Premio Annuale, se trascorso un anno dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, e alla scadenza di ciascuna annualità, l’Assicurato, o per suo conto la Contraente, non paga il Premio dell’annualità successiva, la medesima copertura resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo al termine dell’annualità e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti. In ogni caso non sarà riconosciuta alcuna prestazione per i Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione. A partire dal 61° (sessantunesimo) giorno la copertura decade e si considererà priva di efficacia.
Le Compagnie di Assicurazione, inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario anamnestico emergano patologie di rilievo, si riservano la facoltà di:
– rifiutare l’assunzione del rischio ovvero
– stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi sanitari.
ART. 11 ANTICIPATA ESTINZIONE E SURROGA DEL FINANZIAMENTO
Nel caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento, salvo il caso in cui l’Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria, le Compagnie di Assicurazione provvederanno alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o alla proporzione del capitale rimborsato rispetto al Debito Residuo. Nei casi di surroga e rinegoziazione del Finanziamento, la copertura assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione/surroga/rinegoziazione del Contratto di Finanziamento.
La Contraente dovrà inviare alle Compagnie di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione totale/parziale/surroga del Contratto di Finanziamento, indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’Assicurato.
Le Compagnie di Assicurazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituiranno all’Assicurato la parte di P remio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata per quanto concerne il Premio inerente la Copertura Decesso:
Rimborso del Premio Puro: PVita *(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: PVita*H*[(N-K)/N]
dove:
• PVita = Premio versato per la Copertura Decesso
• H = Costi sul premio versato per la Copertura Decesso
• N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi
• K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione totale/surroga del Finanziamento.
Da sommarsi alla parte di Premio non goduto inerente le Coperture danni (Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego), calcolato come segue:
R = C
⎧
⎪
(N
× ⎨ P × (1 − H )×
− K ) ×
(1 − (1 + J / 12 )− ( N − K ) )
+ P × H × (N
− K )⎫⎪
⎬
D ⎪⎩
N (1 − (1 + J / 12 )− N )
N ⎪⎭
dove:
R = Importo da rimborsare
C = Quota di capitale utilizzata a titolo di estinzione
D = Debito residuo al giorno immediatamente antecedente a quello in cui l’estinzione è avvenuta P = Premio pagato per le coperture danni al netto delle imposte, degli eventuali diritti e di eventuali
restituzioni a seguito di rimborsi per precedenti estinzioni parziali H = % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N = Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi
K = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi
J =Tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento
La parte di Premio rimborsata è pari alla somma:
• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale assicurato residuo;
• dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In caso di anticipata estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, il rateo di Premio da rimborsare sarà calcolato come sopra indicato. Resta altresì inteso che, a seguito dell’operazione di rimborso, il Premio originariamente versato risulterà ridotto in proporzione del capitale estinto rispetto al Debito Residuo.
Nei casi in cui l’anticipata estinzione parziale comporti variazioni di parametri fondamentali della tariffa quali la modifica della durata e/o del tasso di interesse e/o della scadenza, quindi di fatto in presenza di una rinegoziazione del Contratto di Finanziamento, lo stesso cesserà i suoi effetti secondo le modalità seguite per la totale estinzione. Contestualmente verrà emesso un nuovo contratto per il restante periodo di esposizione debitoria con nuovo iter assuntivo e valutazione sanitaria per l’Assicurato.
In alternativa l’Assicurato, su richiesta scritta da inviare alle Compagnie di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
Si precisa che il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto in seguito ad estinzione totale o parziale viene previsto solo in caso di Adesione con Premio Unico anticipato.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato direttamente alle Compagnie di Assicurazione o per il tramite della Contraente ai seguenti indirizzi:
• per la Copertura Decesso: Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. – Xxxxx X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
• per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx X. Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Per la Copertura Caso Decesso la prestazione sarà erogata ai Beneficiari designati nella Richiesta di Adesione.
Per le Coperture danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego) Beneficiario delle prestazioni sarà l’Assicurato stesso.
ART. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la filiale della Contraente mediante apposita comunicazione o compilazione del modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento). La denuncia del Sinistro, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata alle Compagnie di Assicurazione ai seguenti indirizzi:
• per la Copertura Decesso: Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. – Xxxxx X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
• per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d’Impiego): AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia S.A.S. - Viale X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per informazioni relative ai Sinistri della Garanzia Decesso gli aventi causa potranno rivolgersi al numero telefonico:
02 - 6882691
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Per informazioni relative ai Sinistri danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego) l’Assicurato potrà rivolgersi al seguente numero telefonico:
02 - 6882691
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel modulo Denuncia di Sinistro.
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Finanziamento. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di queste ultime.
Le Compagnie di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni garanzia.
La documentazione necessaria, suddivisa per garanzia, è la seguente:
Art.12.1 - Decesso
- modulo di Denuncia Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
• indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale dell’Assicurato;
- copia della Richiesta di Adesione e dell’eventuale Questionario Anamnestico o, in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso (è disponibile, a supporto, apposito modulo sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx)
- copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata;
- se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
- in caso di decesso avvenuto in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio:
• copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
• verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso;
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del testamento conosciuto, valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
- una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte in presenza dell’Intermediario o con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale che deve riportare le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale)
• indicazione delle coordinate Bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
• fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
• in caso di beneficiari persone giuridiche, fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento
societario che ne attesti la rappresentanza legale;
• in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del Capitale.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente. Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Inoltre, la filiale della Contraente presso la quale è stato stipulato il Finanziamento, i Beneficiari, o altra persona in loro vece, devono:
- fornire ogni ulteriore documentazione che Eurovita S.p.A. ritenga opportuno richiedere per l’accertamento del Sinistro;
- consentire alla Compagnia di Assicurazione di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.
Art. 12.2 Invalidità Totale e Permanente
‐ copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
‐ copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
‐ dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante;
‐ copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero;
‐ in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
‐ certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile;
‐ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
Art. 12.3 Inabilità Temporanea Totale
‐ copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
‐ copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
‐ dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento;
‐ dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante;
‐ copia del certificato del Pronto Soccorso;
‐ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
‐ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
‐ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);
‐ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato deve
consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
Art. 12.3.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
Art. 12.4 Perdita di impiego
‐ copia della Richiesta di Adesione alle Coperture Assicurative e dell’eventuale Questionario Anamnestico, o in mancanza, una dichiarazione di smarrimento autenticata dalla Banca;
‐ copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
‐ dichiarazione della Contraente attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento;
‐ copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
‐ copia del libretto di lavoro e della scheda professionale;
‐ copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del Centro per l’impiego e dell’eventuale permanenza nella detta sezione di mese in mese;
‐ certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
‐ copia della domanda del datore di lavoro della CIGS (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS);
‐ attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento (qualora l’Assicurato sia in regime di CIGS);
‐ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente Bancario e codice IBAN.
L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
Art. 12.4.1 Denunce successive - sospensione delle prestazioni
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
Disposizioni comuni
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere, direttamente all’Assicurato o agli aventi causa, ulteriori accertamenti medici o documentazioni atti ad una corretta valutazione del Sinistro.
L’Assicurato deve inoltre:
− sciogliere dal segreto professionale i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, il cui costo sarà a totale carico delle Compagnie medesime.
ART. 13 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia caso Decesso
In caso di Decesso, i Beneficiari designati possono compilare debitamente l’apposito modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxx.xx, in versione sempre aggiornata o presso la filiale della Contraente che ha emesso il contratto di Finanziamento), e inviare lo stesso con lettera raccomandata A/R a:
• Eurovita S.p.A. c/o CBP Italia S.A.S. Viale X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
unitamente alla documentazione di cui all’art. 12.1 delle Condizioni Contrattuali di assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
In alternativa, la Banca presso la quale è stato conclusa la Richiesta di Adesione è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Per le garanzie danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego)
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Compagnia di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell’Art.1915 C.C.
In caso di Sinistro l'Assicurato, entro il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro, deve inviare comunicazione di denuncia di sinistro mediante lettera raccomandata A/R a:
• AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia S.A.S. Xxxxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
unitamente alla documentazione prevista nelle Condizioni Contrattuali di assicurazione, e, specificamente, all’art. 12.2 per il caso di Invalidità Totale Permanente, all’art. 12.3 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, all’art. 12.4 per il caso di Perdita d’Impiego.
In alternativa, la Banca presso la quale è stato conclusa la Richiesta di Adesione è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
AXA France Iard S.A. potrà inoltre, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui agli Art. 12.3.1 e 12.4.1.
AXA France Iard S.A. esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa specificata agli Articoli “Denuncia di Xxxxxxxx ed obblighi relativi” riguardanti ogni garanzia.
ART. 14 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Verificatosi l’evento assicurato, le Compagnie di Assicurazione provvederanno ad effettuare il pagamento relativo alle prestazioni garantite dal presente Contratto entro i termini previsti dall’art. 12 (“Denuncia del Sinistro”).
Conseguentemente, l’Assicurato riconosce fin da ora che le Compagnie di Assicurazione saranno liberate dalle proprie obbligazioni di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo ai Beneficiari designati (con riferimento alla copertura Decesso) o all’Assicurato stesso (con riferimento alle Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego).
ART. 15 ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni; di tale cumulo si terrà conto ai fini dei limiti assuntivi di cui al precedente art. 3.1.
ART. 16 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 17 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie di Assicurazione, con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Assicurato sulla Richiesta di Adesione.
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Finanziamento - provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Polizza Collettiva e a fornire agli Assicurati copia delle presenti condizioni contrattuali.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenni e manlevate le Compagnie di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
ART. 19 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Le Compagnie di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. La Compagnia di Assicurazione che presta le Coperture danni rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del Sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente Contratto.
ART. 20 LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile è quella italiana.
ART. 21 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013,
n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il pro- cedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.
ART. 22 CLAUSOLA LIBERATORIA
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
ART. 23 RECLAMI
A) reclami relativi all’interpretazione ed esecuzione del contratto
Eventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo, all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto vanno presentate per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’identità, alla Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti:
per la Copertura Decesso:
EUROVITA S.p.A.
c/o CBP Italia S.A.S.
Viale V. Lancetti 43 – 00000 Xxxxxx XX numero di fax 00.00000000
indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
per le Coperture danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego):
AXA France Iard S.A.
Servizio Reclami
c/o CBP Italia S.A.S.
Viale X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx numero di fax 00.00000000
indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non verranno trattate come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia.
B) reclami relativi alla condotta dell’intermediario
I reclami relativi al comportamento degli intermediari, compresi quelli inerenti la condotta dei relativi dipendenti e collaboratori*, vanno presentati direttamente all’intermediario (e possibilmente in copia alla Compagnia ai suddetti recapiti). La Compagnia si impegna a trasmettere senza ritardo agli intermediari eventuali reclami di pertinenza degli stessi ricevuti direttamente.
Ai fini del presente articolo, per intermediari assicurativi si intendono i soggetti di seguito riportati:
- intermediari iscritti nella sezione B) del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito: “RUI”) ex art. 109 D. Lgs. 209/2005, vale a dire “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”;
- intermediari iscritti nella sezione D) del RUI, ossia “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”;
*: soggetti che, dietro compenso e su incarico degli intermediari, svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E) del RUI, all’esterno dei locali dell’intermediario per il quale operano.
C) ricorso all’autorita’ di vigilanza
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell’intermediario entro 45 giorni dalla data di ricezione, il reclamante potrà presentare formale reclamo a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax: 00.00000000
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
(è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a 5 MB; eventuali allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf).
I reclami indirizzati all’Ivass contengono:
− nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
− ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo.
In alternativa, il reclamante può utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx, avendo cura di allegare copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e del relativo riscontro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente:
La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00
O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx,
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
D) SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello specifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale.
Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante convenzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati.
ART. 24 CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente Polizza.
ART. 25 CONTROVERSIE
Fermo restando la possibilità delle Parti, per la risoluzione di eventuali controversie, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
ART. 26 TERMINI DI DECADENZA
Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la Copertura Vita e due anni per le Coperture Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
ART. 27 SANZIONI
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 28 MODIFICHE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’Assicurato nella Richiesta di Adesione, devono essere approvate dalle Compagnie di Assicurazione.
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DECESSO
(valida per tutti gli Assicurati) – Opzioni 1, 2, 3
ART. 29 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO
Nel caso di Decesso dell’Assicurato, Eurovita S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo art. 30, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; Eurovita S.p.A. corrisponde il Capitale assicurato all’epoca del Sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo art. 30. In caso di estinzione anticipata e di surroga del finanziamento si rinvia a quanto previsto all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura caso Decesso resterà acquisito da Eurovita S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 32;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo art. 34.
ART. 30 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al Debito residuo previsto dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La Copertura Assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato.
Nel caso in cui il Finanziamento preveda più Cointestatari, il Capitale iniziale assicurato pro capite
- massimo due assicurati - non potrà essere superiore all’intero valore/debito erogato del Finanziamento erogato.
L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 1.000.000,00 per Assicurato, come previsto all’art. 4 (”Limiti di indennizzo”).
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il Premio pagato per la copertura in caso di Decesso resterà acquisito ad Eurovita.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
ART. 31 BENEFICIARI
I Beneficiari della prestazione in caso di Decesso dell’Assicurato vengono designati dall’Assicurato tramite specifica indicazione riportata nella Richiesta di Adesione.
L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
Eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione dell’Adesione al Contratto. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo la morte dell’Assicurato;
- quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal Contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
ART. 32 ESCLUSIONI
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del Decesso – senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – salvo
quanto diversamente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Beneficiario e dell’Assicurato;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
inoltre è escluso il Decesso causato da:
- uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore/vela in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo oltre 4.000 metri e/o oltre il 3° grado della scala francese, e/o arrampicata su ghiaccio o ghiacciai o arrampicata in solitaria indipendentemente dall’altitudine, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
- dallo svolgimento delle seguenti attività professionali:
• militari in servizio attivo tranne chi svolge esclusivamente attività amministrative in Italia
• attività circensi e stuntman
• attività con uso di esplosivi ed accesso a miniere
In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’Art. 30 (Prestazione assicurata), la Compagnia corrisponderà quanto viene accantonato di anno in anno per far fronte al rischio
Decesso e il Contratto si risolve anticipatamente.
Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riportati nell’art. 3 (“Requisiti di assicurabilità e formalità di ammissione”) delle presenti Condizioni Contrattuali.
ART. 33 RISCATTO E PRESTITI
33.1 L’Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto.
33.2. In relazione alla presente Xxxxxxx non sono concedibili prestiti.
ART. 34 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Decesso, si richiama quanto indicato al precedente articolo 12.1
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
(valida per tutti gli assicurati) – OPZIONI 1, 2, 3
ART. 35 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo a rt. 36 (“Esclusioni”).
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente
- INDUSTRIA”.
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati Cointestatari del medesimo Finanziamento e venga liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento del Finanziamento stesso.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’art. 4 (“Limiti di indennizzo”). Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli articoli 9 (“Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedono.
ART. 36 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale Permanente causati da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e
abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• infortuni causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
• infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
• applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
inoltre sono esclusi gli infortuni causati:
• dall’uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
• dalla partecipazione a competizioni professionistiche - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
ART. 37 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Per il pagamento conseguente all’Invalidità Totale Permanente, la denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.2.
ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
(valida solo per i Produttori di reddito ad eccezione dei Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) - OPZIONE 2
ART. 38 PRESTAZIONI ASSICURATE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che al momento dell’adesione sia lavoratore autonomo o libero professionista e che al giorno in cui si verifica il Sinistro non si sia verificato un cambiamento della categoria professionale (lavoratore autonomo o libero professionista).
Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 39 ( “Esclusioni”).
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa;
• ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli articoli 9 (“Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedono.
ART. 39 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate
o stati assimilabili;
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato;
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici e gli stati depressivi;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
• cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
• conseguenze della pratica dei seguenti sport: equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo oltre il quarto grado della scala di Monaco, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia;
• conseguenze della pratica di tutti gli sport, amatoriale o professionale, che comporti un compenso o una remunerazione;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da detti eventi.
ART. 40 DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua Normale attività lavorativa.
ART. 41 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e all’apposita comunicazione o al modulo Denuncia di Sinistro deve essere allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.3.
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO
(valida per i Lavoratori Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato) – OPZIONE 3
ART. 42 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
la Compagnia di Assicurazione, liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale.
Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 43 (“Esclusioni”).
La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa;
• ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’impiego, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le Rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi.
In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli articoli 9 (“Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedono.
ART. 43 ESCLUSIONI
Nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoro dipendente del settore Privato con contratto a tempo determinato.
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego nei seguenti casi:
• l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente
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del settore Privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 (dodici) mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
• il licenziamento è dovuto a giusta causa;
• il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
• risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
• il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
• il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
• se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale;
• l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
• i contratti di lavoro sono stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;
• all’atto dell’adesione l’Assicurato è a conoscenza della prossima Disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di Disoccupazione;
• l’Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
• l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento.
ART. 44 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi S inistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 18 mensilità.
ART. 45 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato deve, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della Disoccupazione, comunicare alla Compagnia di Assicurazione la propria Disoccupazione inviando apposita comunicazione o il modulo Denuncia di Sinistro con allegata la documentazione specificata al precedente art. 12.4.
L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
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GLOSSARIO
Aderente
Xxxxxxxx che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e pagando il Premio. Coincide con la persona fisica che ha sottoscritto un Contratto di Finanziamento con la Banca ovvero con il suo/suoi eventuale/i Garante/i.
Adesione
Applicazione derivante dalla sottoscrizione della Richiesta di Adesione da parte dell’Assicurato alla Polizza Collettiva (o Contratto).
Assicurato
Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, cliente della Contraente in qualità di intestatario o di Garante del Contratto di Finanziamento. L’Assicurato coincide altresì con l’Aderente, cioè con il soggetto che ha aderito facoltativamente alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e pagando il Premio.
Banca
Coincide con la Contraente.
Beneficiario
Beneficiario della prestazione per il caso di Decesso è la persona fisica o giuridica designata nella Richiesta di Adesione dall’Assicurato che riceve la prestazione prevista dalla Polizza Collettiva, quando si verifica il Sinistro.
Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego è l’Assicurato stesso.
Si specifica che il Beneficiario coincide sempre con l’intestatario del finanziamento qualora l’Assicurato coincida con il Garante del finanziamento stesso.
Broker
CBP Italia S.A.S. Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano.
Capitale assicurato
Prestazione che la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Beneficiario in caso di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato nel corso della Durata dell’Adesione. E’ pari al Debito residuo, in linea capitale del Contratto di Finanziamento stipulato dall’Assicurato con la Contraente e collegato con l’adesione alla Polizza, calcolato alla data del Sinistro ipotizzando il regolare rimborso dello stesso sulla base del piano d’ammortamento del Contratto di Finanziamento. L’importo corrisposto, pertanto, sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati.
Carenza
Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia di Assicurazione Danni non corrisponde la prestazione assicurata.
Cointestatario
La persona che insieme all’intestatario del Contratto di Finanziamento risulta Cointestatario dello stesso.
Compagnie di Assicurazione
Per la copertura vita: Eurovita con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per le coperture danni: (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego): AXA France IARD S.A., iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx,
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autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l’1 Aprile 2003.
Contraente
Banca/istituto di Credito presso il quale è stato richiesto il Finanziamento che stipula la Convenzione Assicurativa con le Compagnie.
Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento è il Contratto con il quale la Banca concede all’Assicurato un finanziamento, rientrante nell’ambito dei mutui ipotecari o chirografari per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo un piano di ammortamento alla francese, di durata non superiore a 30 anni ed al quale si riferisce la Copertura Assicurativa oggetto della presente Polizza Collettiva.
Copertura Assicurativa
La garanzia assicurativa concessa dalle Compagnie di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte del quale le Compagnie di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Data di decorrenza
Data a partire dalla quale l’Adesione produce i suoi effetti:
a) per i Finanziamenti di nuova erogazione, a condizione che il Finanziamento concesso dalla Contraente sia stato effettivamente erogato, anche parzialmente, la Data di Decorrenza coincide con la data di erogazione del Finanziamento. Nel caso in cui la data di firma presente sulla Richiesta di Adesione non coincida con la data di erogazione del Finanziamento si terrà conto solo di quest’ultima e l’Adesione si intenderà perfezionata, producendo i relativi effetti, solo a partire dalla Data di Decorrenza;
b) per i Finanziamenti già erogati (stock), la Data di Decorrenza coincide con la data di firma presente nella Richiesta di Adesione.
Decesso
Il decesso è la morte dell’Assicurato.
Debito residuo
Quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al Finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al netto di eventuali rate insolute.
Disoccupazione
Lo stato dell’Assicurato, Lavoratore Dipendente del settore Privato, qualora egli contemporaneamente:
• abbia cessato la sua Normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
• sia iscritto negli elenchi anagrafici o percepisca un’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
• non rifiuti eventuali offerte di lavoro.
Durata della Copertura Assicurativa
Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza dell’Adesione e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità.
Franchigia
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini della presente Polizza Collettiva, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità
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Totale Permanente è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
Garante
Soggetto terzo che garantisce con il proprio patrimonio, anche attraverso una fidejussione, l'adempimento dell'obbligazione di cui al Contratto di Finanziamento, rispondendo in solido con il mutuatario. Può coincidere con l’Assicurato/Aderente.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Inabilità Temporanea Totale
L’inabilità è la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo
La somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione, in base alle Coperture Assicurative di cui alla presente Polizza Collettiva, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini della presente Polizza Collettiva.
Invalidità Totale Permanente
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno una propria attività professionale. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente subita dall’Assicurato sia pari o superiore al 60% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.
Lavoratore Autonomo
È Lavoratore Autonomo la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (si veda la definizione di Lavoratore Dipendente al punto successi- vo) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti “Lavoratori a Progetto”.
Lavoratore Dipendente del settore Privato
Ai fini dell’eleggibilità per l’opzione 3: è Lavoratore Dipendente di settore Privato la persona fisica che presti la propria attività lavorativa, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali.
A titolo esemplificativo sono considerati Lavoratori Dipendenti:
- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga.
Lavoratore Dipendente di ente pubblico
E’ la persona fisica che sia Xxxxxxxxxx dipendente presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
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- le amministrazioni delle Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
- le aziende e amministrazioni delle Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni – le Province – i Comuni;
- le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
- le Istituzioni Universitarie;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura e loro associazioni;
- le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia
La Malattia è l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente.
Normale attività lavorativa
Attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza, immediatamente prima del Sinistro.
Parti
Le Compagnie Assicurative, la Contraente e l’Assicurato.
Pensionamento
Il passaggio del lavoratore dal servizio attivo alla condizione di pensionato. Tale situazione autorizza o impone la cessazione dell’attività di un lavoratore e la sua messa in pensione.
Perdita d’Impiego
È lo stato di disoccupazione a seguito di: - giustificato motivo oggettivo; - cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale durante il quale l’Assicurato deve svolgere la propria Normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale.
Polizza/e Collettiva/e (o Contratto)
Polizza assicurativa in forma collettiva ad adesione facoltativa, sottoscritta tra Eurovita S.p.A., Axa France Iard S.A. e la Banca Contraente nell’interesse di più Assicurati che vogliono proteggersi contro i rischi dedotti nella Polizza medesima.
Premio
Importo, comprensivo di imposte, che l’Aderente/Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione della Richiesta di Adesione per le Coperture Assicurative prestate.
Produttore/i di reddito
Ai fini dell’eleggibilità per l’opzione 2): il soggetto che percepisca, al momento dell’Adesione, redditi di lavoro o di impresa, ovvero redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente, dall’esercizio di arti o professioni o derivanti dall’esercizio di attività commerciali.
Questionario Medico Semplificato/Questionario Anamnestico
Documenti che l’Assicurato deve compilare, ove richiesto dalla Compagnia, prima della stipulazione dell’assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono alla Compagnia per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
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Rata Mensile
È la Rata Mensile del finanziamento come calcolata dalla Contraente secondo il piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento rilasciato alla Compagnia di Assicurazione. In caso di frazionamento diverso da quello mensile, gli indennizzi per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego saranno determinati in ogni caso su base mensile.
Richiesta di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato contestualmente al Contratto di Finanziamento stipulato con la Contraente, mediante la quale l’Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Assicurazione.
Sinistro
È l’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”).
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la “Società”), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati (“dati sensibili”)4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati giudiziari”)5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.
Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi
Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.
Consenso per l’acquisizione dati dall’intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l’acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell’intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5 Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.
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Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6. In tal caso, l’attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
2. Categorie di dati trattati
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati personali7;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)7;
- dati economici.
3. Modalità del trattamento dei dati
I dati sono xxxxxxxx0 dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione di informazioni sui debitori;
a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;
b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento.
7 dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).
8 Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia
– operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa9, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, xxl. x00 0000000 fax x00 0000000000 – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
4. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.
6. Diritti dell’Interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari10. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, xxl. x00 0000000 fax x00 0000000000 – privacy @eurovita.it.11. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.
7. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, xxl. x00 0000000 fax +39
0000000000 – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6).
11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.
12 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.
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8. Data Protection Officer
La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer “DPO”).
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: xxx@xxxxxxxx.xx.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
In caso di prodotti assicurativi intermediati ai singoli aderenti a Polizze Collettive o convenzioni, la presente Informativa viene resa dalla compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°722 057 460 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) emesso l’ 1 Aprile 2003 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005, iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. II.00600. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della compagnia Titolare del Trattamento scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: AXA FRANCE IARD - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX |
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a. finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative; b. espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali la compagnia Titolare del Trattamento è autorizzata, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione. c. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati di cui alle lettere “a” e “b” è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione (dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione), in quanto l’Interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativi al proprio stato di salute, per le finalità sopra indicate (mediante apposita dichiarazione resa in forma scritta), nonché per il perseguimento e tutela di un legittimo interesse della compagnia Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati di cui alla lettera “c” è da considerarsi lecito perché effettuato in adempimento ad obblighi di legge gravanti sulla compagnia Titolare del Trattamento. |
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: a. Dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono; |
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b. dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione. In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione). In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto. |
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della compagnia Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione della compagnia Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza della compagnia Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. |
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. |
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore. |
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare: a. l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b. la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: i. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; ii. e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; iii. fax al numero: 06/000000000. |
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
La compagnia Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione. |
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. |
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Richiesta di adesione n°
Polizze Collettive n. 545/3923‐1 “CPI Mutui” stipulata da CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. (Contraente) con EUROVITA S.p.A. e AXA FRANCE IARD
Possono aderire alle Polizze Collettive, assumendo la qualifica di Assicurato, fino a un massimo di due cointestatari/garanti del Finanziamento. In caso di due Assicurati, le garanzie saranno operanti pro‐quota su ciascun Assicurato, in base alla quota prescelta ed indicata nella presente Richiesta di Adesione.
1) Dati dell’Aderente/Assicurato N. 1 | |||
Cognome | Nome | ||
Indirizzo di Residenza | Località | Provincia | CAP |
Indirizzo di Domicilio (se diverso da residenza) | Località | Provincia | CAP |
Data di nascita Luogo di nascita | Provincia | Codice Fiscale | |
Professione | Documento Tipo | Numero | Data e luogo di emissione, Ente emittente |
Opzione di Prodotto prescelta |
Percentuale delle prestazioni assicurate per l’Aderente/Assicurato n. 1 (in caso di Finanziamento cointestato o con garante):
%
Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per Finanziamenti già assicurati da Eurovita S.p.A. e AXA France Iard tramite CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate Euro
2) Dati dell’Aderente/Assicurato N. 2 | |||
Cognome | Nome | ||
Indirizzo di Residenza | Località | Provincia | CAP |
Indirizzo di Domicilio (se diverso da residenza) | Località | Provincia | CAP |
Data di nascita Luogo di nascita | Provincia | Codice Fiscale | |
Professione | Documento Tipo | Numero | Data e luogo di emissione, Ente emittente |
Opzione di Prodotto prescelta |
Percentuale delle prestazioni assicurate per l’Aderente/Assicurato n. 2 (in caso di Finanziamento cointestato o con garante):
%
Totale capitale residuo, ovvero quota di capitale residuo, per Finanziamenti già assicurati da Eurovita S.p.A. e AXA France Iard tramite CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. o sue partecipate o controllate Euro
Il sottoscritto/I sottoscritti:
ADERENTE/ASSICURATO ‐ In qualità di intestatario/cointestatario/garante del Finanziamento richiesto n. , importo finanziato in linea capitale da erogare Euro, per una durata di mesi, presso CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. – codice CAB filiale .
ADERENTE/ASSICURATO - In qualità di intestatario/cointestatario/garante del Finanziamento in corso n. , importo residuo del debito in linea capitale assicurato Euro, per una durata residua di mesi, presso CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. – codice CAB filiale .
Preso atto che CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. ha stipulato ai sensi dell'art. 1891 C.C. con Eurovita S.p.A. e AXA France IARD e in collaborazione con il Broker CBP Italia S.A.S. una polizza collettiva di assicurazione a cui possono aderire i clienti persone fisiche di CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., o delle sue partecipate o controllate.
RICHIEDE / RICHIEDONO DI ADERIRE ALLE POLIZZE COLLETTIVE N. 545/3923‐1 “CPI MUTUI” |
Opzione di Prodotto 1 Aderente/Assicurato N. 1 Aderente/Assicurato N. 2 | ||
Riservata a Tutti gli Assicurati Produttori o meno di reddito A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia | ||
IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO | Aderente/Assicurato N. 1 | Aderente/Assicurato N. 2 |
Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro | Euro |
Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro | Euro |
Premio annuale (imposte incluse) | Euro | Euro |
AVVERTENZA – In caso di 2 Aderenti/Assicurati, l’importo assicurato iniziale del Finanziamento e gli importi di premio sopra indicati sono espressi pro‐quota, in percentuale della quota assicurata |
Opzione di Prodotto 2 Aderente/Assicurato N. 1 Aderente/Assicurato N. 2 | ||
Riservata ai Produttori di reddito ad eccezione dei Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indet. A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia C) Assicurazione Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia | ||
IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO | Aderente/Assicurato N. 1 | Aderente/Assicurato N. 2 |
Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro | Euro |
Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro | Euro |
Premio annuale (imposte incluse) | Euro | Euro |
AVVERTENZA – In caso di 2 Aderenti/Assicurati, l’importo assicurato iniziale del Finanziamento e gli importi di premio sopra indicati sono espressi pro‐quota, in percentuale della quota assicurata |
Opzione di Prodotto 3 Aderente/Assicurato N. 1 Aderente/Assicurato N. 2 | ||
Riservata ai soli Dipendenti del settore Privato con contratto a tempo indeterminato A) Assicurazione Temporanea in caso di Morte B) Assicurazione Invalidità Totale Permanente derivante da Infortunio o Malattia D) Assicurazione Perdita d’impiego | ||
IMPORTO ASSICURATO INIZIALE E PREMIO | Aderente/Assicurato N. 1 | Aderente/Assicurato N. 2 |
Importo assicurato iniziale del Finanziamento (importo Finanziamento erogato o debito residuo del Finanziamento alla data di adesione) | Euro | Euro |
Premio unico anticipato (imposte incluse) | Euro | Euro |
Premio annuale (imposte incluse) | Euro | Euro |
AVVERTENZA – In caso di 2 Aderenti/Assicurati, l’importo assicurato iniziale del Finanziamento e gli importi di premio sopra indicati sono espressi pro‐quota, in percentuale della quota assicurata |
SCELTA BENEFICIARI GARANZIA DECESSO ADERENTE/ASSICURATO N. 1 | |
AVVERTENZE • L’Aderente/Assicurato può scegliere se designare nominativamente i beneficiari o se designare genericamente come beneficiari i propri eredi legittimi e/o testamentari. In caso di mancata designazione nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari; • la modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata alla Compagnia in forma scritta. Io sottoscritto Aderente/Assicurato, in riferimento alla garanzia Decesso, (barrare una casella alternativamente e, nel caso di indicazione nominativa dei beneficiari, compilare i relativi campi): □ DESIGNO NOMINATIVAMENTE IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I QUALE BENEFICIARIO/I DELLA PRESTAZIONE BENEFICIARIO NOMINATO N. 1 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail Relazione del Beneficiario con l’Aderente/Assicurato □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro BENEFICIARIO NOMINATO N. 2 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail Relazione del Beneficiario con l’Aderente/Assicurato □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro □ DESIGNO GENERICAMENTE QUALI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE I MIEI EREDI (LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI) □ DESIGNO QUALI BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE L’ADERENTE/ASSICURATO N. 2 (opzione selezionabile solo in caso di 2 Assicurati) INDICAZIONE REFERENTE TERZO (opzionale) In caso di specifiche esigenze di riservatezza, l’Aderente/Assicurato può indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui la Compagnia di assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato. Cognome e Nome / Ragione Sociale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail AVVERTENZA: l’Aderente/Assicurato assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati alla Compagnia. | |
Luogo e Data | |
FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO n. 1 | |
SCELTA BENEFICIARI GARANZIA DECESSO ADERENTE/ASSICURATO N. 2 | |
AVVERTENZE • L’Aderente/Assicurato può scegliere se designare nominativamente i beneficiari o se designare genericamente come beneficiari i propri eredi legittimi e/o testamentari. In caso di mancata designazione nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari; • la modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata alla Compagnia in forma scritta. Io sottoscritto Aderente/Assicurato, in riferimento alla garanzia Decesso, (barrare una casella alternativamente e, nel caso di indicazione nominativa dei beneficiari, compilare i relativi campi): □ DESIGNO NOMINATIVAMENTE IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I QUALE BENEFICIARIO/I DELLA PRESTAZIONE BENEFICIARIO NOMINATO N. 1 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail Relazione del Beneficiario con l’Aderente/Assicurato □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro BENEFICIARIO NOMINATO N. 2 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail Relazione del Beneficiario con l’Aderente/Assicurato □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro □ DESIGNO GENERICAMENTE QUALI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE I MIEI EREDI (LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI) □ DESIGNO QUALI BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE L’ADERENTE/ASSICURATO N. 1 (opzione selezionabile solo in caso di 2 Assicurati) INDICAZIONE REFERENTE TERZO (opzionale) In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui la Compagnia di assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato. Cognome e Nome / Ragione Sociale Indirizzo / Sede Legale Telefono E‐mail AVVERTENZA: l’Aderente/Assicurato assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati alla Compagnia. | |
Luogo e Data | |
FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO N. 2 | |
INFORMATIVA COSTI GRAVANTI SUL PREMIO |
Sul Premio vengono applicati i seguenti costi, a carico dell’Aderente/Assicurato:
ADERENTE/ASSICURATO N. 1
Costi effettivamente sostenuti sul Premio | Quota parte sui costi effettivamente percepita per l’intermediazione |
Euro % | Euro % |
ADERENTE/ASSICURATO N. 2
Costi effettivamente sostenuti sul Premio | Quota parte sui costi effettivamente percepita per l’intermediazione |
Euro % | Euro % |
PERIODICITA’ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO |
Periodicità di pagamento del Premio | In caso di Finanziamento di nuova Erogazione: • Premio unico anticipato In caso di Finanziamento già erogato, a scelta dell’Aderente/Assicurato: • Premio unico anticipato • Premio annuale |
Mezzi di Pagamento del Premio | In caso di Finanziamento di nuova Erogazione, a scelta dell’Aderente/Assicurato: • Bonifico bancario In caso di Finanziamento già erogato, a scelta dell’Aderente/Assicurato: • Bonifico bancario; • in caso di Premio Annuo, i rinnovi successivi al primo verranno corrisposti tramite addebito diretto SEPA sul c/c. |
INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DEL/DEGLI ADERENTE/I / ASSICURATO/I |
La Compagnia assume il rischio raccogliendo da ciascun Aderente/Assicurato informazioni sullo stato di salute ed abitudini di vita, mediante richiesta di compilazione del QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO (parte integrante della presente Richiesta di Adesione) oppure, ove necessario in base alle Condizioni di Assicurazione, del QUESTIONARIO ANAMNESTICO, allegando la documentazione medica richiesta dalla Compagnia.
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO E DEL QUESTIONARIO ANAMNESTICO (OVE PREVISTO)
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per l’Adesione possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, il soggetto di cui alla lettera a) può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
REVOCA DELLA RICHIESTA DI ADESIONE E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO |
• La Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva è revocabile dall’Aderente/Assicurato sino alla Data di Decorrenza del contratto. • L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dalle coperture assicurative relative alla propria Adesione: ‐ entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza, con diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte); |
‐ annualmente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della annualità, con diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) calcolato sulla base della formula di rimborso prevista dalle Condizioni di Assicurazione. • La revoca ed il recesso devono essere comunicati per iscritto alle Compagnie, anche per il tramite della filiale della Contraente presso la quale è stata sottoscritta la Richiesta di Adesione, mediante lettera raccomandata inviata a: Xxxxxxxx X.x.X. x/x XXX Xxxxxx X.X.X XXX Xxxxxx Xxxx X.X. x/x XXX Xxxxxx S.A.S. Viale V. Lancetti 43 – 00000 Xxxxxx XX |
DICHIARAZIONI DEL/DEGLI ADERENTE/I / ASSICURATO/I |
DICHIARAZIONE DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Io sottoscritto Aderente/Assicurato // Noi sottoscritti Aderenti/Assicurati PRESO ATTO
• che la Contraente ha richiesto, per conto dei propri Clienti e secondo l’opzione da essi prescelta, ad EUROVITA S.p.A. una copertura assicurativa per il caso di Decesso, e ad AXA France Iard una copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita d’impiego;
• che le suddette garanzie si riferiscono alle Polizze Collettive n. 545/3923‐1 che la Contraente ha stipulato con EUROVITA S.p.A. e AXA France Iard;
• che le suddette garanzie abbinate al Finanziamento sopra indicato richiesto alla Contraente sono finalizzate a consentire che, in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie, sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione;
• che l’efficacia della copertura assicurativa è condizionata all’erogazione/esistenza di un Finanziamento, oltre che all’avvenuto pagamento del Premio, decorre dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza e termina alla data di scadenza del Finanziamento o negli altri casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata:
- alla sottoscrizione del “QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO” (parte integrante della presente Richiesta di Adesione), con risposta negativa a tutte le domande in esso contenuto; oppure
- alla sottoscrizione dell’eventuale “QUESTIONARIO ANAMNESTICO”, e/o all’accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato, tramite la richiesta di ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, le Compagnie si riservano o meno di accettare il rischio a seguito dell’esame delle risposte al questionario e della eventuale documentazione medica prodotta.
DICHIARO/IAMO
• che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Richiesta di Adesione sono complete ed esatte;
• di non aver compiuto 65 anni;
• di aderire, in qualità di Aderente/Assicurato, alle Polizze Collettive suindicata, che prevedono il versamento di un Premio il cui ammontare lordo totale è quello indicato nella presente Richiesta di Adesione;
• di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.
Luogo e Data | ||
FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 1 | FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 2 | |
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
AVVERTENZA – Si informa l’Aderente/Assicurato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza Collettiva n. 545/3923‐1, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.
DICHIARO/IAMO ALTRESI’ di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Richiesta di Adesione, in formato cartaceo,
la seguente documentazione pre‐contrattuale e contrattuale delle Polizze Collettive n. 545/3923‐1 e di averne preso piena visione:
a) Allegati 3 e 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018: “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”;
b) Set Informativo comprensivo di: DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP Vita (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi); DIP Aggiuntivo Multirischi (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018;
• Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario);
• Richiesta di Adesione (fac‐simile);
Luogo e Data | ||
FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 1 | FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 2 | |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INCLUSI QUELLI SULLO STATO DI SALUTE)
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy delle compagnie Titolari del Trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), contenuta all’interno del Set informativo precontrattuale, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, ai fini dell’esecuzione del contratto di assicurazione. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale.
Luogo e Data | ||
FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 1 | FIRMA DELL’ADERENTE/ASSICURATO 2 | |
EUROVITA S.p.A.: Sede Legale e Direzione generale ‐ Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx ‐ Xxxxxx ‐ Tel. x00 00 00000 ‐ Fax x00 00 0000 0000 xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ‐ xxx.xxxxxxxx.xx.
Capitale Sociale € 90.498.908 i.v. ‐ Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ‐ Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000
‐ Partita IVA n. 10637370155 ‐ Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS ‐ Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it.
L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600.
Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx
COD. TAR. VITA - PU1153/CPI MUTUI premio unico - PA1154/ CPI MUTUI premio annuo MOD. XXXXXX XXX ed. 01-19.1