Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L’Assicurato deve altresì fornire alla Società una copia del certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato nonché, per la garanzia “Infortuni del conducente di autovetture”, una dichiarazione contenente il numero delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno giorno, ora e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, hanno determinato e deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia trasmessa, con avviso scritto, all’Intermediario oppure alla quale è assegnata la polizza sede dell’Im- presa entro 3 giorni da quando l’Assicurato o gli aventi diritto ne ha hanno avuto conoscenza o possibilità conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L’Assicurato deve altresì fornire alla Società una copia del certificato L’inadempi- mento di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato nonché, per la garanzia “Infortuni del conducente di autovetture”, una dichiarazione contenente il numero delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo di- ritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l’Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rim- borso delle spese di cura, l’Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene ef- fettuata a cura ultimata. In caso di ricovero l’Impresa corrisponde la diaria, di cui all’articolo 6.5), se pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire la visita dei medici dell’Impresa e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Motocicli E Ciclomotori
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e dell’evento, delle cause che lo determinaronohanno determinato e dell’attività svolta in quel momento, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L’Assicurato deve altresì fornire alla Società una copia del certificato In caso di Stato frattura o lussazione è necessario inviare il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di Famiglia del Contraente/Assicurato nonché, per la garanzia “Infortuni del conducente di autovetture”, una dichiarazione contenente il numero delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigorecura. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Copertura Dai Rischi Infortuni Della Circolazione