Norme Operanti in Caso Di Sinistro Clausole campione

Norme Operanti in Caso Di Sinistro. 5.1) Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve: a) darne avviso alla Società, per il tramite del Broker INTERMEDIA I.B. SRL entro breve da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, per il tramite del Broker INTERMEDIA I.B. SRL, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. e) L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. f) Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato o il Contraente deve altresì: g) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; h) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi; i) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro. 5.2) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / Reintegro delle somme assicurate
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve: Pagamento del sinistro senza certificato di chiusa indagine preliminare: La Società si impegna a pagare il sinistro anche in assenza di Certificato di chiusa indagine preliminare. L’Assicurato si impegna a presentare tale documento
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. 18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO , DENUNCIA DEI SINISTRI
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Norme operanti in caso di sinistro – Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Sezione Infortuni Edizione 25.07.2015 Condizioni di assicurazione Multirischio per la persona mod. AMI06/01
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. (valide per tutte le Sezioni se non diversamente indicato)
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Si rinvia a ciascuna Sezione in merito alle modalità specifiche relative a ogni singola garanzia.
Norme Operanti in Caso Di Sinistro. Si rinvia a quanto disciplinato dalla polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro UNIQA SACHVERSICHERUNG AG 21134/001530 a contraenza della Camera di Commercio industria e Artigianato di Torino, art. 14 – 15 – 16 – 17 –18.
Norme Operanti in Caso Di Sinistro art.1 Franchigia e/o scoperto a carico del Contraente