Common use of DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE Clause in Contracts

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato dell’assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società HDI Italia liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società HDI Italia ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato dell’assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Societàda HDI Italia. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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Samples: Assicurazione Assistenza Truck Easy

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato dell’assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato dell’assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società Amissima Assicurazioni liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società Amissima Assicurazioni ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Societàda Amissima Assicurazioni. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società HDI Italia liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società HDI Italia ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Societàda HDI Italia. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società HDI Italia liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità dell’“Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società HDI Italia ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato dell’assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Societàda HDI Italia. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società HDI Italia liquida l’indennità che risulti dovuta, mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. E’ È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’”Invalidità dell’“Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In questo caso la Società HDI Italia ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’Assicurato e con parere del collegio che all’unanimità non riscontra riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Societàda HDI Italia. Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti - con dispensa da ogni formalità di legge - e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

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