Incendio. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incendio. La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incendio. Oggetto della garanzia:
Incendio. Combustione con sviluppo di fiamma.
Incendio la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dell’Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia “ricorso terzi” operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
Incendio. Vengono inoltre indennizzate:
Incendio. La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incendio. Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
Incendio. La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;