Incendio Clausole campione

Incendio. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incendio. La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incendio. Combustione con sviluppo di fiamma.
Incendio. Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto dell’abitazione nei limiti delle somme indicate all’art. “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE” determinati da: - incendio; - fulmine; - esplosione; - scoppio; - implosione; - caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; - onda sonica provocata da aeromobili e simili; - caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; - urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; - sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi; - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati - camini; - caduta di ascensori e montacarichi; - guasti cagionati per ordine dell’autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento Assicurato; - eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio); - eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).
Incendio la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dell’Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia “ricorso terzi” operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
Incendio. Vengono inoltre indennizzate:
Incendio. La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incendio. La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.