DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA Clausole campione

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA. Il soggetto concorrente deve dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. Il soggetto concorrente, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, ad indicare le parti dell’offerta contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. La predetta dichiarazione assolve preventivamente anche alle finalità di cui all’art. 3 del DPR 184/06 concernente la notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso agli atti, per consentire ai medesimi la motivata opposizione all’ostensione dell’offerta tecnica presentata. Ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. La dichiarazione firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, deve essere inserito nella busta A:“Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali”. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Related to DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).