Common use of DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO Clause in Contracts

DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO. La presente Xxxxxxx è sottoscritta sulla base di informazioni che hanno determinato l’accettazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione e in relazione a loro è stato calcolato il Premio. L’Assicurato ha il dovere di informare l’Assicuratore della natura e delle circostanze del rischio ed all’occorrenza di ogni fatto a sua conoscenza che può aggravarlo o modificarlo. Secondo quanto previsto dall’art. 1893 cod. civ., la Compagnia di Assicurazione avrà diritto di recedere dal Contratto per mezzo di raccomandata A.R. da indirizzarsi all’Assicurato nei 3 (tre) mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto che questi abbia fornito informazioni inesatte o reticenti sul rischio. In tal caso il Premio già versato sarà trattenuto dall’Assicuratore. Se il danno interviene prima che l’Assicuratore invii tale comunicazione, il pagamento dell’Indennizzo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1893, secondo comma, cod. civ. Secondo quanto previsto dall’art. 1892 cod. civ., quando l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, l’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara all’Assicurato di voler esercitare l’impugnazione. Tuttavia, se il Sinistro si verifica prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dal giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Assicuratore medesimo sarà liberato dal pagamento dell’Indennizzo. In ogni caso, qualora l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza si traducano in un aggravamento del rischio, l’Assicuratore avrà comunque diritto ad un adeguamento del premio, con effetto retroattivo, in ragione del maggior rischio assicurato anche decorsi 3 (tre) mesi dalla scoperta dell’inesattezza o della reticenza.

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DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO. La presente Xxxxxxx è sottoscritta sulla base di informazioni che hanno determinato l’accettazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione e in relazione a loro è stato calcolato il Premio. L’Assicurato ha il dovere di informare l’Assicuratore della natura e delle circostanze del rischio ed all’occorrenza di ogni fatto a sua conoscenza che può aggravarlo o modificarlo. Secondo quanto previsto dall’art. 1893 cod. civ., la Compagnia di Assicurazione avrà diritto di recedere dal Contratto per mezzo di raccomandata A.R. da indirizzarsi all’Assicurato nei 3 (tre) mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto che questi abbia fornito informazioni inesatte o reticenti sul rischio. In tal caso il Premio già versato sarà trattenuto dall’Assicuratore. Se il danno interviene prima che l’Assicuratore invii tale comunicazione, il pagamento dell’Indennizzo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1893, secondo commaxxxxx, cod. civ. Secondo quanto previsto dall’art. 1892 cod. civ., quando l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, l’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara all’Assicurato di voler esercitare l’impugnazione. Tuttavia, se il Sinistro si verifica prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dal giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l’Assicuratore medesimo sarà liberato dal pagamento dell’Indennizzo. In ogni caso, qualora l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza si traducano in un aggravamento del rischio, l’Assicuratore avrà comunque diritto ad un adeguamento del premio, con effetto retroattivo, in ragione del maggior rischio assicurato anche decorsi 3 (tre) mesi dalla scoperta dell’inesattezza o della reticenza.

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