Common use of DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente, da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione. 9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione. 9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. 9.2.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

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Samples: Servizi, Servizi, Servizi

DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare rallentare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal del Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contrattocontratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente, da inviarsi al Gestore Responsabile Unico del Contratto Progetto oppure, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione. 9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione. 9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio servizio, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. 9.2.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto

DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare rallentare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal del Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contrattocontratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente, da inviarsi al Gestore Responsabile del Contratto procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione. 9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione. 9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio servizio, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. 9.2.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Servizi