DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
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