Diminuzione di rischio Clausole campione
Diminuzione di rischio. Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
Diminuzione di rischio. Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.
Diminuzione di rischio. In caso di diminuzione del rischio, conseguente a variazioni attinenti le attività professionali e/o sportive svolte dall’Assicurato e dichiarate nelle “Dichiarazioni professionali, sportive e sanitarie dell’Assicurato” di cui all’art. 16, l’Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni intervenute. Nel caso in cui l’Assicurato dichiaratosi “Fumatore” smette di fumare e diventi “Non Fumatore”, così come definito nel glossario, deve darne comunicazione alla Società secondo le modalità sopra indicate. La Società prenderà atto della variazione intervenuta mediante appendice, indicando il nuovo capitale assicurato aumentato o il nuovo premio annuo, o rata di premio annuo ridotto, che sarà dovuto a partire dalla scadenza di premio o di rata di premio successiva alla comunicazione. Le nuove condizioni contenute nell’appendice avranno effetto dalle ore 24:00 della data di emissione dell’appendice stessa. Resta ferma la facoltà per la Società di recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro due mesi dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza della diminuzione del rischio.
