Direttiva 2015/2366 Clausole campione

Direttiva 2015/2366. In caso di pagamento con carta di credito, il Cliente dichiara di accettare ogni misura necessaria che sarà adottata ai fini dell’imple- mentazione della Direttiva (UE) 2015/2366 da parte di Vodafone o di altri soggetti interessati. In caso di scelta della carta di credito quale metodo di pagamento ricorrente, il Cliente sin d’ora autorizza Vodafone, ove vi siano i presupposti, ad addebitare in via conti- nuativa gli importi, anche diversi, di volta in volta indicati nella fattura e nella corrispondente copia non fiscale, sulla carta di credito indicata o altra carta di credito emessa in sostituzione della stessa. Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2366, il Cliente dichiara di essere consapevole che una o più operazioni di pagamento tramite carta di credito potrebbero essere soggette ad autenticazione forte del cliente. Nel caso in cui vi siano i presupposti per l’applicazione di una o più delle esenzioni alla necessità di tale forma di autenticazione, il Cliente sin d’ora: i) include Vodafone nell’elenco dei beneficiari di fiducia presso il proprio istituto di pagamento al momento della sottoscrizione della proposta a Vodafone, ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389, e conferisce a Vodafone tutti i poteri all’uopo necessari per effettuare tale inclusione, anche in nome e per conto del cliente stesso; ii) accetta, ove vi siano i presupposti, che la disposizione di un’operazione di pagamento di modesta entità sia effettuata senza applicare l’autenticazione forte del cliente secondo quanto sancito dall’articolo 16 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389; iii) accetta, ove vi siano i presupposti, che la disposizione di un’operazione di pagamento che determina un basso livello di rischio secondo i meccanismi di monitoraggio dell’istituto stesso sia effettuata senza applicare l’autenticazione forte del cliente, con riferimento ai parametri individuati dall’articolo 18 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389; iv) accetta, ove vi siano i presupposti, che la disposizione di un’operazione di pagamento, se in una serie di operazioni di pagamento in cui l’importo totale della transazione non è noto in anticipo, ma l’importo finale è pari o inferiore all’importo massimo indicato dal Cliente all’istituto di pagamento, la stessa sia applicata effettuando l’autenticazione forte del cliente ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 in relazione alla serie di operazioni di pagamento a distanza a favore di...