Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa. 2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) del presente contratto. 3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 90 CCNL del 17/5/2004.
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Diritti derivanti da invenzione industriale. 1. In materia I n m ateria di invenzione i nvenzione industriale fatta dal f atta da l dipendente nello svolgimento del s volgimento d el rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 2590 c.c. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti7, livelli e materie) comma 6 lett. v), può individuare i criteri ai fini ndividuare i c riteri a i f ini della corresponsione c orresponsione di speciali premi correlati alla c orrelati a lla performance nell’ambito delle risorse di cui all’art. 74 (Fondo unico della Presidenza: utilizzo) all’art.77 del presente contratto.
3. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 90 CCNL del 17/5/2004.
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