Diritti e Rischi Clausole campione

Diritti e Rischi. Fatta eccezione per quanto stabilito nelle Clausole 3.4 e 5: a) per qualsiasi Bene e Documentazione che ▇▇▇▇▇▇▇ o una sua Consociata devono esportare dagli Stati Uniti, diritti e rischi di perdita passano al Cliente nel momento in cui si oltrepassa la frontiera USA; b) per tutti gli altri Beni e Documentazioni i diritti passano al Cliente al momento della consegna, mentre i rischi di perdita passano al Cliente secondo la regola Incoterms® 2020 indicata nel Contratto.

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  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Diritti e doveri dei titolari degli assegni 1. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali. 2. Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo ad hoc. 3. Il titolare dell'assegno può svolgere, previa autorizzazione del supervisore, presso l'Università e/o presso altri atenei o enti attività didattica (lezioni, esercitazioni, laboratori, didattica integrativa) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca. L'attività didattica da svolgere presso l'Università è deliberata e assegnata dalla struttura al titolare dell'assegno previo suo consenso, senza necessità che il titolare dell'assegno partecipi a un bando. L'attività didattica è retribuita ad hoc dall'Università ai sensi dei vigenti tariffari in materia di docenza a contratto e delle vigenti disposizioni in materia di collaboratori didattici. 4. I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti. 5. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal supervisore del titolare dell'assegno. Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal vigente regolamento in materia di viaggi di servizio.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.