Diritti sindacali e di associazione. Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente C.C.N.L. e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del C.C.N.L., con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali. I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità. Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente C.C.N.L.. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro. Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza. La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
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Diritti sindacali e di associazione. Art. 5 Le parti riconoscendo che, data la salvaguardia del diritto alla tipicità delle Aziende e delle Cooperative e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 10 (trentadieci) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra stabilitoc.c.n.l.. Esse convengono, le parti concordano altresì che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazionebisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n.° 87 e 98 dell'O.I.L., le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti socialiriconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, contraenti il presente C.C.N.L. e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del C.C.N.L., con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali. I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità. Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore come anche dei datori di lavoro, comunicazioni ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a firma trattare liberante ed in piena autonomia.
Art. 6 Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Art. 7 Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei segretari responsabili livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente c.c.n.l., anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei sindacati sottoscrittori del presente C.C.N.L.. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie lavoratori e dei datori di interesse del lavoro. Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenzaCon tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. La Rappresentanza sindacale ha Per il diritto di affiggereloro utilizzo avrà valore, su appositi spazi (bacheca sindacale), che esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.presente c.c.n.l..
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Diritti sindacali e di associazione. Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi retribuiti nei limiti di 24 (ventiquattro) ore, per partecipare la partecipazione ad assemblee o riunioni indette assemblee, che saranno indette, previa comunicazioni, con richiesta al datore di lavoro per iscritto, con almeno (due) giorni in anticipo dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. Fermo restando CCNL. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell’orario di lavoro. L'assemblea si svolge in locali idonei, in applicazione a quanto sopra stabilitodisposto dalla Legge 20/05/1970. ln applicazione della L.20/5/1970, n. 300, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente C.C.N.L. e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del C.C.N.L., con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture Organizzazioni sindacali o degli Enti bilaterali. I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità. Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggerecontratto, possono, in apposito spazio presenza di più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) o divulgare via intranetpiù rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, se questa modalità saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 8 (otto) ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore annue da ripartire in ragione della rappresentatività nell'Associazione, detti permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX stipulanti il presente CCNL Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art 31 della Legge 300/1970. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni è consentita caso assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. L’importo da trattenere deve essere comunicato all'Associazione mediante l'apposita delega, allegata al presente CCNL, firmata dal datore lavoratore. La ripartizione avverrà nel modo indicato nella delega stessa. Per la pratica realizzazione di lavoro, comunicazioni a firma quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei segretari responsabili lavoratori e dei sindacati sottoscrittori datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio l'applicazione del presente C.C.N.L.. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie CCNL: Per le XX.XX firmatarie, un contributo di interesse del lavoro. Le copie della comunicazione 10,00€ a Lavoratore da versare sul C/C intestato a Fesica Confsal Banca Popolare di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate Xxxxxx XXXX - XX00X0000000000000000000000 CONPIMBRESEITALIA procederà alla Direzione aziendale per conoscenza. La Rappresentanza sindacale ha il diritto riscossione di affiggere, su appositi spazi contributi di assistenza contrattuale annuale pari a € 50,00 (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoroeuro cinquanta,00) ad Azienda attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03.
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Diritti sindacali e di associazione. Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale Parti riconoscono che ciascun socio e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette potrà usufruire nel corso dell’anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d’assemblea, che saranno richiesti al da- tore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente C.C.N.L. e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del C.C.N.L., con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilateraliccnl. I monte soci e i lavoratori dipendenti per le ore dovranno essere utilizzati entro di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione del- le ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il 31 dicembre calcolo dei contributi pre- videnziali e assistenziali ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in L. n. 402 il 29 luglio 1996. Le ore di ogni anno permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso. L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi an- che all’interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennitàquanto disposto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300. InoltreIn applicazione della L. 20 maggio 1970, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle n. 300 le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno far affiggereposso- no, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali. Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 8 ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sinda- cali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 giorni in anticipo dalle Organizzazioni sin- dacali stipulanti il presente ccnl. Per i soci e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all’art. 31, L. n. 300/70. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in apposito spazio ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presen- te ccnl il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente C.C.N.L.. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavorolavoratore dipendente. Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate Parti convengono che, considerati i costi che il presente ccnl comporta per l’assistenza alla Direzione aziendale stipulazione e per conoscenza. La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggerela successiva consulenza, su appositi spazi (bacheca sindacale)le cooperative aderenti e non, che applicano il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i presente contratto, verseranno alla Sede centrale UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoroai lavoratori dipendenti at- traverso la convenzione INPS come da Circolare n. 105/03.
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