CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Dl
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Dl
LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Triennio economico e normativo Marzo 2016 – Marzo 2019
VERSIONE INTEGRALE
STIPULA del 25/03/2016 – INTEGRAZIONI e CORREZIONI del 23/06/2017
Tra CONFIMPRESEITALIA - rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxx X’Xxxxx CONFIMPRESEITALIA - Coordinamento Terzo Settore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
XXXXXX XXXXXXX - rappresentata dal segretario Generale Xxx. Xxxxx Xxxxxxx FESICA CONFSAL - Segretario Nazionale Terzo Settore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx CONFSAL FISALS - rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
Con l'assistenza della CONFSAL rappresentata del Segretario Generale Sig. Xxxxx Xxxx
INDICE
CAMPO DI APPLICAZIONE DECORRENZA E DURATA
TITOLI I
DISCIPLINA DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 1 Livelli di Contrattazione Nazionale e Aziendale
Art. 2 Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 3 Distribuzione ed Efficacia del Contratto
Art. 4 Ente Nazionale Bilaterale (EBIL)
Art. 5 Fondo Formazione Continua Professionale
Art. 6 Organismo di Mediazione e Conciliazione Professionale Art. 7 Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione Art. 8 Composizione delle controversie individuali e collettive Art. 9 Patronati
TITOLI II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 12 Mutamento mansioni Art. 13 Mansioni superiori Art. 14 Telelavoro
Art. 16 Lavoro Parziale o Part-Time Art. 17 Imprese a carattere stagionale Art. 18 Tirocinio e stage formativo Art. 19 Apprendistato
Art. 21 Collaborazione coordinata e continuativa
Art. 23 Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 24 Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
TITOLO III
DISCIPLINA DEL PERSONALE
Art. 26 Classificazione del personale
TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Art. 28 Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale e in turni
Art. 29 Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Xxxxxxxx non retribuiti
Art. 30 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 32 Personale non soggetto a limitazioni d’orario
Art. 33 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 34 Aspettativa non retribuita
Art. 37 Congedo per matrimonio
TITOLO V
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 38 Distacco e trasferimento
Art. 40 Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d’orario - Recuperi
Art. 41 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 46 Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Art. 47 Sciopero e servizi essenziali
Art. 48 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 49 Cessione e affitto d’azienda Art. 50 Ritiro della patente di guida Art. 51 Divieto di concorrenza
TITOLO VI
RETRIBUZIONE
Art. 54 Trattamento economico e scatti di anzianità
Art. 55 Mensilità supplementari
Art. 56 Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 57 Trattamento di fine rapporto
TITOLO VII
INDENNITA’, EQUIPAGGIAMENTO E DIVISE
Art. 59 Equipaggiamento e divise
TITOLO VIII
PRIVACY, TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 62 Sicurezza sui luoghi di lavoro
PREMESSA
II Terzo settore individua tutte quelle forme organizzate, tra cui le imprese Non profit, che hanno come finalità la soddisfazione di bisogni sociali. Si tratta di un insieme composto da Xxxxxxxx disomogenei, che svolgono quelle attività che non sono prese in carico né dallo Stato né dal Mercato.
Si può parlare, quindi, di Imprese Non profit, come di organismi che operano per il benessere collettivo nel senso più ampio del termine, spaziando dalia cultura, sport e ricreazione all'assistenza sociale, dalla sanità all’istruzione e alla ricerca, fino alla tutela degli interessi.
Più in generale il mondo Non profit ha da sempre agito in un contesto ricco di soggettività e operatività, costituto da risorse materiali e soprattutto immateriali messe in campo nell'ottica della solidarietà, della relazionalità e dell'auto organizzazione.
ln questi ultimi anni, il cosiddetto Terzo settore stato sempre più oggetto di interesse, mostrando la capacità di operare anche secondo logiche di impresa e contribuendo, al tempo stesso, all'innalzamento della qualità dei servizi sociali offerti.
Proprio la caratteristica del Terzo settore, di realtà dalle molteplici forme e modelli organizzativi nonché dai differenti obiettivi, ha determinata la diffusione di una conoscenza imprecisa e frammentaria del settare.
Nella sua composizione rientrano, infatti, una serie di soggetti caratterizzati da differenti forme giuridiche, riconosciute e non riconosciute;
Disciplinate in via generale Codice Civile
• Cultura, ricreative
• Beni Culturali
• Religiose
• Sportive
• Politiche, sindacali e di categoria Disciplinate da Leggi speciali
• di volontariato L.266/1991 e s.m.i.
• di promozione sociale L.383/2000 e s.m.i.
• non governative
Le imprese Non profit oggi hanno acquisito una notevole capacità produttiva e contribuiscono attivamente allo sviluppo del tessuto economico e sociale del Paese,
Si potrebbe parlare dell'insorgere di un'economia pluralista, in cui il mercato delle transazioni orientate al profitto continua, certo, a detenere una posizione prioritaria, ma non esclusiva. Ad esso si affianca e si intreccia un "altro mercato", che prende forma nelle relazioni e negli scambi appartenenti alla sfera della reciprocità e dei valori d'uso.
Ed è così che si è fatto spazio un concetto di Organizzazione profit imprenditoriale, un'impresa a vocazione sociale, un'impresa “sociale” quindi.
Con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 "Disciplina dell'impresa sociale" e con i successivi decreti attuativi, si arriva a definire giuridicamente le imprese sociali come “le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale".
Impresa Sociale è, quindi, un soggetto che agisce nel sociale, comportandosi da impresa, organizzando risorse e beni per rispondere a dei bisogni, nel modo più efficace ed efficiente possibile, in modo continuativo, con personale dipendente, ma che ha come caratteristica distintiva la non distribuzione degli utili
CAMPO Dl APPLICAZIONE
1. Associazioni sindacali e di datori di lavoro.
2. Associazioni di pro mozioni che svolgono indagini conoscitive territorio, e sulle popolazioni, e di indagini di mercato.
3. Associazioni create per la promozione del prodotto Italiano all'estero,
4. Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti.
5. Associazioni di promozione turistica, e di valorizzazione del territorio (Pro Loco)
6. Associazioni per la formazione ed aggiornamento.
7. Associazioni per l'organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per presentazione di prodotti)
8. Associazioni per gestione dei servizi postali in genere
9. Associazioni per gestione dei servizi di assistenza degli automobi4isti, alle famiglie, ai commercianti e al territorio.
10. Associazioni di professionisti organizzati in reparti professionali e associazioni temporanee di impresa.
11. Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio.
12. Associazioni sportive in genere, e di gestione impianti sportivi.
13. Associazioni culturali per gestione di servizi ricreativi e culturali.
14. Associazioni per la gestione delle risorse umane.
15. Associazione per l'assistenza domiciliare.
16. Associazioni per l'assistenza sanitaria ospedaliera.
17. Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale.
18. Associazioni per formazione dell'infanzia e degli utenti, per l'utilizzo viario relativamente ai trasporti.
19. Associazioni Nazionali Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili.
20. Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati.
21. Associazione per la protezione degli animali.
22. Associazioni per il recupero abitativo dei diversamente abili.
23. Associazione per la salvaguardia dei brevetti e dei marchi di qualità.
24. Associazione caritativa rivolta alle opere missionarie del terzo mondo.
25. Associazioni etniche nazionali e internazionali.
26. Associazioni filateliche e numismatiche
27. Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, Italiani, Comunitari, ed extracomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. Inoltre a tutte quelle attività similari che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone.
28. Associazioni sportive.
29. Fondazioni.
Le disposizioni del presente contratto Sono correlate ed inscindibili tra pertanto non ammessa la loro parziale applicazione. In riferimento a quanto previsto dalla Nuova Normativa riguardante il Terzo Settore (106/2016):
• il Terzo settore viene definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Si precisa peraltro che:
• nel Terzo settore non rientrano le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche;
• le disposizioni della legge e dei decreti attuativi non si applicano alle fondazioni bancarie.
DECORRENZA e DURATA
La validità del presente contratto decorre dal 25.03.2016 e scadrà il 24.03.2019 sia relativamente alia parte economica che normativa. La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.
TITOLO I
DISCIPLINA DEI LIVELLI Dl CONTRATTAZIONE
Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente
a. Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
b. Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;
Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva,
Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale
La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
- validità ed ambito di applicazione del contratto
- reazioni sindacati
- diritti sindacali
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro
- norme comportamentali e disciplinari
- classificazione del personale
- trattamento economico
- modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro
- permessi, aspettative e congedi
- sicurezza sul lavoro
- formazione professionale
- definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello,
Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il quadriennio – in sostituzione del tasso di inflazione programmata - in un nuovo indice di previsione costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
Per il rinnovo del presente C.C.N.L. necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo C.C.N.L. per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente C.C.N.L., e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare,
Dalla data di decorrenza di rinnovo del C.C.N.L., l'indennità di vacanza contrattuale tessa di essere corrisposta, In sede di rinnovo del presente C.C.N.L. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Contrattazione di 2° livello
Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva demandato di provvedere alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e perforanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle XX.XX. alla fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno;
e) turnazione dei lavoratori;
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del presente Contratto;
g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti dj eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
i) determinazione dell'importo della diaria giornaliera per la trasferta di cui al presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un meno di locomozione proprio ai fini di servizio;
l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi.
La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale.
La titolarità della contrattazione di II Livello di competenza delle XX.XX territoriali, o in caso non ancora costituite nazionali, aderenti alle Parti firmatarie del presente CCNL.
Le Parti si danno atto che il settore è caratterizzato da attività la cui organizzazione è determinata da molti fattori difficilmente programmabili e definibili. In quest' ambito, assume una rilevanza importante e complementare alla contrattazione sindacale la contrattazione individuale, essa non può avere clausole difformi rispetta alla contrattazione di I e II livello e potrà fare riferimento seguenti materie: articolazione del normale orario di lavoro, assegnazione sede di lavoro e variabilità, periodi di formazione.
Art. 2 Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi retribuiti nei limiti di 24 (ventiquattro) ore, per la partecipazione ad assemblee, che saranno indette, previa comunicazioni, con richiesta al datore di lavoro per iscritto, con almeno (due) giorni in anticipo dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell’orario di lavoro.
L'assemblea si svolge in locali idonei, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20/05/1970.
ln applicazione della L.20/5/1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, in presenza di più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) o più rappresentanti sindacali.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 8 (otto) ore mensili.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore annue da ripartire in ragione della rappresentatività nell'Associazione, detti permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX stipulanti il presente CCNL
Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art 31 della Legge 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni è caso assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
L’importo da trattenere deve essere comunicato all'Associazione mediante l'apposita delega, allegata al presente CCNL, firmata dal lavoratore. La ripartizione avverrà nel modo indicato nella delega stessa.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio l'applicazione del presente CCNL:
Per le XX.XX firmatarie, un contributo di 10,00€ a Lavoratore da versare sul C/C intestato a Fesica Confsal Banca Popolare di Xxxxxx XXXX - XX00X0000000000000000000000
CONPIMBRESEITALIA procederà alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale annuale pari a € 50,00
(euro cinquanta,00) ad Azienda attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03.
Art. 3 - Distribuzione ed efficacia del CCNL
Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
Le norme del presente C.C.N.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che versano regolarmente il contributo all’Ente Bilaterale, di cui all'articolo seguente del presente
C.C.N.L. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti previdenziali e assistenziali interessati
Le Associazioni sona tenute a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL e ad affiggerlo nell' apposita bacheca.
Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – EBIL
Le Parti concordano che ENTE BILATERALE NAZIONALE IMPRESE E LAVORATORI EBIL costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali:
L’EBIL è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Parti stipulanti con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine ENTE BILATERALE NAZIONALE IMPRESE E LAVORATORI EBIL attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, per fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio ed alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore;
c. provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
x. xxxxxxx, progetta e gestisce direttamente o attraverso convenzioni, proposte ed iniziative in materia di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazioni a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. ricevere dalle Organizzazioni Territoriali gli Accordi Territoriali ed Aziendali; curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
g. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
x. riceve ed elabora, ai fini statistici i dati forniti dagli osservatori territoriale sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dagli artt. 77-79 del D.lgs. 276/2003, delle
rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizione di legge in materia;
m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
L’EBIL svolge attraverso un’apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente Bilaterale Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. In particolare l’EBIL potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti e dei settori interessati. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’EBIL potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo. Gli organi di gestione dell’EBIL saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di lavoro. La costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. Qualora nei territori di riferimento non siano ancora costituite tali Commissioni ovvero gli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali sono demandate all’Ente Bilaterale Nazionali le funzioni di cui sopra.
Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale EBIL e degli eventuali Enti Regionali e Territoriali, la quota contrattuale di finanziamento e servizio obbligatoria, è fissata nella misura globale dello 0,70% della paga contrattuale lorda di cui lo 0,50 % a carico del datore e lo 0,20% a carico del dipendente.
Per il versamento di tale quota, in sede di compilazione del modello F24, è necessario riportare mensilmente la causale EBIL nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:
• nel campo ”codice sede”, il codice della sede INPS competente;
• nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda;
• nel campo “nel campo “periodo di riferimento, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Art. 5 - Fondo Formazione Continua professionale
Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto della istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e s.m.i., finalizzati alla formazione continua dei lavoratori, le Parti convengono che, laddove non si determinassero le condizioni per l'operatività di uno specifico
fondo interprofessionale di categoria con apposite convenzioni e successivi protocolli d’intesa, le imprese privilegeranno l'adesione al FONDO FORMAZIENDA o FONARCOM.
Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all' arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svelte, tenuta conto, altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Associazioni realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
• un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neo-assunti;
• corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
• un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi metodi di lavoro;
• un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento.
Art. 6 - Organismo di Mediazione e Conciliazione
I datori di lavoro ed i lavoratori destinatari della disciplina del presente CCNL del quale ne recepiscono i dettami dovranno, attraverso l’applicazione dei medesimo, aderire alle iniziative promosse su tutto il territorio nazionale dalle XX.XX firmatarie e condividerne la ratio.
Pertanto i medesimi, in caso di fattispecie per le quali sia necessario per legge ricorrere ad un Organismo di Mediazione e Conciliazione ma, anche nei casi in cui sia lasciata la facoltà al soggetto di azionare o meno iter conciliativo, potranno presentare istanza de qua all’Organismo costituito dalle firmatarie.
Art. 7 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
Le parti convengono di valutare opportunità di costituire una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione per ogni Regione, con sede presso l’Ente Bilaterale EBIL, composta pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL
La Commissione ha i seguenti compiti:
• esaminare e risolvere le controversie inerenti l’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione di 2° livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all’art. 8 della legge n. 148/2011 e s.m.i.;
• tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
• intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2° livello;
• verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
• esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
• esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
• verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal presente CCNL;
• definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
Art. 8 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Le Parti stipulanti, al fine di contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all’applicazione del presente CCNL, decidono congiuntamente che, per i propri iscritti e/o aderenti, anche a seguito dl innovazione introdotte dalle Leggi vigenti, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
La parte, sia essa lavoratore che datare di lavoro, interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta,
Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla Legge.
I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO Dl LAVORO
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località e / o luogo di lavoro;
4) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del presente CCNL deve essere resa consultabile gratuitamente contemporaneamente alla consegna della lettera di assunzione.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori stranieri,
2) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
3) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
4) accettazione della lettera di assunzione;
5) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se dovuti.
Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Per l’assunzione dei lavoratori di età pari o superiore a 50 (cinquanta) anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 e s.m.i.; Circolare INPS n. 111/2013 e Circolare Ministero del Lavoro N. 34/2013
L’ assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’associazione anche al fine di prevenire conseguenze dannose all’integrità psicofisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro o dell’utenza, all’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni e ruoli ricoperti nell’ambito dell’Associazione. L’Associazione può decidere autonomamente che la documentazione richiesta, possa essere sostituita, ai sensi della normativa vigente da un ‘autocertificazione rilasciata dal lavoratore ai sensi della ai sensi del DPR 445/2000. È facoltà, qualora non sia posto obbligo dalla Legge, dell’Associazione richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale, con data non anteriore a tre mesi.
Il contratto individuale potrà prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli | Periodo |
Dirigenti e Quadri | (90) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello I | (60) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello Il | (50) giorni di prestazione lavorativa |
Livello III | (40) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello IV | (40) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello V | (30) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello VI | (30) giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto di da almeno una delle parti, l’assunzione del lavoratore si intenderà perfezionata ed il periodo di prova sarà cumulato all’anzianità di servizio. Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività per un periodo complessivo di almeno 10 mesi nell’arco di 2 anni antecedenti la data di nuova assunzione.
Nel corso del rapporto di lavoro le mansioni assegnate al lavoratore possono mutare per cause eccezionali legate all'attività lavorativa e regolato dall'art. 3 del D.lgs 81/2015.
II lavoratore che venga dichiarato non idoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dovrà essere ricollocato, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con la
disponibilità di organico, in altre mansioni, eventualmente anche inferiori, al fine di mantenerlo in servizio attivo. Con il nuovo inquadramento al dipendente sarà corrisposta relativa retribuzione della nuova qualifica.
Per esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, l’impresa può disporre di personale già impiegato presso di essa per Io svolgimento di mansioni diverse e da quelle previste al proprio livello del lavoratore purché non comportino condizioni prestazionali peggiorative. Se viene previsto lo svolgimento di mansioni di livello Superiore rispetto a quello di inquadramento, al dipendente dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista per il nuovo livello.
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni superiori, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verranno attribuiti i relativi livello e qualifica trascorso un periodo di 6 mesi consecutivi o di 6 mesi frazionati in un anno di calendario.
Il telelavoro una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell'organizzazione dell'Associazione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che Svolgono l’attività nei locali dell'impresa e assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa medesima, e non é applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità del telelavoratore potrà essere definita con la contrattazione di 2° livello prima dell’inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso azienda si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
• L'impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, è responsabile della tutela della salute della sicurezza professionale del telelavoratore ai sensi del D.lsgs 81/08 e s.m.i.
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per I’effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Art. 15 - Lavoro a tempo determinato
Con il presente articolato le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art 19 e succ. del D.lgs 81/2015 ,
Pertanto è consentita I' apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi comprensiva di proroghe.
Il numero complessivo di contratti tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% sulla media annuale.
Per le Associazioni che occupano fino a cinque dipendenti sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
Tuttavia il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione in ogni caso vanno riconsiderati nei diversi limiti che possono essere previsti dal presente CCNL. La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
I contratti a tempo determinato non rientrano nei limiti del contingentamento sono:
a) i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di attività anche in misura non uniforme con riferimento sia ad aree geografiche che a comparti merceologici.
b) i contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento) o di stagionalità.
c) i contratti termine stipulati per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) i contratti a termine stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
e) i lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, secondo quanto affermato art. 10, comma 1, lettera c-ter del predetto decreto legislativo. Ad essi non sono, minimamente, applicabili taluni elementi specifici come il periodo di intervallo tra un contratto e altro, il diritto di, il numero “contingentato” delle proroghe, la sommatoria dei 36 mesi;
f) i richiamati in servizio appartenenti al servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, seconda la previsione dell'art, 10, comma 1, lettera c-bis. La piena legittimità della disposizione è stata riconosciuta, recentemente, da una sentenza della Corte Costituzionale;
g) i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (art, 10, comma 1, lettera c);
Il contratto a termine deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam e deve contenere, quale elemento necessario, l’indicazione del termine.
Alla scadenza del termine prefissato il rapporta di lavoro si conclude automaticamente senza necessità di preavviso.
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale
Con il presente articolato le parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art 4 e 5 del D.lgs 81/2015.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL. Esso potrà essere oggetto di accordo con le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL a livello aziendale al fine di prevedere un minimo garantito di ore lavorative,
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e, nel contempo, fornisce una risposta valida alle esigenze individuali dei lavoratori. Tale contratto può essere estesa anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato.
Possono essere previste clausole flessibili o elastiche da concordarsi in sede di contrattazione di 2° livello. L' accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno 24 ore. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alta sola maggiorazione del 2% da calcolare sulla quota di retribuzione. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata.
In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungi mento del 50% del normale orario di lavoro.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione forfettaria del 15%.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
• esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
• comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
• motivi di studio e/o formazione;
• esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e s.m.i.;
• esigenze personali debitamente comprovate.
Art. 17 - Attività a carattere stagionale
In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle Associazioni è fortemente condizionata dal Settore.
La contrattazione di II Livello, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello Stesso datore di lavora per le medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni
Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 18 - Tirocinio o Stage Formativo
Le Parti firmatarie concordano che i tirocini o stages formativi e di orientamento, istituiti in riferimento alle leggi vigenti, pur consistendo in brevi esperienze di lavoro presso le Associazioni, agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La regolamentazione dei tirocini o stages formativi e di orientamento è demandata alla contrattazione di II Livello.
Lo stage non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e associazione, ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un ente promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante alla quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.
Con il presente articolato le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall’art 41 e succ del D.lgs
81/2015.
Tipologie di apprendistato
1. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
Qualificazione del rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
2. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art.43 c.8 D.Lgs.n.81/2015 e come disciplinato successivamente, potrà essere articolato in più periodi attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi dalla data di prima assunzione.
Apprendistato professionalizzante.
1. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17o anno di età.
2. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale di cui al presente CCNL (ex art.44 C.I D.Lgs.n.81/2015).
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all'art.41 e ss D,Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/201S).
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
4. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art.45 C.I D.Lgs.n.81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
Durata
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Inquadramento Durata
Livello 2 36 mesi
Livello 3 36 mesi
Livello 4 36 mesi
Livello 5 24 mesi
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Orario di lavoro
Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal D. Lgs. n.66/2003 e succ. mod. pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Retribuzione:
Il trattamento economico è così determinato:
I primi 12 mesi al 60% della retribuzione base del livello di inquadramento.
Dal 13° mese al 24 mese al 70% della retribuzione base del livello di inquadramento. Dal 25° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento.
Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
Proporzione numerica
Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o qualora ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Obblighi del datore di lavoro
l datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
g) avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
• della prestazione oggetto del contratto;
• del periodo di prova;
• del livello di inquadramento;
• la qualifica che potrà essere acquisita;
• la durata del periodo di apprendistato;
• il piano formativo individuale.
L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
Si conviene che la durata del periodo prova sia uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
SCHEMA TIPO- PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
(deve essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro)
OGGETTO: Piano formativo individuale relativo all’assunzione, in qualità di apprendista,
del/la sig./ra
X. Xxxx relativi al datore di lavoro
Denominazione datore di lavoro Codice fiscale / partita iva Indirizzo della sede legale Indirizzo dell’unità operativa interessata Recapito telefonico/fax/e-mail Attività Contratto utilizzato
B. Dati relativi all’apprendista
Nome e cognome Codice fiscale Data e luogo di nascita Residenza Recapito telefonico/fax/e-mail Cittadinanza Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) Centro per l’impiego di riferimento
C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi Esperienze lavorative Eventuali periodi di apprendistato svolti dal al
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a)
b)
c)
d) _ Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)
Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all’apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico-professionali.
D. Aspetti normativi
Qualifica da conseguire (in base a quanto previsto dal contratto collettivo applicato)
Qualifica del SRQ (Sistema Regionale di Qualifica) assunta a riferimento quale esito del percorso formativo
Xxxxxx (Definita dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore da 2 anni e non superiore a 6 anni)
Orario di lavoro (a tempo pieno)
Orario di lavoro (a tempo parziale – specificare la dislocazione oraria) Livello di inquadramento iniziale
(Non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinata l’assunzione. Il contratto collettivo può definire condizioni di miglior favore)
Livello finale di inquadramento
E. Tutor
Tutor aziendale(1) Sig./Sig.ra Codice fiscale Livello di inquadramento (se dipendente) Anni di esperienza
(1) (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, in quanto nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane le funzioni di tutore possono essere svolte anche dai soggetti sopraindicati)
F. Contenuti Formativi
1. Competenze trasversali (in ragione delle caratteristiche dell’apprendista, sono possibili interventi diretti
all’acquisizione di competenze di carattere trasversale anche se questo non è previsto dal contratto collettivo)
a) igiene e sicurezza sul lavoro
b) rapporto di lavoro
c) organizzazione aziendale
d)
2. Competenze tecnico-professionali
a)
b)
c)
d)
3. Modalità di erogazione e di articolazione della formazione
Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal DLGS 276/2003, dalle direttive regionali e dal contratto
collettivo applicato dall’azienda.
Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in
relazione alle fonti sopra citate e all’evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell’impresa.
L’impresa L’apprendista
ESEMPIO Scheda degli interventi formativi
Periodo / data | Oggetto | Istruttore / docente | Interna / esterna | Firma apprendista |
Qualificazione avvenuta in data [ ] con trasformazione del contratto a tempo indeterminato [ ] con cessazione del rapporto di lavoro |
Qualificazione non avvenuta per .............................................................................................................................. |
Risoluzione del rapporto o trasformazione in ordinario rapporto di lavoro subordinato
Il rapporto di apprendistato si estingue:
• al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto;
• per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
• per avvenuto conseguimento della qualifica; nel corso del rapporto l’Apprendista ha diritto alla valutazione
delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati.
Art. 20 - Lavoro somministrato
Con il presente articolato le Perti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art 30 e succ del Dlgs 81/2015.
Art. 21 - Collaborazione coordinata e continuativa
Con il presente articolato le Perti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art 2, comma 2 e del D.lgs 81/2015.
Art. 22- Lavoro intermittente
Con il presente articolato le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dagli articoli 13 al 18 del D.lgs 81/2015.
Il lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’impresa che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni che seguono.
L’Associazione può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive individuate dalla contrattazione di Il Livello.
Il contratto di lavoro intermittente può essere, altresì, concluso anche per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 55 anni, per un periodo complessivamente non superiore a 400 gg di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge
n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
• presso associazioni nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
• da parte delle Associazioni che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti;
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
• indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
• luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
• indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I' esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
• trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità cosi come successivamente prevista, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione stessa;
• eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% del minimo salariale e del relativo rateo di tredicesima mensilità previsti dal presente CCNL.
ln caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore stesso tenuto ad informare l’impresa preventivamente specificando durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal presente CCNL documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità stessa.
Art. 23 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
I dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalia A.S.L., hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Art. 24 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e dea presente CCNL
Nel Caso di assunzione a tempo indeterminato 0 determinato di portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Art. 25 - Lavoratori studenti
Viste le norme dettate dalle leggi n. 300/1970 e n. 245/1978 in materia di formazione professionale, le Parti convengono che verranno riconosciuti ai lavoratori permessi per la frequenza di corsi di studio e di formazione secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di II Livello
TITOLO III
DISCIPLINA DEL PERSONALE
Art. 26 Classificazione del personale - Livelli e mansioni
La classificazione e l'inquadramento del personale sono determinati a livello nazionale con la metodologia ispirata all’armonizzazione della flessibilità organizzativa per consentire l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore e il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori.
DIRIGENTI
Sono considerati dirigenti ai sensi dell'art. 2095 c.c. quei prestatori di lavoro subordinato i quali ricoprono nell'Associazione un elevato grado di autonomia potere decisionale nonché di professionalità.
L'elevato grado di autonomia e di potere decisionale nell'ambito delle competenze demandate è subordinato solo alle direttive generali e di coordinamento di tipo strategico attribuite dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Direttore Generale a seconda dello statuto dell'Associazione.
Il potere gerarchico su tutto il personale, parte di esso, il potere di rappresentanza anche al di fuori dell'Associazione, il potere decisionale in materia di spesa nella misura eventualmente delegatagli sono ulteriori elementi che contribuiscono a definire la figura del dirigente.
Il contratto trova applicazione anche per coloro che sono chiamati a ricoprire cariche associative che svolgono la loro attività prevalente nell'Associazione stessa. Essi nell'ambito dell'effettivo riconoscimento della funzione, promuovono, coordinano e gestiscono la realizzazione degli obiettivi.
Nel caso di stipula di contratto di lavoro per il Presidente dell'Associazione è presupposto necessario la delibera del Consiglio Direttivo o organo analogo previsto dallo statuto dell’Associazione.
In considerazione delle funzioni e delle responsabilità proprie del dirigente nell'ambito dell'assetto operativo e gestionale dell'Associazione, questi articola il proprio tempo di lavoro e la propria presenza sulla base delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli, assicurando ogni azione necessaria in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, comunque diretta ad assicurare l'ordinato svolgimento del lavoro da parte dei collaboratori. Pertanto, giusto quanto precede, la durata della prestazione è improntata a criteri di onnicomprensività, flessibilità, discrezionalità, trasparenza e reperibilità e non è quantificabile. Tuttavia essa tende a correlarsi, pur con ampia discrezionalità, all'orario di lavoro vigente per i collaboratori, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle vigenti. ln questo senso l’indennità di cui al successivo articolo X (titolo VII) INDENNITA' si ritiene omnicomprensiva relativamente ogni prestazione di lavoro ad esclusione di quanto previsto per il trattamento di missione e trasferimento. Nel caso che le prestazioni lavorative siano effettuate di domenica e nei giorni festivi si luogo al riposo compensativo.
QUADRI
Appartengono al Livello quadri i dipendenti che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive a loro attribuite, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, nell'ambito di strategie e programmi definiti. Il personale inquadrato a Livello quadri esercita poteri di discrezionalità e responsabilità personale, anche nel coordinamento e nell'ottimizzazione delle risorse umane, in attività di particolare complessità operativa, nell'ambito di strategie e programmi definiti. Il quadro è preposto, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi, verificandone la fattibilità economico- tecnica, garantendo un adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. I dipendenti appartenenti alla qualifica di
quadro sono responsabili della gestione e del coordinamento dei settori cui sono preposti e dei risultati conseguiti; dispongono quanto necessario per l'organizzazione del lavoro e per l’utilizzo del personale assegnato.
La prestazione lavorativa dei quadri si effettua, di massima, in stretta correlazione temporale con il normale orario di lavoro, fermo restando che il quadro opera secondo il principio di flessibilità temporale e con criteri di autogestione individuale che tenga conta delle esigenze operative. Pertanto le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di si intendono compensate con la corresponsione dell'indennità quadro di cui all'art. X (titolo VII) INDENNITA' del presente contratto. Nel caso che le prestazioni lavorative siano effettuate di domenica e nei giorni festivi si darà luogo al riposo compensativo.
1° livello
Lavoratori con funzioni direttive di notevole e particolare complessità ed importanza, o che svolgono funzioni professionali con competenza su tutti i processi, lavoratori preposti alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolgono funzioni professionali ad alto contenuto specialistico. Rispondono del proprio operato e dell'organizzazione e dei risultati dell'unita e/o settore cui sano predisposti.
2° Livello
Lavoratori che, in contesti di ampie e particolari complessità, svolgono attività di elevato contenuto professionale caratterizzate da guida e coordinamento di gruppi di lavoratori e/o attività ad alto contenuto specialistico, lavoratori che svolgono attività professionali di ordine tecnico, amministrativo e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori.
3°Livello
Lavoratori in possesso di specializzazione di media complessità, che esercitano attività polivalenti tipiche della propria specialità di mestiere appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
4°Livello
Lavoratori qualificati che attraverso esperienza e addestramento professionale o tirocinio hanno acquisito conoscenze relative al mestiere e/o svolgono compiti ausiliari
5°Livello
Lavoratori che posseggono semplici competenze tecniche legate alla natura dei compiti affidati.
6°Livello
Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici per le quali non si richiedono specifici requisiti professionali.
TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELL' ORARIO Dl LAVORO
La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giorni.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche del Terzo Settore, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito previo accordo disciplinato dalla contrattazione aziendale.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 173.
Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale e in turni, flessibilità dell'orario di lavoro
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
Lavoro straordinario | 15% |
Lavoro notturno/festivo | 25% |
Lavoro straordinario notturno e festivo | 30% |
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. ln caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.
Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'oraria contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Associazione o di parti di essa, la stessa potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 300 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 18 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi, senza la corresponsione di nessuna maggiorazione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi Modalità applicative, relative alta distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'associazione e i lavoratori.
La presente normativa include prestazioni domenicali e festive
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative di II Livello, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.
Art. 29 - Riposo settimanale - Festività
Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Xxxxxxxx non retribuiti
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Festa della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione di M.V. 15 agosto;
8) Ognissanti 1° novembre;
9) Immacolata Concezione 8 dicembre;
10) X. Xxxxxx 25 dicembre;
11) S. Stefano 26 dicembre;
12) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
Permessi retribuiti
Al lavoratore dipendente potranno essere concessi un totale di permessi individuali retribuiti all'anno (R.O.L.) pari a 24 (ventiquattro) ore. Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate alle ore effettuate.
La richiesta di utilizzo dei suddetti permessi deve essere richiesta al responsabile Aziendale almeno 24 ore prima del suo utilizzo.
Sono riconosciuti ulteriori permessi individuali retribuiti pari a 32 (trentadue) ore, in sostituzione delle 4 (quattro) festività abolite. Per i lavoratori ad orario ridotto le stesse saranno riproporzionate alle ore effettuate.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro a seconda delle necessità.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla legge suddetta.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Permessi straordinari retribuiti
Le parti convengono che, il lavoratore dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
• Matrimonio di un figlio - 1 giorno.
• Nascita o adozione di un figlio - 1 giorno.
• Decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli - 3 giorni.
• Decesso di un suocero, di un nonno - 2 giorni.
• Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
• In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente 2° grado) o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro e il lavoratore concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Permessi non retribuiti
Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
Art. 30 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia, eventualmente definiti nella contrattazione di II livello, è di 45 ore. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione, si divide la retribuzione mensile per 195.
ln caso di svolgimento del lavoro organizzato su turni, il personale che ha terminato la propria prestazione per un determinato turno di competenza dovrà attendere di essere avvicendato dal personale del turno successivo comunque entro il limite di due ore.
Art. 32 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque intesa introdurre alcuna modifica quanto disposto dall’art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (articoli 2 e 3 del RD n°1955/1923).
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% della paga base nazionale.
Art. 33 - Tossicodipendenza ed etilismo
Qualora il SSN accerti lo stato di tossicodipendenza o etilismo di un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato questi ha diritto alla conservazione del posto per un tempo non superiore ai 11 mesi, in caso di tossicodipendenza, e non superiore ai 4 mesi in caso di etilismo per fruire dei servizi terapeutici e riabilitativi. ln detti periodi non decorre alcuna competenza né economica né previdenziale.
Art. 34 - Aspettativa non retribuita
Al lavoratore contratto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta scritta, verrà concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità di servizio per un massimo, anche frazionabile in 3 periodi, dl 6 mesi in 2 anni di calendario. Qualora l’impresa accerti, che durante il periodo di aspettativa, sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere per iscritto al lavoratore di riprendere il lavoro nel termine massimo di 7 giorni,
Il lavoratore che non riprenda immediatamente il servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o nel caso di cui al precedente comma, verrà considerato dimissionario di fatto.
I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza.
L’importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento} della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.
Art. 36 - Banca Ore individuale
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l’intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 24 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore, limitatamente ai periodi di minore attività e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa tenendo conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
Il lavoratore può usufruire del suddetto recupero sulla base delle esigenze e compatibilmente con quelle tecnico- produttive dell’impresa dando un preavviso di 5 giorni,
Trascorso il periodo dei 24 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e regolamentazioni
Art. 37 - Congedo per matrimonio
Al lavoratore ed apprendisti non in prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni di calendario. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile. L’eventuale quota a carico INPS non verrà anticipata dall’Associazione.
Il congedo matrimoniale deve essere richiesto per iscritto dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario. Nei 30 giorni successivi dal godimento del congedo stesso, l'Associazione dovrà ricevere il certificato di matrimonio.
TITOLO V
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Art. 38 - Distacco e trasferimento
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., sono requisiti per il distacco:
• la temporaneità che, salva diversa pattuizione in sede sindacale, non potrà superare il limite di 18 mesi;
• la sussistenza di un interesse in capo all’azienda distaccante che deve essere: specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto ed in adempimento dell’unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
Al lavoratore inviato in distacco oltre km 40 dalla sede abituale di lavoro verranno corrisposte le Spese di viaggio tramite rimborso del biglietto dei meni pubblici utilizzati, ovvero tramite il pagamento in busta paga di un'indennità sostitutiva del trasporto calcolata in base alle tabelle ACI vigenti qualora il dipendente debba, necessariamente, usare il proprio mezzo trasporto per poter raggiungere il posto di lavoro.
Ulteriori trattamenti potranno essere disciplinati dagli accordi aziendali tramite la contrattazione di 2° livello.
L’Associazione, per comprovate necessità tecniche e organizzative, può trasferire il lavoratore in altra sede.
Le Parti stipulanti il presente CCNL, quindi, al fine di una migliore gestione dei trasferimenti, si impegnano a ricercare congiuntamente soluzioni capaci di:
• definire la stima dei fabbisogni e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca;
• promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
• realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Al lavoratore soggetto a trasferimento dovranno essere corrisposti, per 3 mesi, un importo una tantum pari a una retribuzione mensile e l’importo del canone di locazione con le relative utenze, nei caso in cui il lavoratore medesimo sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un regolare contratto di affitto. Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di 2°livello.
Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l’Associazione corrisponderà un rimborso spese relative al viaggio, al vitto ed all’alloggio. Tali importi sono determinati nella contrattazione di 2° livello tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, tenendo presente, nell’utilizzazione dei normali mezzi di trasporto, le tabelle dei rimborsi chilometrici ACI e, nella fruizione di alberghi e pensioni, le tabelle relative a quelli di categoria non inferiore a "2 stelle",
Ai lavoratori in trasferta verrà anche corrisposta anche indennità forfettaria di diaria per un importo giornaliero pari a:
• € 10,00, nel caso che la trasferta avvenga al di fuori del comune della normale sede lavorativa, ma entro il territorio nazionale;
• € 25,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE;
• € 35,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese extra UE.
Art. 40 - Interruzione - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
In caso di interruzione della prestazione lavorativa, fatte salve tutte le norme in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga, si potrà prevedere, per le ore perse dal lavoratore:
a. la corresponsione totale della retribuzione, se le ore sono state passate a disposizione dell'Associazione con facoltà di adibire il dipendente ad altre mansioni;
b. la corresponsione di una giornata di lavoro, se il dipendente non sia stato avvisato in tempo utile e, comunque, non mantenuto a disposizione dell'impresa;
c. nessuna corresponsione se il dipendente sia stato avvisato in tempo utile.
Art. 41- Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è regolamentato con la contrattazione di 2° livello nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Per il lavoratore impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano materia ed, in particolare, dal D.P.R. n. 61/1994, dalla legge n. 162/1992, dal D. M. n. 379/1994 e s.m.i.
Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile vengano riconosciuti permessi retribuiti fino ad un massimo di 16 ore all’anno.
Ai lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed, in particolare dalle leggi n. 266/1991 e
n. 49/1997 con Il.mm.ii., le associazioni, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere periodi
di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità convenzionale per un massimo di 2 anni salvo casi particolari da concordare per iscritto fra te parti.
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità ( D.lsg n 151/2001 modificato dal D.lgs 80/2015)
La dipendente che si trovi in stato di gravidanza ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o dal medico del SSN ed il datore di lavora è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio, la dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro i 15 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, come previsto dal R.D.L. n. 2128/1936 e s.m.i..
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la dipendente non essere adibita al lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico;
b) per 3 mesi dopo il parto, con decorrenza successiva al giorno del parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente, inoltre, ha facoltà di prolungare fino a 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che non vi sono controindicazioni per salute della gestante e del nascituro.
La dipendente, infine, ha facoltà di anticipare l'astensione con provvedimento della DTL competente in caso di gravidanza c.d. “a rischio”.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge quello successivo al parto. ln caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre stessa o se il bambino è affidata esclusivamente al padre, spetta a quest’ultimo l’astensione post partum per 3, 4 mesi o per la minore durata residua.
Congedo parentale
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.lgs n 151/2001 modificato dal D.lgs 80/2015)
Spettanze durante il periodo di maternità
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.lgs n 151/2001 modificato dal D.lgs 80/2015)
Malattia del bambino
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.lgs n 151/2001 modificato dal D.lgs 80/2015)
Riposi orari per allattamento
Si applica quanto previsto dal Testo Unico Maternità (D.lgs n 151/2001 modificato dal D.lgs 80/2015)
Politiche aziendali in materia di congedi parentali
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età l’azienda può:
• entro il 5% delta forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con possibilità di reversibilità;
• autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come:
a) telelavoro; b) lavoro a domicilio; c) orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita; d) banca ore; e) orario concentrato: f) programma di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il perioda di congedo.
La determinazione delle modalità di cui al precedente punto sono demandate alla contrattazione di 2°livello.
Art. 44 - Ferie
Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto a 28 giorni di ferie annuali.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi. Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro.
Le ferie di cui sopra sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione,
La fruizione delle ferie deve comunque avvenire entro i 18 mesi successivi all’anno cui si riferiscono. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
Per ragioni dl servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute compreso anche per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
Art. 45 - Malattia e infortunio Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa.
ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre 5 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi;
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno;
- in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolarla la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all’impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
ln caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l’assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l’interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'Associazione, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari 100% della retribuzione.
Comporto in presenza di patologie oncologiche e altre gravi infermità
I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle A.S.L. hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'Associazione.
Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di “grave infermità”
da parte delle strutture ospedaliere e/o delle A.S.L.
Art. 46 - Previdenza Complementare, Assistenza Sanitaria Integrativa, Welfare
Le Parti, vista la vigente normativa, si impegnano ad attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL:
- una forma di previdenza integrativa tramite Fondo chiuso non obbligatorio, a capitalizzazione e su base volontaria;
- un programma di assistenza sanitaria, tramite Mutua sanitaria, su base collettiva in modo da poter
beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall’Art. 51 TUIR.
Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, le Parti demandano alla contrattazione di II Livello la tipologia di welfare e l’individuazione di una gamma di beni e servizi coerenti con le esigenze dei lavoratori stessi finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare.
Art. 47 - Sciopero e servizi essenziali
Le Parti in materia di disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali rinviano alla legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000, ed alle integrazioni della commissione di Garanzia.
Le Parti, inoltre, concordano che, ove lo sciopero non riguardi un settore cui alle norme suindicate, promuoveranno, tramite la Commissione Paritetica di cui al presente contratto, ogni tentativo di conciliazione per evitare o ridurre le conseguenze del conflitto collettivo ed individuano in 48 ore il preavviso per la dichiarazione dello stato di agitazione.
Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Fatta salva la normativa vigente in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro dovranno rispettare i seguenti termini:
Livelli | Periodo |
Quadri | 90 giorni |
Livello I | 60 giorni |
Livello Il | 60 giorni |
Livello III | 40 giorni |
Livello IV | 40 giorni |
Livello V | 30 giorni |
Livello VI | 30 giorni |
Il lavoratore dovrà prestare le sue dimissioni mediante le disposizioni di Xxxxx vigenti. Il periodo di preavviso e computato agli effetti del TFR.
Art. 49 - Cessione e affitto d' impresa
In materia di cessione, affitto, liquidazione e fallimento dell’Associazione, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti.
Le Parti, pertanto, concordano sul fatto che la contrattazione di II livello potrà individuare procedure che riducano gli effetti negativi sull'occupazione che i suddetti casi dovessero causare.
Art. 50 - Ritiro della patente di guida
Il lavoratore che, per qualsiasi motivo diverso da tossicodipendenza e alcolismo, veda ritirata la patente di guida e fosse per questo fatto impossibilitato a svolgere la propria mansione, potrà essere destinato anche ad altri incarichi e, conseguentemente, percepirà la retribuzione equivalente al livello ed alla mansione per i quali verrà occupato o usufruirà di un periodo di aspettativa non retribuita durante il quale non decorrerà neanche l'anzianità convenzionale di servizio.
L’impresa dovrà ricollocare il lavoratore nel ruolo e nella mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente entro 30 giorni dal termine della causa della sanzione. Il mancato assenso del lavoratore, quando opposto senza giustificata motivo, al trattamento di cui ai precedenti comma, può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto al preavviso. Restano salvi i diritti già acquisiti dal lavoratore acquisiti prima del ritiro della patente ed eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 51 - Divieto di concorrenza
È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma presso Associazione concorrente con quella dalla quale sia stato assunto. La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 c.c..
Ogni danno subito dall' azienda che dia origine a risarcimento con trattenuta busta paga deve essere contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell’art. 7, legge n. 300/1970. Una volta accertata definitivamente, sia in via
giudiziale che transattiva tra le parti, l’entità economica del danno, l’importo sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga lorda di fatto per ogni periodo di retribuzione. ln caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità erogati al lavoratore a qualsiasi titolo
Art. 53 - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve espletare l’attività per la quale stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e, in particolare:
• osservare l'oraria di lavora stabilito con il datore di lavoro o suo delegato ed adempiere a tutte le formalità che l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
• svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente CCNL e delle disposizioni di legge, con la massima diligenza;
• osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa evitando di divulgare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l’impresa stessa;
• evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto a danno dell’impresa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
• usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che, per qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con impresa;
• evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
• rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori gerarchici se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti;
• comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora; seguire scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore all'importo di 4 ore del minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
5. il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
• per recidiva, entro 2 anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
• per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
• per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
• per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
• per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
• per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
• in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Xxxxxxxx punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni:
• per recidiva, entro 2 anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
• per simulazione di malattia, d’infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli obblighi di lavoro;
• per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell’impresa;
• per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
• per assenza ingiustificata non superiore a 3 giorni;
• per essenza ingiustificata alle visite fiscali;
• per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un anno;
• per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno dell’impresa (sempre
che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile);
• in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell’impresa (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Xxxxxxxx punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 a 10 giorni:
• per graviti o recidiva, entra 2 anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione non superiore a 7 giorni;
• per reiterata assenza ingiustificata alle visite fiscali:
• per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, xxxxxxxxx xxxxxx;
• per essere sotto effetto sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
• per assenza ingiustificata superiore a 3 giorni, ma inferiore a 5;
• per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del pasto di lavoro al massimo per una volta in un anno;
• in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi dell’impresa o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento Con o senza preavviso:
• per particolare gravità o recidiva, entro 2 anni, dell’applicazione. sulle stesse mancanze, della sospensione da 8 a 10 giorni;
• per assenza ingiustificata oltre i 5 giorni;
• per essere reiteratamente sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’impresa o durante la guida; per furto o danneggiamento volontario del materiale impresa;
• per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al lavoratore, con sentenza passato in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
• per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa;
• per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio all'incolumità delle persone e alia sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che implichino gli stessi tipi di pregiudizi;
• per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
• per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all' interno dell’impresa;
• per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Il licenziamento per motivi disciplinari può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per indagini interne all’Associazione che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione cautelativa al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
Procedura disciplinare
Non possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito e averlo sentito in sua difesa anche con assistenza di una O.S.. ln ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell’infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro 5 giorni. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa per il quale il termine massimo è di 90 giorni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore stesso con lettera raccomandata a/r.
TITOLO VI
RETRIBUZIONE
Art. 54 - Trattamento economico
Fatte salve condizioni di miglior favore, la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL.
La quota oraria della retribuzione, per tutti i lavoratori, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 173. ln caso di lavoro discontinuo il divisore è 195.
La quota giornaliera della retribuzione, invece, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Livelli | Retribuzione |
Dirigenti | € 2.500 |
Quadri | € 2.000 |
Livello I | € 1.700 |
Livello Il | € 1.600 |
Livello III | € 1.500 |
Livello IV | € 1.400 |
Livello V | € 1.300 |
Livello VI | € 1.200 |
La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo contrattuale e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge).
In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, D.L. N. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all' aumento dell'indice medio
del costo della vita (crf.D.L. 402/1981, convertito in L.537/1981) devono essere adeguati al minimo di cui al predetto art. 7, D.L. N. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Scatti di anzianità
L'anzianità di decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'Associazione.
A tutto il personale verranno riconosciuti 5 (cinque} scatti triennali pari al 3% della paga nazionale per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Associazione e/o organizzazione).
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità, gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso,
Art. 55 - Mensilità supplementari
Tredicesima
ln occasione delle feste natalizie e, comunque, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’azienda. A tal fine, il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
Quattordicesima
L'Associazione, in accordo con le XX.XX. potrà avviare una contrattazione di Il Livello per concordare un meccanismo di valutazione del premio produttività come previsto dalla contrattazione di II Livello,
Tale premio farà riferimento alla presenza, all'incremento del fatturato ed a particolari elementi di organizzazione, trasformando cosi delle voci salariali fisse in una dinamica premiale della produttività e della qualità. Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità. La quattordicesima mensilità con accordo territoriale o aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio mese di dicembre.
Art. 56 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile da corrispondersi, al massimo, entro il 15 del mese successivo. Ove tale data coincidesse la domenica o giorno festivo il pagamento verrà effettuato il 16 successivo.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata lavoratore la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell’Associazione, dati del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole vaci e gli importi costituenti la retribuzione stessa con elencazione delle trattenute di legge.
II lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell’art. 2113 cc. come modificato dalla legge n. 533/1973 e
s.m.i. potrà presentare all'Associazione i propri reclami sulla paga in forma scritta anche tramite O.S. cui aderisce o conferisce mandato. L’azienda è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Al lavoratore licenziato o dimissionario sarà corrisposto il TFR previsto dalli art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/1982 e s.m.i..
Fondo di previdenza complementare
È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare” a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico dell’azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
TITOLO VI
INDENNITÀ' E DIVISE
Indennità Area Dirigenza
ln relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all'importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai dirigenti viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad almeno il 20% della retribuzione tabellare.
Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario dl lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Indennità Area Quadri
ln relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all'importanza degli obiettivi strategici
assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 180,00. Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Indennità d'incarico
Ai dipendenti inquadrati nell’area A, destinatari di un incarico specifico individuato dall'Associazione, è corrisposta un'indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari ad euro 80,00.
L'indennità è legata alla durata dell'incarico può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza
dell’incarico.
Superminimo
Ai dipendenti che nello Svolgimento dei propri compiti abbiano dimostrato di possedere doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, l’Associazione può riconoscere un aumento professionale, non riassorbibile, di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità pari a: per l'Area Quadro di euro 105, per lavoratori dal 1 al 3 Livello euro 60, per i lavoratori dal 4 al 6 livello euro 50.
Indennità Apicale di Funzione
Ai dipendenti appartenenti al gradino economico apicale l’Associazione può attribuire un'indennità apicale di funzione di importo minimo lardo mensile per dodici mensilità pari ad a: per i lavoratori dal 1 al 3 Livello euro 140, per i lavoratori dal 4 al 6 Livello euro 80.
L’indennità apicale di funzione viene corrisposta per la durata massima di un anno e può essere confermata.
Rimborso spese
Per necessità di carattere transitorio e di breve durata, comunque mai richiedenti il pernottamento, il dipendente potrà essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro e avrà diritto trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e rimborso delle s.ese di viaggio per i' maggior percorso, con i mezzi autorizzati, rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi dalla sede della società alla abituale località di lavoro. Ulteriori trattamenti favorevoli, anche economici, dovranno essere concordati tra le parti in sede di contrattazione aziendale.
Per il corretto conferimento del rimborso spese si rimanda alla normativa vigente.
Assistenza legale
Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relative all’assistenza legale che dovesse risultare necessaria al lavoratore per circostanze intervenute nel corso del servizio. Cosi come l’impresa assicurerà interamente il trattamento economico per ore necessarie al lavoratore che debba rendere una testimonianza giudiziale per accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità di errori che comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 10% mensile della retribuzione tabellare.
Quando viene fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico dell’Associazione. È parimenti a carico dell’Associazione la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad indossare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari
II lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
TITOLO VIII
PRIVACY, TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO
Per le Parti è fondamentale avere in Associazione un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona, nonché alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Le Parti definiranno gli strumenti comuni per la repressione delle condotte di mobbing e molestie sessuali.
Art. 61 -Tutela della privacy
In materia di disciplina inerente la tutela della privacy, le Parti firmatarie fanno espressa rinvio al d.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Art. 62 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
La pratica attuazione del D.Lgs. 81 e s.m.i nel settore di applicazione del presente contratto volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell'ambito dell'attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro. II D.lgs 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza riportato all'art. 47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dell’impresa.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che provvederà a redigere il verbale
della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Permessi retribuiti per l’RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n°8 ore di permesso retribuito annue. Il corso di formazione di cui all'art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/08 durerà un minimo di 32 ore.
Il corso di 32 ore e gli eventuali aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 81/08 saranno svolti in orario di lavoro
Attività riconosciuta per RLS
ln tutti casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate