Diritto all’indennizzo Clausole campione
Diritto all’indennizzo. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi, tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dalla sezione “Rischio assi- curato”. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Diritto all’indennizzo. Il diritto all’indennizzo per invalidità per– manente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Diritto all’indennizzo. La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto all’indennizzo di cui all'articolo 1916 del Codice Civile italiano contro terzi responsabili dell'incidente.
Diritto all’indennizzo. Qualora l'Assicurato dovesse decedere, per cause diverse dalla malattia denunciata, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, ma prima che si sia provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, la Società liquida agli eredi l'indennizzo che avrebbe liquidato a favore dell'Assicurato. Se invece l'Assicurato dovesse decedere per cause diverse dalla malattia denunciata, ma prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, la Società liquida agli eredi l'indennizzo oggettivamente determinabile mediante documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo. Dovrà pertanto essere prodotta, a cura degli eredi, la copia conforme della cartella clinica completa in caso di ricovero dell'Assicurato o, in mancanza di ricovero, tutta la documentazione medica dalla quale poter valutare l'entità dei postumi permanenti nonchè la documentazione comprovante le cause del decesso dell'Assicurato. In entrambi i casi la richiesta di liquidazione dell'indennizzo da parte degli eredi dovrà essere corredata da documenti notarili (es. testamento, relazione notarile che individui gli eredi dell'Assicurato) o dalla certificazione rilasciata dall'ufficio dall'Anagrafe del Comune di residenza, che consentano di identificare oggettivamente gli eredi e di determinare la quota di indennizzo spettante a ciascuno. La Società si impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa su indicata.
Diritto all’indennizzo. Il diritto all’indennizzo per i “danni estetici” è di carattere personale e, quindi, non è trasmis- sibile agli aventi causa; tuttavia, se l'assicurato dovesse morire per cause indipendenti dall'in- fortunio dopo che detto indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determi- nata, l'importo già liquidato od offerto viene corrisposto ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli aventi causa in parti uguali.
Diritto all’indennizzo. Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'Indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l'importo concordato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
