DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. L'assicurato deve: - denunciare il sinistro dandone immediato avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza; - far avere alla Società tutte le informazioni di cui abbia avuto notizia; - trasmettere alla Società entro 2 giorni dalla notifica la copia del provvedimento sanzionatorio e di tutti gli atti a lui ritualmente notificati; - fornire tutti i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento nonché prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che la Società intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. SETTORE A - B
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; ottemperare, in caso di guasto, alle disposizioni della Società prima della riparazione;
b) denunciare alla Società ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia deve essere completa ed esatta, e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso, nonchè l'indicazione degli eventuali testimoni dell'accaduto. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire (se la legge lo consente) la relativa procedura di ammortamento; in occasione di furto dovrà inoltre fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione dei relativi valori;
c) conservare le tracce e i residui del sinistro, le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia sul danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo il verificarsi di ogni sinistro afferente Incendio e Altri Danni ai Beni entro 3 giorni dal momento in cui l'evento si è verificato o egli ne è venuto a conoscenza. Tale termine è ridotto a 24 ore per sinistri afferenti Furto e Rapina. Il Contraente o l'Assicurato dovrà, in tale circostanza, precisare il momento in cui si è verificato il sinistro, fornire le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro, all'entità presunta del danno, nonchè all'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Società;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, permet...
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Criteri di indennizzabilità in caso di infortunio Art. INF. 27 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate in Polizza : INCENDIO – FURTO – CRISTALLI - PROGRAMMA MAXI – MINI KASKO – EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI – BAGAGLI TRASPORTATI – RICORSO TERZI DA INCENDIO – EVENTI NATURALI.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. ART. 20.4.1 -
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nel Modulo di Adesione: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO TOTALE - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. SETTORI A, B, C
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. 18 PROTEZIONE LEGALE DEL PAZIENTE. 21 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DEL PAZIENTE. 22 ASSISTENZA BASE, SECONDO PARERE MEDICO E TELEMEDICINA. 23 ASSISTENZA BASE. 25 SECONDO PARERE MEDICO. 30 SERVIZI DI TELEMEDICINA. 32 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI. 37 Nel testo che segue si intendono per: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO. Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nella scheda di Polizza: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO COLLISIONE - KASKO TOTALE - EVENTI SPECIALI.