POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI LIGHT
POLIZZA CONVENZIONE INFORTUNI LIGHT
CSAT - GENERALI ITALIA S.P.A.
N. IU7/390127250
SOMMARIO
• DIP - Documento informativo precontrattuale pag. 2
dei contratti di assicurazione danni
• DIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ......................................pag. 4 per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Polizza ..............................................................................................pag. 7
- Definizioni ............................................................................................................pag. 7
- Norme che regolano l’assicurazione in generale ................................................pag. 8
- Oggetto dell’assicurazione ..................................................................................pag. 9
- Xxxxxxxx ..............................................................................................................pag. 13
• Sinistri - diritti e doveri fra le parti ..........................................................................pag. 21
• Informativa trattamento dati personali....................................................................pag. 23
• Notizie utili per l’assicurato ....................................................................................pag. 26
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Assicurazione infortuni Dipendente Light CSAP
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Infortuni Dipendenti Light “part-time” CSAT
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323
- Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione degli infortuni a favore dei dipendenti appartenenti a datori di Lavoro convenzionati con CSAT.
Cosa è assicurato? La copertura vale per gli infortuni subiti: • nell’esercizio dell’attività profes- sionale; • durante ogni altra normale attività di natura extraprofessionale. Negli ambiti sopra descritti possono essere attivate le seguenti principali garanzie: • Invalidità permanente • Morte • Inabilità temporanea • Xxxxxxxx spese di cura a seguito di infortunio • Xxxxxxx xxxxxxxxx in caso di invali- dità permanente grave. La copertura è estesa anche alle malattie con la prestazione della seguente garanzia: • Invalidità permanente da ictus e infarto | Che cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono relative a: • Infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti; • gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposi- zioni; • gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo, nonché di mezzi subacquei; • gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare compor- tanti l’uso di veicoli o natanti a motore, • gli infortuni avvenuti in occasione di guerra ed insurrezione; • gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; • gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o da trattamenti non resi necessari da infortunio; • le ernie, gli infarti e le rotture sottocutanee di tendini; • le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo del- l’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche; • le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o bio- logiche derivanti da atto terroristico o guerra. Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo. |
Ci sono limiti di copertura? Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intenden- dosi per franchigia, a seconda della garanzia, l’importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri, oppure il numero di giorni di inabilità o ricovero stabili- to nel contratto trascorso il quale matura il diritto all’indennizzo, oppu- re il grado di invalidità permanente stabilito nel contratto superato il quale matura il diritto all’indennizzo) e scoperti (intendendosi per sco- perto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata. Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale in tutto il Mondo.
Che obblighi ho?
In sede di stipulazione del contratto l’Assicurato individuato nominativamente ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre, in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 10 giorni (15 giorni per l’invalidità permanente da malattia) da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o par- ziale dell’indennizzo assicurativo.
Quando e come devo pagare?
Il premio è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di lavoro a seguito di rila- scio delega da parte del dipendente assicurato e in tal caso è frazionato in 12 rate mensili; diversamen- te, qualora il datore di lavoro non effettui le trattenute e ruolo paga delle rate mensili di premio la Società provvederà a comunicare le modalità di pagamento del premio in rate trimestrali anticipate.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente pra- ticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro; diversamen- te, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall’Assicurato attraverso SEPA Bancario, Bonifico Bancario, Conto corrente postale, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
La copertura è di durata poliennale in ragione di una riduzione del premio ed è possibile recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso un quinquennio.
In generale, la copertura opera per i sinistri verificatisi in corso di efficacia del contratto e fino alla sca- denza dello stesso.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza da parte dell’Assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta invia- ta con raccomandata R/R all’Agenzia Generale Speciale IU7 Roma Salinari o alla contraente CSAT o alla Società Generali Italia.
L’Assicurato può recedere dal contratto al termine del quinquennio, in quanto trattasi di contratto di durata poliennale con riduzione del premio , spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323
- Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Assicurazione Infortuni
Polizza n. IU7/ “Convenzione CSAT - Infortuni dipendenti Light”
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Generali Italia S.p.A. Edizione 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il poten- ziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323
- Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. Il patrimonio netto ammonta a euro 00.000.000.000,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00.
L’indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per approfondimenti.
Al contratto si applica la legge italiana.
INFORTUNI
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione viene prestata nei confronti dei dipendenti appartenenti a datori di lavoro convenzionati con CSAT.
Le garanzie offerte, valide in caso di infortunio accaduto sia durante lo svolgimento dell’attività professio- nale che extraprofessionale, sono: Invalidità permanente, Morte, Inabilità temporanea, Rimborso spese di cura e Xxxxxxx xxxxxxxxx in caso di invalidità permanente grave.
La copertura comprende anche la garanzia malattia Invalidità permanente da ictus e infarto. PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco- depressiva), sindromi e disturbi mentali organici ivi compresa l’epilessia, nonché le persone di età supe- riore a 75 anni; per la garanzia Invalidità permanente da ictus e infarto tale limite è ridotto a 65 anni.
Per le garanzie Invalidità permanente, Morte, Inabilità temporanea, Rimborso spese di cura, Rendita vita- lizia in caso di invalidità permanente grave e Invalidità permanente da ictus e infarto, i relativi limiti sono indicati in polizza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Denuncia di sinistro: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Assistenza diretta / in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in conven- zione per la gestione dei sinistri.
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabi- lità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui l’infortunato ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiute le verifiche del caso Generali Italia liquida l’importo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, ricevuta conferma dell’accettazione, procede al pagamento entro 30 giorni.
Quando e come devo pagare?
PREMIO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. RIMBORSO
In generale il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell’indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo.
Il Contraente ha diritto alla compensazione del rateo di premio pagato e non dovuto nel caso di uscita, adeguatamente documentata, di uno o più degli Assicurati e di contestuale ingresso di altri Assicurati.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
DURATA
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. SOSPENSIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Come posso disdire la polizza?
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE
Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipula- zione.
RISOLUZIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’assicurazione viene prestata nei confronti dei dipendenti di Società e Aziende convenzionate con CSAT (Comitato Sindacale Assicurazione Telegrafonici).
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari della Rete Generali Italia per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 21,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All’IVASS
Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati diretta- mente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:
MEDIAZIONE
La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la media- zione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla nego- ziazione assistita.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbi- trale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA
CONDIZIONI DI POLIZZA
Polizza Convenzione INFORTUNI LIGHT CSAT - Generali Italia S.p.A.
N. IU7/390127250
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Beneficiario: Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell’Assicurato, deve essere pagata la somma garantita.
Società: l’impresa assicuratrice.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Coma: stato di incoscienza senza reazione a stimoli esterni o a necessità interne mantenuto con l’uso di sistemi di rianimazione per un periodo di almeno 96 ore.
Ictus cerebrale: un accidente cerebro - vascolare di natura infartuale e/o emorragica e/o emorragica aracnoidea che esordisce acutamente e produce danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura.
Infarto: la manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente di una parte del miocardio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico. La dia- gnosi si basa sulla presenza contemporanea di tre fattori: dolore precordia- le, alterazioni elettrocardiografiche e alterazioni enzimatiche.
Invalidità: la perdita o la riduzione, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all’esercizio di un qualsiasi lavo- ro, indipendentemente dalla specifica attività esercitata dall’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Decorrenza dell’assicurazione
In conformità con quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo.
Resta confermato che nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’av- venuto disguido, si proceda al recupero della quota ed il nominativo/i risultino presenti nell’elen- co che la Società Generali Italia S.p.A. riceve nel mese antecedente all’effetto della garanzia.
Art. 2 - Pagamento del premio
L’importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro dal ruolo paga dell’Assicurato a seguito di delega rilasciata dallo stesso all’Azienda di appartenenza.
Quest’ultimo mette detto importo a disposizione del contraente CSAT, il quale è tenuto a versarlo a Generali Italia S.p.A. entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse con provvedimento amministrativo la trattenuta già disposta sugli emolumenti dell’Assicurato, la Società provvederà a comunicargli le modalità per la continuazio- ne della garanzia assicurativa mediante pagamento del premio in rate trimestrali anticipate.
Art. 3 - Durata della convenzione - proroga tacita
La presente polizza convenzione ha una durata di 5 anni dalla data di effetto. La stessa si inten- de tacitamente rinnovata per la durata di 1 anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle due parti contraenti (CSAT o Generali Italia S.P.A.) con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 4 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato, salvo quanto disposto dalla legge n. 99 del 23/07/2009 e quanto previsto dal successivo articolo 19 (cessazione dell’assicurazione per riso- luzione del rapporto di lavoro), ha la durata di 5 anni e, in mancanza di disdetta, mediante lette- ra raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente.
L’eventuale estinzione della polizza convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormen- te, che resta comunque fissato in 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione (art. 1); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza del decimo anno.
Art. 5 - Modifiche della polizza convenzione
Le eventuali modifiche della polizza convenzione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai sensi dell’art. 1913 C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi del- l’art. 1915 C.C.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 8 - Revisione delle condizioni
Alla fine di ogni triennio assicurativo potrà essere fatto, di comune accordo fra le Parti contraen- ti CSAT/Generali Italia S.p.A., il riesame delle condizioni assicurative.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Prescrizione
I diritti derivanti dalla presente polizza infortuni si prescrivono in due anni. (Art. 2952 C.C.).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11 - Persone Assicurate
L’assicurazione vale per i dipendenti delle Società di Telecomunicazioni e Settore Terziario che abbiano inoltrato formale domanda di adesione al contraente CSAT, alle condizioni di cui alla presente Polizza Cumulativa - Convenzione CSAT/ GENERALI ITALIA S.p.A., nonché delle norme che regolano l’assicurazione in generale e l’assicurazione infortuni in essa contenute.
Per essere assicurati alla presente polizza i dipendenti devono risultare, al momento della sot- toscrizione della scheda di adesione, non essere già assicurati ad una delle polizze infortuni in Convenzione CSAT. Coloro che sono già titolari di garanzia Infortuni in Convenzione CSAT in base ad una precedente polizza potranno accedere alla presente in forma aggiuntiva.
In deroga di quanto stabilito all’art. 17, resta inteso e convenuto che sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventua- li condizioni anormale di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti. Comunque, in caso di sinistro, l’indennizzo sarà determina- to applicando i criteri di indennizzabilità di cui all’art. 36.
Art. 12 - Rischio assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali svolte nell’ambito della propria Società di appartenenza;
b) di ogni altra attività extralavoro che non abbia carattere professionale.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesio- ni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidi- tà permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono compresi in garanzia anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione, intossicazioni, inalazioni o assorbimenti di sostanze, nonché le infezioni o corrosioni per improvviso contatto con acidi;
- punture di insetti;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- l’azione del fulmine;
- per le lesioni determinate da sforzi muscolari – con esclusione delle lombalgie e sciatalgie, degli infarti, degli ictus, delle rotture tendinee sottocutanee e delle ernie di qualsiasi tipo –, per strappi e stiramenti muscolari con unico riferimento alla diagnosi espressa sulle certificazioni mediche, la Società riconosce la sola prima manifestazione per sede colpita verificatasi nel corso di validità della presente polizza, con l’indennizzo della sola inabilità temporanea per un
massimo di giorni 30 indipendentemente dalla durata dell’infortunio;
- le ernie dovute a causa fortuita, violenta ed esterna nei seguenti limiti: indipendentemente dalla operabilità o meno dell’ernia, potrà essere corrisposto un indennizzo massimo pari a 30 gg. di inabilità temporanea;
- gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aven- ti movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli stati di shock da trauma psichico, clinicamente accertati, subiti dall’Assicurato durante l’espletamento del servizio lavorativo a seguito di rapina verificatesi nell’espletamento del ser- vizio. Per tali eventi la Società corrisponderà l’indennizzo per il caso di inabilità temporanea per un periodo massimo di 30 giorni. In questi casi non si da luogo all’indennizzo dell’invalidi- tà permanente;
- gli infortuni conseguenti ad attività svolte al di fuori del servizio, anche con uso di macchine (trattori, motozappe, motocoltivatori, ecc.), sempre che non siano attività lavorative per conto terzi; i familiari dell’Assicurato non sono considerati terzi;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo art. 30;
- gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 13 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dallo art. 14;
c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) da guerre o insurrezioni;
h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Aggiuntiva - “Calamità naturali”;
i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazio- ni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelera- trici, raggi X, ecc.);
j) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l’uso della forza o violenza e/o minac- cia, cha abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una perso- na o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l’intenzione di esercitare influen- za su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa;
k) da eventi determinati da epilessia e HIV.
Sono inoltre esclusi gli infarti, gli ictus, le rotture tendinee sottocutanee e le ernie di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all’art. 12.
Art. 14 - Rischio volo
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comu- ni, non potrà superare i seguenti importi:
per persona:
per aeromobile:
€ 1.032.913,80 per il caso morte;
€ 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente;
€ 258,23 per il caso di inabilità temporanea;
€ 10.329.137,98 per il caso morte;
€ 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente;
€ 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indica- ti, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione pro- porzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aereomobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia in cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 15 - Altre cause di sospensione dell’assicurazione
Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio presso la Società di appartenenza, senza ritenuta a ruolo del premio. Parimenti la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non percepisca lo stipendio dall’Azienda di appartenenza con la conseguente impossibilità a praticare la trattenuta del premio assicurativo o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la disponibilità della quota dello stipendio che per legge è cedi- bile a favore delle ritenute volontarie.
L’assicurazione riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
Se per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico-informatici dell’azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta e sempreché risulti dai registri dell’Ente di appartenenza che il/i soggetto/i hanno ripreso il servizio, la garanzia sarà ugualmente operante, ovviamente con il recupero delle rate di premio non trattenute.
Art. 16 - Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all’Assicurato.
Art. 17 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le per-
sone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.
Pertanto, in conformità con quanto disposto dall’Art. 46 – Dichiarazioni relative alle circo- stanze del rischio, qualora risulti che l’Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costi- tuisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal con- tratto con effetto immediato, ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Art.18 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa o degli stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati.
Art. 19 - Cessazione del rapporto di lavoro
L’assicurazione cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato in attività di servizio con la propria Società di appartenenza e l’impossibilità di effettuare la trat- tenuta a ruolo del premio mensile.
Art. 20 - Dipendenti con rapporto di lavoro part-time
La garanzia è operante per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time per rischi professionali ed extra purchè sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della rela- tiva rata di premio.
Se la trattenuta sullo stipendio non potrà essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part- time dell’Assicurato, nei mesi in cui il dipendente presterà servizio e quindi percepirà la busta paga mensile relativa, sarà effettuata la trattenuta di una quota doppia che andrà a coprire i mesi dove non sarà erogata la busta paga stessa.
Nel caso in cui si dovesse cambiare la formula contrattuale con il datore di lavoro che non preveda più una continuità di busta paga mensile si dovranno ricontrattualizzare le moda- lità di pagamento del suddetto premio assicurativo.
A tal fine sarà onere dell’Assicurato il contattare il CSAT non appena avuta conoscenza dell’intervenuta modifica della formula contrattuale applicata dal datore di lavoro.
Se l’infortunio è extraprofessionale e si è verificato nel periodo in cui l’assicurato non presta ser- vizio, si terrà conto, in sostituzione della dichiarazione di assenza dal servizio, della certificazio- ne medica.
Art. 21 - Somme Assicurate
Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:
Caso Morte: € 60.000,00
Caso Invalidità Permanente: fino € 60.000,00; Caso di Inabilità Temporanea: € 10,00 giornaliere; Rimborso spese a seguito di infortunio: € 4.000,00;
Caso Invalidità Permanente da Ictus o Infarto: (disciplinato dal seguente art. 34): € 12.500,00
GARANZIE
Art. 22 - Morte
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte:
SITUAZIONE FAMILIARE DELL’ASSICURATO | INDENNIZZO |
Se l’Assicurato/a risulta non coniugato/a (o non convivente more uxorio) e senza figlio/i minori o permanentemente inabili al lavoro. | la somma assicurata per il caso morte |
Se l’Assicurato/a risulta coniugato/a (o convivente more uxorio) e senza figlio/i minori | 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte |
Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differen- za tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 23 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza l’indennizzo previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione del- l’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 58 e segg. del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 24 - Invalidità permanente
a) Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicura- ta in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa.
b) Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità per- manente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggiorazioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzio- ne al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
perdita totale, anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- la falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito
- anchilosi dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobi- lità della scapola 25%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70°, con prono-supinazione libera 20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10%
- paralisi completa dei nervo radiale 35%
- paralisi completa del nervo ulnare 20%
- amputazione di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia 70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40%
ambedue i piedi 100% un alluce 5%
un altro dito del piede 1%
la falange ungueale dell’alluce 2,5%
- anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35%
- anchilosi del ginocchio in estensione 25%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15%
- paralisi completa dello SPE 15%
- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%
- sordità completa di un orecchio 10%
- sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
- perdita totale della voce 30%
- stenosi assoluta nasale monolaterale 4%
- stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
- esiti di frattura scomposta di una costa 1%
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12%
una vertebra dorsale 5% 120 dorsale 10%
una vertebra lombare 10%
- esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
- postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%
- perdita anatomica di un rene 15%
- perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordi- tà completa dell’altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicu- rata per invalidità permanente totale. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdi- ta totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabili- to, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità gene- rica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una per- centuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Sono esclusi dalla garanzia i danni di natura esclusivamente estetica.
Art. 25 - Supervalutazione invalidità permanente grave
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’inva- lidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dall’art. 36 - Criteri di indennizzabilità e dall’ art. 24 - Invalidità permanente, la Società liquiderà l’indennizzo come segue:
Invalidità permanente accertata Invalidità permanente liquidata Dal 60% al 99% 100%
100% 200%
Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l’importo di Euro 120.000,00.
Art. 26 - Inabilità temporanea
La Società corrisponde l’indennizzo per inabilità temporanea totale (€ 10,00) in base a valutazio- ne medica riferita all’entità della lesione che ha costretto l’Assicurato ad assentarsi dal servizio in conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio, così come disposto dall’art. 36 - “Criteri di indennizzabilità”.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, gli assicurati che per esigen- ze di servizio non dovessero assentarsi dal lavoro, verrà riconosciuta la diaria per inabilità tem- poranea al 50% purché certificata da struttura sanitaria pubblica.
Nel caso in cui l’Assicurato, dopo il trentesimo giorno di inabilità temporanea, sia ricoverato in ospedale o casa di cura, l’indennizzo è dovuto in misura doppia, per tutto il periodo di durata del ricovero successivo al trentesimo giorno e fino al giorno della dimissione dall’ospedale o casa di cura, relativamente ad un solo ricovero. L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. In caso di ritardo nella denuncia di infortunio, l’indenniz- zo per inabilità temporanea decorre dal giorno successivo a quello della denuncia e dalla stes- sa data si applica la franchigia di cui al seguente art. 27. L’indennizzo è tuttavia dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in ospedale o casa di cura e limi- tatamente ai giorni effettivi di ricovero. La dichiarazione di assenza dal servizio è comunque richiesta anche se il periodo di assenza sia per ferie.
Art. 27 - Franchigia relativa in caso di inabilità temporanea
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto applicando una franchigia relativa di 5 gior- ni. Pertanto, gli infortuni di durata superiore ai 5 giorni vengono indennizzati dal primo giorno di assenza dal servizio o dal giorno successivo a quello della ritardata denuncia, mentre non si dà luogo ad indennizzo per inabilità temporanea quando l’infortunio ha una durata inferiore a 6 giorni.
Art. 28 - Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:
a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirur-
go, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali);
b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per analisi ed accertamenti:
- diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
- diagnostici di laboratorio: per esami clinici, immunologici, microscopici;
- diagnostici radiologici: radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
f) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesi- terapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia, fino ad un massimo di
€ 500,00;
g) per presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’infortunio denunciato. Sono comprese cure odontoiatriche conseguenti ad infortunio fino ad un massimo di € 400,00;
i) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’infortunio denunciato, fino ad un mas- simo di € 500,00;
j) per trasporto dell’assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio all’istituto di cura o posto di pronto soccorso.
La garanzia di cui al presente articolo viene prestata con uno scoperto di € 75,00 a carico dell’Assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l’intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in origi- nale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farma- cista, conti dell’ospedale o clinica, ecc.).
A richiesta dell’assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per otte- nere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garan- zia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della set- timana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Una volta liquidato il danno per invalidità permanente non potranno più essere rimborsate spese sanitarie relative al sinistro liquidato.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che rego- lano l’assicurazione infortuni.
Art. 29 - Rischi sportivi
L’assicurazione vale per l’esercizio delle pratiche, sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere agonistico, senza alcuna limitazione.
Tuttavia, tenuto conto della maggiore intensità di rischio che alcune pratiche sportive comporta- no, per dette pratiche sportive, qui di seguito specificamente elencate, l’assicurazione è ugual-
mente valida, ma gli indennizzi sono proporzionalmente ridotti secondo i valori espressi per cia- scuna pratica sportiva, in relazione alla gravità del rischio o alle modalità e circostanze nelle quali si svolge l’attività sportiva:
a) sono indennizzabili con il 40% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’eserci- zio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti: atletica pesante - bob - football americano - lotta nelle sue varie forme - pugilato - rugby - salto dal trampolino con sci o idrosci - scalata di rocce o ghiacciai - sci acrobatico - sci alpi- nismo - sci estremo - speleologia;
b) sono indennizzabili con il 40% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’eserci- zio dei seguenti sport, qualunque siano le modalità e circostanze nelle quali sono svolti; tut- tavia, l’indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione se l’infortunio si verifica nel corso della partecipazione a competizioni di regolarità pura:
automobilismo - motociclismo - motonautica;
c) sono indennizzabili con il 66% dell’intero valore accertato gli infortuni verificatisi nell’eserci- zio dei seguenti sport, quando si tratti di corse o gare e relative prove e allenamenti organiz- zati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive; in caso contrario, l’indennizzo spettante non è soggetto ad alcuna riduzione:
baseball - calcio - canoa - ciclismo - immersioni con autorespiratore - pallacanestro - palla- mano - pallavolo - pentathlon moderno - sci - sport equestri - sport del ghiaccio.
Qualora una delle attività sportive di cui alle lettere a) e b) venga svolta in occasione di manife- stazioni, gare e relativi allenamenti promossi ed organizzati sia dal datore di lavoro che dai rela- tivi CRAL, l’indennizzo non è soggetto ad alcuna riduzione. Nella tabella di seguito riprodotta sono riassunte le percentuali di indennizzo spettanti per gli infortuni verificatisi nel corso delle pratiche sportive raggruppate nelle fasce di rischio a), b) e c).
Fasce di rischio % di indennizzo spettante
a - in ogni caso 40
b - in ogni caso, tranne regolarità pura 40
c - solo sotto l’egida delle Federazioni Sportive 66
Art. 30 - Salvaguardia piani di investimento
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invali- dità permanente totale, accertata secondo i criteri stabiliti dall’art. 24 - invalidità permanente e art. 36 - criteri di indennizzabilità, la Società, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, cor- risponde all’Assicurato, un’indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicu- razione sulla vita a premio annuo ricorrente o a premio unico ricorrente, stipulate dall’Assicurato anteriormente alla data dell’evento con la Società Generali Italia S.p.A. e che risultano al corren- te con il pagamento dei premi. Le polizze a premi unici ricorrenti sono considerate al corrente se dall’ultimo premio pagato alla data dell’infortunio non sono trascorsi più di due anni.
L’indennità verrà utilizzata per stipulare con Generali Italia S.p.A. un contratto di capitalizzazione a favore dell’Assicurato, senza alcun onere a suo carico.
L’ammontare dell’indennità sarà pari all’ammontare dell’ultima rata di premio versata nelle poliz- ze vita in vigore moltiplicato per il numero delle rate di premio residue.
Per le polizze a premi unici ricorrenti le rate residue dovranno essere calcolate con riferimento all’annualità di premio fissata alla data di effetto della polizza.
Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la società eroga l’importo sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di
€ 20.000,00. Verificatosi l’evento, la presente assicurazione cessa nei confronti dell’Assicurato.
Art. 31 - Xxxxxxx xxxxxxxxx
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’inva- lidità permanente di grado pari o superiore al 100%, accertata secondo i criteri stabiliti nell’ art. 24 - invalidità permanente e art. 36 - criteri di indennizzabilità, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant’altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predet- ta data, provvederà a costituire a favore dell’Assicurato stesso e senza alcun onere a suo cari- co, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a € 4.000,00, mediante sti- pulazione di apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A.
Art. 32 - Indennità per stato di coma
In caso di sinistro, che determina uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’in- fortunio, la Società corrisponderà all’Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, una indennità pari a € 10.000,00.
Art. 33 - Rientro Sanitario
La società rimborsa le spese sostenute dall’assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00.
Art. 34 - Invalidità permanente da ictus o infarto
Rischio assicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per le persone non superiore ai 65 anni di età e per i casi di invalidità permanente generica conseguente ad Ictus o Infarto, come sopra definiti, manifesta- tisi successivamente alla data di effetto dell’assicurazione.
La Società garantisce all’Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il perio- do di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente ad Ictus o Infarto, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato secondo i criteri di cui alle seguenti sezioni “Criteri di indennizzabilità”, “Criteri di liquidazione” e “Modalità di liquidazione”. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante dall’Ictus e Infarto suindicati, secondo quanto previsto dalla sezione “Criteri di indennizzabilità”.
Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti conseguenti ad ictus o infarto derivanti da:
- espressione o conseguenza di situazioni patologiche manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto;
- trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psi- cofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all’abuso di alcool e/o sostanze psicotrope.
Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dal singolo Ictus o Infarto denunciato. In caso di pluralità di denunce, effettuate contemporaneamente o in momenti successivi, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sul singolo Ictus o Infarto, separatamente considerati.
Denuncia ed obblighi relativi
L’Assicurato allorquando in possesso di diagnosi clinica o strumentale e comunque dal momen-
to in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, è tenuto entro e non oltre 15 giorni a dare comunicazione per iscritto alla Società, dell’Ictus o l’Infarto. Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione:
- certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell’Ictus o Infarto;
- copia delle cartelle cliniche e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dell’Ictus o Infarto e/o dei postumi invalidanti.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria, scio- gliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno avuto in cura. L’Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto.
Criteri di liquidazione
Nessun indennizzo spetta quando l’invalidità permanente accertata sia in grado inferiore al 60%. Quando l’invalidità accertata sia pari o superiore al 60%, la Società liquida l’intero capi- tale assicurato pari a € 12.500,00.
Il capitale indicato rappresenta l’importo massimo che la Società corrisponde complessivamen- te durante l’intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata.
In caso di entrambe le patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità permanenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato.
Essendo l’indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati uguale al capitale assicurato, l’assicurazione di questa garanzia cessa automaticamente, mentre rimangono valide tutte le altre garanzie della polizza infortuni.
Modalità di liquidazione
Ricevuta la documentazione di cui alla sezione “Denuncia ed obblighi relativi”, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di denun- cia - effettuata ai termini della presente garanzia - e comunque non oltre 18 mesi, procede all’ac- certamento della percentuale di invalidità permanente.
Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
- venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
- la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanen- te a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico dell’Assicurato che di quel- lo della Società, possano modificare positivamente la prognosi dell’Ictus o Infarto, indipendente- mente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti.
Nel caso in cui l’Assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valuta- zione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanen- te che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici.
Diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi, tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dalla sezione “Rischio assi- curato”. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od
offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 35 - Riapertura del sinistro
La riapertura di un sinistro già liquidato per inabilità temporanea è possibile solo se non sia stata liquidata una invalidità permanente ed è limitata a 60 giorni dalla prima guarigione e solo al primo evento.
Art. 36 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili sol- tanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 24 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 37 - Ammontare del premio e modalità di pagamento
Il premio annuo (comprensivo di accessori e di imposta) per ogni assicurato è di € 180,00 (cen- tottanta/00) e viene corrisposto in 12 rate mensili di Euro 15,00 (quindici/00) con ritenuta a ruolo stipendio a seguito di delega rilasciata dall’Assicurato al proprio datore di lavoro.
IL SUDDETTO PREMIO GODE DI UNA RIDUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/2009. SE LA DURATA DEL CONTRATTO SUPERA I CINQUE ANNI, L’ASSICURATO TRASCORSO IL QUINQUENNIO HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO CON PRE- AVVISO DI 60 GIORNI E CON EFFETTO DALLA FINE DELL’ANNUALITÀ NEL CORSO DELLA QUALE LA FACOLTA’ DI RECESSO È STATA ESERCITATA.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time vale quanto previsto all’Art. 20 – “Dipendenti con rapporto di lavoro part-time”.
Art. 38 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx registrasse un aumento dell’indice ISTAT del costo della vita pari o superiore al 10% rispetto all’indice ISTAT del 01/07/2019, il premio e le somme assicurate saranno automaticamente adeguate con un aumento del 10%.
A successivi adeguamenti si procederà ogni qual volta l’indice ISTAT aumenti in misura non infe- riore ad un multiplo del 10% rispetto all’indice dell’01/07/2019. L’applicazione degli aumenti verrà effettuata dal terzo mese successivo a quello in cui viene raggiunto lo scaglione del 10% o del multiplo di esso. Per indice del costo della vita si intende il numero medio nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie, di operai ed impiegati risultante dal Bollettino mensile ISTAT pubbli- cato dall’Istituto Centrale di Statistica e riportato sulla Gazzetta Ufficiale, tenendo conto del- l’eventuale mutamento della base di calcolo.
Art. 39 - Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di € 6.000.000,00.
Art. 40 - Calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il conseguente limite:
- in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massi- mo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno precedente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio;
- qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 41 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi (vedi anche art. 6)
La denuncia dell’infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell’evento e sarà corredata da cer- tificato medico; deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza, o alla sede centrale del CSAT in Roma Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 o essere presentata per il tramite dell’area personale assicurato “MYCSAT” presente sul sito web: xxx.xxxx.xx. e sulla App CSAT disponibile per sistemi operativi IOS e Android, entro dieci giorni dal- l’infortunio o dal momento in cui lo stesso CSAT, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici di pro- roga alla scadenza di ogni prognosi e, comunque non oltre trenta giorni l’uno dall’altro.
Per gli infortuni extralavoro è necessario che l’assicurato invii una dichiarazione di assenza dal ser- vizio rilasciata dalla Società di appartenenza indicante il periodo di assenza per malattia.
Trascorso tale periodo, si provvederà alla liquidazione della diaria per inabilità temporanea nei ter- mini risultanti dalla documentazione medica, purché nel detto periodo l’Assicurato sia rimasto assente dal servizio. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 42 - Arbitrato
Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 36, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’or- dine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede, a scelta dell’assicurato, nel Comune sede di Istituto di medicina lega- le più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Compagnia.
Ciascuna delle due Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, con- tribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da rediger- si in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 43 - Liquidazione dell’indennizzo
Compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l’indennizzabilità dell’infortunio, la Società corri- sponde l’indennizzo che risulti dovuto.
Art. 44 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 45 - Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell’ambito della intera durata del
contratto, di qualunque sinistro successivo al secondo, è facoltà di entrambe le Parti rece- dere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al paga- mento dell’indennizzo od alla contestazione formale del sinistro.
Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corsos.
Art. 46 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare espressamente gli artico- li:
Art. 36 - Criteri di indennizzabilità;
Art. 38 - Adeguamento del premio e delle somme assicurate; Art. 39 - Evento con pluralità di infortuni;
Art. 40 - Calamità naturali;
Art. 42 - Modalità di valutazione del danno.
Per la garanzia “Invalidità permanente da Ictus o Infarto” Art. 34 - comma 7 - Diritto all’indennizzo
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento e da Comitato Sindacale Assicurazione Telecomunicazioni (di seguito anche CSAT), in qualità di Titolare autonomo, nell’ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell’offerta assi- curativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati, (I) al fine di rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (II) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (III) per l'ese- cuzione dei contratti da Lei stipulati, (IV) per l’assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri (V) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (VI) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di CSAT o per la esecuzione dei contrat- ti in essere(2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (I), (II), (III), (IV) e (VI) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di CSAT e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (V) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di CSAT a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (I), (II), (III), (IV), (V) e (VI) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’im- possibilità di svolgere le attività richieste e preclude al CSAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come pre- visti dai contratti in essere.
Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), CSAT tratterà anche i Suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurati- vi offerti da CSAT. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assi- curativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biome- trici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.
Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali
Le informiamo inoltre che può autorizzare CSAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicura- tivi;
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rileva- zione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da CSAT, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA: per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del con-
tratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti con- nessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell’efficacia del contrat- to, a qualsiasi causa dovuta.
Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgo- no per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo spe- cifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa(5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, CSAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di CSAT: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso CSAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limi- tazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei pro- pri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro parti- colare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate.
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:
Comitato Sindacale Assicurazione Telecomunicazioni, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (XX), e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a x.xxxxxxx@dpa- xxxxxxxxxx.xx. La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i con- sensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indi- cate sul sito del Garante stesso.
NOTE:
1. CSAT tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interes- sato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commer- ciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, CSAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazio- ne coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di con- tratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassi- curazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattua- li, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univo- ca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di interme- diazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fidu- ciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazio- ne di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicu- ratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comu- nicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
In caso di infortunio, quale è la prima cosa da fare?
L’INFORTUNIO - occorso sia sul lavoro che fuori del lavoro - DEVE ESSERE DENUNCIATO AL CSAT ENTRO 10 GIORNI dalla data dell’evento.
MODALITÀ PER L’APERTURA E LA CHIUSURA DI UNA PRATICA
Modalità Web (New): iscrivendosi all’area MYCSAT, disponibile sul sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; in tal modo è possibile procedere, previa scansione della documentazione, alla denuncia di sinistro; nonché al completamento della pratica in modo: sicuro, rapido, preciso ed economico potendo, altresì, controllare, in tempo reale, lo stato di avanzamento della pratica. | ||
OPPURE | ||
Raccomandata R/R indirizzata a CSAT, X.xx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, oppure: Agenzia Generale Speciale di Roma Salinari - X.xx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, oppure: Generali Italia - Xxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX). Per la denuncia è possibile scaricare il modello dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se trattasi di incidente stradale, inviare copia della denuncia presentata in ambito RC auto. Solo in casi di comprovata gravità dell’infortunio, o impossibilità a presentare la denuncia, è prevista una ragionevole estensione al termine stabilito di dieci giorni. | ||
OPPURE | ||
Mail PEC indirizzata a xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE?
In caso di infortunio sul lavoro:
la documentazione sanitaria, in caso di denuncia via web attraverso l’area “MYCSAT”, potrà essere inviata previa scansione della medesima eccezion fatta per eventuale rimborso spese; in tal’ultimo caso i giustificativi (fatture, ricevute, scontrini etc) dovranno pervenire, indispensabilmente, in originale a mezzo raccomandata R/R.
Unitamente alla denuncia deve essere inviato, via web previa scansione, il certificato medico di inizio infortunio redatto dal primo sanitario (di norma è il certificato di pronto soccorso) contenente diagnosi e prognosi.
Successivamente, occorre inviare via web previa scansione:
• i certificati medici di proroga con diagnosi (di norma sono quelli rilasciati dall’INAIL) qualora la durata di infortunio si protragga oltre il periodo risultante dal primo certificato medico. I certificati di proroga devono essere inviati entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima prognosi.
• referti di esami strumentali (RX-RM-TAC etc.) se effettuati.
• copia cartelle cliniche in caso di ricovero conseguente all’infortunio.
Alla fine dell’infortunio, occorre inviare via web previa scansione, il certificato medico di guarigione e riammissione in servizio (di norma è quello rilasciato dall’INAIL).
In caso di infortunio fuori dal lavoro:
la documentazione sanitaria, in caso di denuncia via web attraverso l’area “MYCSAT”, potrà essere inviata previa scansione della medesima eccezion fatta per eventuale rimborso spese; in tal’ultimo caso i giustificativi (fatture, ricevute, scontrini etc) dovranno pervenire, indispensabilmente, in originale a mezzo raccomandata R/R.
Unitamente alla denuncia deve essere inviato, via web previa scansione, il certificato medico di inizio infortunio redatto da:
• Pronto Soccorso;
• medico curante o da sanitario appartenente alla struttura sanitaria pubblica contenente la prognosi e la diagnosi (natura delle lesioni riportate).
Successivamente, occorre inviare via web previa scansione:
• i certificati medici di proroga con diagnosi, in caso di certificato INPS in copia per il lavoratore o per INPS, qualora la durata di infortunio si protragga oltre il periodo risultante dal primo certificato medico rilasciati dagli stessi sanitari di cui al punto precedente.
• I certificati di proroga devono essere inviati alla scadenza di ogni prognosi o, comunque, non oltre trenta giorni l’uno dall’altro.
• referti di esami strumentali (RX-RM-TAC etc.) se effettuati.
• copia cartelle cliniche in caso di ricovero conseguente all’infortunio e della patente di guida se trattasi di incidente stradale.
Alla fine dell’infortunio, devono essere inviati via web previa scansione:
• una dichiarazione attestante il periodo di assenza dal lavoro, indicante la causale di assenza, rilasciata dal responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Per gli infortuni subiti dall’Assicurato durante il periodo di ferie la documentazione medica deve essere rilasciata esclusivamente da una struttura pubblica e la dichiarazione di assenza dovrà indicare, oltre al periodo di assenza, la causale ferie della medesima.
In caso di riapertura di un infortunio:
Occorre inviare, via web previa scansione, gli stessi documenti indicati alle due voci precedenti, a seconda se trattasi di un infortunio sul lavoro o fuori del lavoro. In ogni caso si precisa che la
riapertura di un infortunio è possibile solo se:
• non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di guarigione (inteso il precedente rientro in servizio) dell’infortunio per il quale viene richiesta la riapertura;
• non sia stato liquidato l’indennizzo per l’invalidità permanente determinata dall’infortunio per il quale viene richiesta la riapertura;
• non siano stati accertati, a seguito di visita medica, postumi di invalidità permanente già stabilizzati e quindi definitivamente quantificabili, avendo l’infortunato raggiunto la guarigione clinica.
A QUALI ALTRI ADEMPIMENTI OCCORRE PROVVEDERE?
Nel caso l’infortunio abbia determinato una invalidità permanente: Occorre inviare la richiesta di indennizzo unitamente ad un certificato medico attestante la percentuale di invalidità permanente residuata. Tale richiesta deve essere presentata dall’Assicurato per il tramite dell’area personale “MYCSAT”, previa scansione della certificazione medica, o per iscritto con lettera raccomandata R/R non appena i postumi invalidanti si manifestano, tenendo ben presente quanto previsto dall’art. 2952 c.c. (“Prescrizione”) che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono in 2 (due) anni.
è possibile interrompere i termini prescrizionali inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione firmata inviata a mezzo mail pec, alla Società assicuratrice, tramite il CSAT, con la quale l’Assicurato esprime in modo inequivocabile la Sua volontà di far valere il proprio diritto. Si precisa che anche se l’invalidità permanente è conseguenza di un infortunio sul lavoro, questi termini prescrizionali rimangono inalterati, a prescindere dai procedimenti o ricorsi iniziati dall'Assicurato nei confronti dell’INAIL, o altri soggetti terzi, tendenti al riconoscimento di una rendita e/o indennizzo.
Nel caso Nel caso l’infortunio abbia determinato la morte:
Nel caso l’infortunio abbia determinato la morte, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi dell’Assicurato devono far pervenire a CSAT il certificato di morte, con l’indicazione delle cause del decesso. Successivamente alla denuncia, il CSAT invia ai beneficiari (o agli eredi) la richiesta di ulteriori documenti necessari per la liquidazione dell’indennizzo da parte della società Generali Italia S.p.A.
In caso siano state sostenute spese sanitarie in conseguenza dell’infortunio. Deve essere inviata una domanda di rimborso a Csat ENTRO 30 GIORNI successivi al giorno della guarigione clinica onde evitare di decadere dal diritto, esclusivamente a mezzo raccomandata R/R. Unitamente alla domanda di rimborso occorre inviare gli originali dei documenti giustificativi di spesa (Fatture, Ricevute Fiscali, Scontrini acquisto farmaci e presidi sanitari, notule debitamente quietanzate).
Le spese sostenute per terapie fisiche, acquisto medicinali, presidi ortopedici, cure termali, devono essere corredate di relativa esplicita (non idonea l’indicazione “SI CONSIGLIA”) prescrizione medica del medico con specifica del trattamento e numero di sedute. XXXX provvederà alla restituzione dei predetti originali con l’annotazione, riportata dalla compagnia di assicurazione, dell’importo rimborsato e data di rimborso.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale dei giustificativi di spesa, per ottenere il rimborso, il rimborso spese verrà calcolato, secondo le condizioni contrattuali ed al netto di quanto già rimborsato da altro ente.
v3 - 14.02.20
Assistenza Clienti
tel. 00.000000 selezione 1
fax 00.0000000
Xxxxxxx Xxxxxxxx
xxx. 00.000000 selezione 1
fax 00.0000000
Ufficio RC Auto
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Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. 00.000000 - Fax 00.0000000