DIRITTO DI SURROGA. Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
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Samples: Avvera Protezione Prestito, Contratto Di Finanziamento, Contratto Di Mutuo
DIRITTO DI SURROGA. Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
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