Contratto di inserimento. 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto.
3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sian...
Contratto di inserimento. È in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle com- petenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul territorio, l’inserimento ovvero il rein- serimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto. Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività formativa da svolgere per realiz- zare l’inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contrat- to/progetto, Allegato M al presente c.c.n.l. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendi- mento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rap- porto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da con- grue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell’adeguamento delle capacità pro- fessionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessa- riamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affida- ta ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possede- re quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria...
Contratto di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
Contratto di inserimento. Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di inserimento utilizzati dall’impresa, in applicazione dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 (in appendice n. 9), non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa stessa con contratto a tempo indeterminato.
Contratto di inserimento. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
Contratto di inserimento. Premesso che i professionisti e gli studi professionali sono tuttora esclusi dalla possibilità di poter assumere lavoratori con un contratto di inserimento, le parti convengono di disciplinare questa forma contrattuale per i datori di lavoro liberi professionisti di cui alla circolare INPS n. 10/2008 e le imprese di servizi che applicano il presente CCNL.
Contratto di inserimento. Per quanto riguarda la normativa sul contratto di inserimento prevista dal Dlgs. 276/03 art. 54, si fa riferimento all’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004.
Contratto di inserimento. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 54 a 59 del D. Lgs. n. 276/2003 e dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004, abrogate ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della Legge n. 92/2012 e così come disciplinate nel CCNL del 16 settembre 2010.
Contratto di inserimento. Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare. In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge, le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle “categorie deboli”. In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo Interconfederale del 11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto.
Contratto di inserimento. Nota: A seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento disposta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, il presente arti- colo continuerà a trovare applicazione esclusivamente per i contratti di inseri- mento stipulati entro il 31 dicembre 2012.