Decorrenza e durata della copertura. 2) Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo.
Decorrenza e durata della copertura. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato decorrono dalle ore 00,00 del giorno di inizio del servizio civile nazionale e terminano alle ore 24.00 del giorno in cui cessa il servizio civile del giovane, anche se tale giorno è posteriore alla data di scadenza prevista dal precedente art. 2 – Durata della convenzione. Il Dipartimento contraente si impegna ad inviare all’Assicuratore, per ogni nuovo contingente di giovani da assicurare, un file in formato word o excel contenente: - i dati anagrafici degli assicurati; - il luogo di realizzazione del progetto o la sede di svolgimento dell’attività di servizio civile - la data di inizio dell’attività di Servizio civile nazionale; - la data di fine del Servizio civile nazionale. Qualora l’evoluzione informatica della Banca dati del Contraente lo consenta, nel corso di vigenza del presente contratto, il Dipartimento potrà eventualmente autorizzare l’accesso alla visualizzazione dei dati anagrafici degli Assicurati direttamente da parte della Società assicuratrice, limitando così l’informazione preventiva da fornirsi alla Società medesima al: - numero delle persone avviate al Servizio civile nazionale - data di inizio del Servizio civile - data di fine del Servizio civile.
Decorrenza e durata della copertura. Le coperture regolate dalla presente sezione, se non diversamente specificato, sono prestate 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nell’Estratto di Polizza, a decorrere dalla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto dal contratto stipulato con il Tour operator.
Decorrenza e durata della copertura. La copertura assicurativa relativa al singolo Veicolo opera dalle ore 00.00 della data di decorrenza del Contratto di finanziamento, inteso come data di erogazione dello stesso, per la durata indicata nel Modulo di adesione, senza rinnovo. L’adesione alla Polizza da parte del Cliente/Utilizzatore è consentita solo entro la data della consegna del Veicolo da parte del Concessionario. In tutti i casi di cui all’art. 2 comma 2 delle Premesse Generali, con effetto anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per tutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione.
Decorrenza e durata della copertura. La Copertura ha effetto a partire dalla data di scadenza della garanzia legale di conformità per una durata di 2 (due) anni. L’Apparecchio di scambio in Garanzia Legale è assicurato alle medesime condizioni dell’Apparecchio in copertura indicato inizialmente sull’Attestato di Adesione, per il periodo di validità rimanente dopo la sua consegna all’Assicurato, purchè sia stato comunicato come da art. 10 “Modifiche del Rischio” delle presenti Condizioni Generali È fatto salvo il caso di recesso anticipato dall’adesione.
Decorrenza e durata della copertura. Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, così come definito. Nel caso in cui intenda attivare una qualsiasi fra le garanzie di assistenza di cui alla presente Sezione A, l’Assicurato (o, in alternativa, un familiare, un compagno di viaggio, l’Autorità o l’ente medico che hanno in cura l’Assicurato) deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l’esecuzione delle prestazioni previste, in conformità con le condizioni di assicurazione. Ove ciò sia oggettivamente impossibile, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi di contatto della Centrale Operativa di Assistenza può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Le prenotazioni per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa. La Centrale operativa deve essere contattata ai seguenti riferimenti: indicando al momento della chiamata:
Decorrenza e durata della copertura. L'Assicurato ha richiesto a WeBank S.p.A. l'annullamento della Carta di Credito 75 giorni prima e comunque non oltre il 2° giorno lavorativo dal termine del rapporto di lavoro con l'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito: la Garanzia opera dal 75° giorno precedente il termine del rapporto lavorativo e fino al 14° giorno successivo al termine del rapporto stesso. Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto a WeBank S.p.A. l'annullamento della Carta oltre il 2° giorno lavorativo successivo al termine del rapporto di lavoro con l'Assegnatario utilizzatore della Carta: la Garanzia opera dal 75° giorno precedente la data di richiesta di annullamento della Carta di Credito da parte dell'Assicurato; tutti gli addebiti successivi al termine del rapporto di lavoro non saranno comunque coperti dalla Garanzia.
Decorrenza e durata della copertura. Per i casi di rapina, scippo la Garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della Carta SIM a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene fatta la segnalazione di "blocco" al gestore telefonico, con il limite comunque delle 48 ore. - Per i casi di furto in abitazione, furto con destrezza e smarrimento, la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di "blocco" al Gestore Telefonico.
Decorrenza e durata della copertura. Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nell’Estratto di Polizza. La garanzia decorre dalla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto dal contratto stipulato con il Contraente Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell’invio di un medico all’estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare AIG: Nessuna delle prestazioni "Assistenza, rimpatrio e spese mediche di emergenza" sarà fruibile qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato AIG alle condizioni sopra specificate. In tutti i casi occorrerà indicare alla Centrale Operativa di Assistenza: cognome – nome dell’Assicurato, indirizzo, numero di polizza, natura della malattia o dell’Infortunio, recapito telefonico ove la persona malata o infortunata è reperibile.
Decorrenza e durata della copertura. Per ogni Aderente/Assicurato la Copertura garantita da Credemvita, come precedentemente indicato all’art. 1 “Oggetto della copertura e obblighi della Compagnia”, decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del Finanziamento, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento) e cessa alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’assicurazione (riportata nel Modulo di Adesione). In ogni caso, resta inteso che la copertura cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: La durata dell‘assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) è minimo di 18 mesi e massimo di 125 mesi e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Aderente/Assicurato e il Contraente (arrotondata all’intero inferiore quando non sia in mesi interi).