DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro occorso all’Assicurato.
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DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro sinsitro occorso all’Assicurato.
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