DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro occorso all’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea, Contratto Di Assicurazione Temporanea, Temporary Life Insurance Contract With Complementary Guarantees
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro sinsitro occorso all’Assicurato.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract With Additional Coverage