Common use of Disciplina dei rapporti di lavoro Clause in Contracts

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rap- porto di lavoro tra somministratore e lavoratore è sogget- to alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missio- ne, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile al somministratore e comunque non inferiore all’im- porto fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rappor- to di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’or- ganico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di norma- tive di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavo- ratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della leg- ge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo in- determinato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato, Legislative Decree

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rap- porto rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è sogget- to soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missio- nemissione, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’im- porto all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rappor- to rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibileIII, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1921, commi 1, 2 e 3, 21comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.. (24) 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’or- ganico dell’utilizzatore nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell’applicazione dell'applicazione di norma- tive normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavo- ratore lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 4 e 24 della leg- ge legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo in- determinatoindeterminato, cui si applica l’articolo l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966. (24) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 87/2018.

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Samples: Legislative Decree

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione somministrazione a tempo indeterminato il rap- porto i rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore è sogget- to prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina prevista per il rapporto generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore cui al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missio- ne, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile al somministratore codice civile e comunque non inferiore all’im- porto fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivoalle leggi speciali. 2. In caso di assunzione somministrazione a tempo determinato il rappor- to rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al capo III decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19all’articolo 5, commi 1, 2 3 e 3, 21, 23 e 244. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 3. Il Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore somministrato per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12. 5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell’or- ganico nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione della applicazione di norma- tive normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. 6. In caso La disciplina in materia di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavo- ratore somministrato è computato nella quota di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 19994‐bis, comma 3, del decreto legislativo n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della leg- ge n. 223 181 del 1991 2000, non trovano applicazione nel si applicano in caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo in- determinato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966somministrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rap- porto di lavoro tra somministratore e lavoratore è sogget- to alla Viene estesa in via generelae la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missio- ne, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile al somministratore e comunque non inferiore all’im- porto fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rappor- to di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.TD Salvo: 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’or- ganico dell’utilizzatore nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell’applicazione dell'applicazione di norma- tive normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavo- ratore lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo all'articolo 4 e 24 della leg- ge legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo in- determinatoindeterminato, cui si applica l’articolo l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966. 1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

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Samples: Decreto Dignità

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rap- porto rapporto di lavoro la- voro tra somministratore e lavoratore è sogget- to soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità l’indennità mensile di disponibilitàdisponi- bilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in- viato in missio- nemissione, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’im- porto all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche po- litiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. ((In caso di assunzione a tempo determinato il rappor- to rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di- sciplina di cui al capo III per quanto compatibileIII, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1921, commi 1, 2 e 3, 21comma 2, 23 e 24. .)) Il termine inizialmente inizial- mente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.pro- 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’or- ganico nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di norma- tive normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione somministra- zione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavo- ratore lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della leg- ge legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo in- determinatoindeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966. AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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Samples: Lavoro a Tempo Determinato