Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
Decadenza e tutele. 1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
Decadenza e tutele. 1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1 dell’art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Si applica anche il 2° comma dell’art. 6.
Decadenza e tutele. (artt. 28) 18 Somministrazione 19
Decadenza e tutele. (artt. 28)
Decadenza e tutele. Il lavoratore somministrato che, a causa di somministrazione irregolare, voglia chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, dovrà farlo nel termine di 60 giorni dalla cessazione della propria attività presso lo stesso100. Nel caso il giudice accolga la sua domanda, condannerà il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Questa indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro101.
Decadenza e tutele. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Decadenza e tutele. Un’ulteriore novità riguarda la disciplina della decadenza dell’impugnazione del contratto a termine (art. 28), da effettuarsi entro 180 gg. (invece di 120) dalla scadenza del singolo contratto, con successivo deposito del ricorso entro 180 gg., pena l’inefficacia dell’impugnativa. Casi di esclusione della disciplina del contratto a termine In ambito industriale/servizi la disciplina del contratto a termine non si applica: • ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 (principio di non discriminazione) e 27 (criterio di computo); • ai contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; • ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi. CONTRATTO A TERMINE CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA Contributo addizionale A decorrere dal 1° gennaio 2013 venne previsto un generale incremento del costo dell’istituto del contratto a termine attraverso l’introduzione di un contributo addizionale, pari all’1,4%, a carico del datore di lavoro (Legge 92/2012 - art. 2, commi 28 - 30). L’esenzione dal versamento del contributo addizionale è prevista nelle seguenti ipotesi: • per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; • per le attività stagionali sia quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963; • ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.
Decadenza e tutele. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. entro i successivi 180 giorni.
Decadenza e tutele. 180 gg. per l’impugnativa (prima 120 gg.) 180 gg. per presentare ricorso giudiziario Indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità Si prendono a base i criteri della leggge 604/66 per i licenziamenti da parte di imprese <= 15 dipendenti