Decadenza e tutele Clausole campione

Decadenza e tutele. 1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Decadenza e tutele. 1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo de- terminato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicom- prensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conse- guenze retributive e contributive relative al periodo com- preso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’as- sunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA), entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 2015) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
Decadenza e tutele. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Decadenza e tutele. (artt. 28) 18 Somministrazione 19 1. Superamento delle causali e limiti quantitativi di utilizzo (artt. 31) 19 2. Divieti (art. 32) 19
Decadenza e tutele. (artt. 28)
Decadenza e tutele. 1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1 dell’art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Si applica anche il 2° comma dell’art. 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto, il datore deve pagare una indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con i criteri ex art. 8 della legge n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive per il periodo tra la scadenza del termine e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto. 3. Se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (6 mesi). ART. 29, co. 1 (Esclusioni e discipline specifiche) a) ex articolo 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (assunzioni a termine dalla mobilità), fermi gli articoli 25 (non discriminazione) e 27 (criteri computo); b) tra i datori dell’agricoltura e operai a tempo determinato, come definiti dall’articolo 12, co. 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375; c) richiami in servizio dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. a) i contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’art. 2118 codice civile una volta trascorso un triennio; b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a c) i contratti a termine stipulati con il personale docente e ATA per le supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del SSN; d) i contratti a termine stipulati ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240: tale disposizione contiene le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.
Decadenza e tutele. Il lavoratore somministrato che, a causa di somministrazione irregolare, voglia chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, dovrà farlo nel termine di 60 giorni dalla cessazione della propria attività presso lo stesso85. Nel caso il giudice accolga la sua domanda, condannerà il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Questa indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro86.
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (…). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Decadenza e tutele. Art. 28 D.Lgs. n. 81/2015 L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire in forma scritta entro 180 giorni dalla sua cessazio- ne, con conseguente deposito del ricorso entro 180 giorni pena l’inefficacia dell’impugnativa. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà, in presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.