Common use of Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE Clause in Contracts

Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE DELLA QUOTA INTERESSI il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro il termine previsto nelle singole iniziative. Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.

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Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO l’ ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE DELLA QUOTA INTERESSI il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro il termine previsto nelle singole iniziative. Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO dell’ ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO dell’ ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO dell’ ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO all’ ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.

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Samples: Mutuo, Mutuo

Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. (SOLO PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE DELLA QUOTA INTERESSI il SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI) Il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui viene sottoscritto il termine previsto nelle singole iniziativemutuo. Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.

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Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei FondiFondi Speciali, attraverso un attraverso: - Fondo SpecialeSpeciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI per impianti sportivi sul progetto. - Fondo per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi sui finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale” di cui all’art. 184, comma 4, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, previo parere favorevole della Commissione tecnica di valutazione. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. . La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento dell’impianto sportivo – infrastruttura/bene culturale e la destinazione ad uso d’uso per l’impianto sportivo dell’impianto finanziato finanziati ed assistito dal contributoassistiti dai contributi. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento 60 mesi dalla data di stipula del mutuo contratto mutuo, non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed e per gli impianti sportivi il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE DELLA QUOTA INTERESSI il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro il termine previsto nelle singole iniziative. Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.

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Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. . La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento 60 mesi dalla data di stipula del mutuo contratto mutuo, non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE DELLA QUOTA INTERESSI il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro il termine previsto nelle singole iniziative. Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.

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