Disdetta e termini di disdetta Clausole campione

Disdetta e termini di disdetta. 1Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collaboratore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta: a. durante il periodo di prova: sette giorni b. nel 1o anno di servizio: un mese, rispettivamente per la fine di un mese c. dal 2o anno di servizio: tre mesi, rispettivamente per la fine di un mese 2I collaboratori / le collaboratrici in un rapporto di lavoro che non è stato disdetto, i quali abbiano compiuto il 50o anno di età e il 20o anno di servizio, possono pretendere per iscritto dal datore di lavoro, in deroga al capo- verso 1 lettera c, un prolungamento del termine di disdetta a cinque mesi. Tale proroga diventa efficace dopo il decorso di tre mesi. 3Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo con effetto a una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
Disdetta e termini di disdetta. Il rapporto di lavoro può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collabora- tore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta: