Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche Clausole campione

Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche. 1Qualora i collaboratori / le collaboratrici, oltre all’impiego presso il datore di lavoro, intendano esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente, hanno l’obbligo di comunicare ciò al datore di lavoro. In casi motivati il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle colla- boratrici l’esercizio di attività lucrative accessorie. 2L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato nella misura in cui comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Complessivamente, il tempo di lavoro massimo previ- sto per legge non deve essere superato. 3Le cariche pubbliche e i mandati politici devono essere comunicati al datore di lavoro prima dell’accettazione risp. dell’elezione. 4Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regola- mentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.
Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche. 1. Qualora le persone in formazione, oltre all’impiego presso il datore di lavoro, in- tendano esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente, hanno l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro. In casi motivati il datore di lavoro può vietare alle persone in formazione l’esercizio di attività lucrative accessorie. 2. Qualora si tratti di un’attività lucrativa accessoria retribuita e svolta saltuariamente per cui sussiste il rischio di superamento della durata massima di lavoro (ad es. attività sportiva agonistica o attività musicale ecc.), è necessaria l’approvazione dei/delle responsabili regionali della formazione professionale. 3. L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato nella misura in cui comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro o comprometta il raggiungimento degli obiettivi formativi. Complessiva- mente, il tempo di lavoro massimo previsto per legge non deve essere superato. 4. Le cariche pubbliche e i mandati politici devono essere comunicati al datore di lavoro prima dell’accettazione risp. dell’elezione. 5. Il datore di lavoro e la persona in formazione stabiliscono una regolamentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attività.

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