Congedo non retribuito Clausole campione

Congedo non retribuito. A eccezione del congedo giovanile ai sensi dell’ art. 329e CO, non è sostanzial- mente concesso alcun congedo non retribuito.
Congedo non retribuito. Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un con- gedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito. Una richiesta per una durata massima fino a quattro settimane in un anno civile viene accolta se le possibilità aziendali lo consentono.
Congedo non retribuito. Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di massima la Posta CH AG non concede alcuna vacanza non retribuita, ad eccezione del congedo giovanile di cui all’articolo 329e CO. Nel contratto di forma- zione è possibile concordare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
Congedo non retribuito. 5.1. Vengono considerate ‘congedo’ i permessi non retribuiti che devono essere concordati con la direzione aziendale. L’interruzione del lavoro viene calcolata pro rata per il monte ferie e il saldo delle spettanze salariali.
Congedo non retribuito. Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di principio Posta CH SA non concede alcun congedo non retribuito, ad eccezione del congedo gio- vanile di cui all’articolo 329e CO. Nel contratto di formazione è possibile concor- dare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
Congedo non retribuito. Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di massima La Posta Svizzera SA non concede alcun congedo non retribuito, ad eccezione del congedo giovanile di cui all’art. 329e CO o del congedo maternità/paternità. Nel contratto di formazione è possibile concordare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
Congedo non retribuito. Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di principio La Posta Svizzera SA non concede alcun congedo non retribuito, ad eccezione del congedo giovanile di cui all’art. 329e CO. Nel contratto di formazione è possibile concordare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello). 5.9 Occupazione lucrativa accessoria‌ Le occupazioni lucrative accessorie non sono ammesse, laddove con esse le persone in formazione pregiudichino il raggiungimento degli scopi della formazione. Per i restanti aspetti trova applicazione l’art. 2.23.3.
Congedo non retribuito. Se le circostanze operative lo consentono, su richiesta può essere concesso un congedo non retribuito. Un congedo non pagato di più di 2 settimane è possibile solo due volte nell'arco di 5 anni. Se il congedo non retribuito dura più di tre mesi, i contributi del Datore di lavoro per la previdenza pro- fessionale, a eccezione del contributo relativo al rischio e alla perdita di conversione sono a carico della collaboratrice/del collaboratore. L’assicurazione di indennità giornaliera per malattia e infortunio è a ca- rico della collaboratrice/del collaboratore.
Congedo non retribuito. Al fine di non pregiudicare il successo della formazione, in linea di principio La Posta Svizzera SA non concede alcun congedo non retribuito, ad eccezione del congedo giovanile di cui all’articolo 329e CO. Nel contratto di formazione è possibile concordare individualmente delle eccezioni (ad es. per sport ad alto livello).
Congedo non retribuito. Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un congedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito. Una richiesta per una durata massima fino a quattro settimane in un anno civile viene accolta se le possibilità aziendali lo consentono. 2.16 Giorni festivi‌‌‌ 1 Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collabora- trici nove giorni festivi retribuiti conformemente all’Allegato 2. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro. 2 Nei Cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, i collaboratori / le collaboratrici possono godere in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godimento di tali giorni avviene d’intesa con il datore di lavoro. 3 Qualora i giorni festivi di cui all’Allegato 2 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per il collaboratore / la collaboratrice, quest’ultimo/a ha diritto di recuperare tali giorni festivi. 4 È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare). I giorni festivi che cadono durante il congedo non retribuito sono considerati come presi. 5 Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione del tempo di lavoro), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario. È possi- bile ricorrere al saldo vacanze solo su richiesta dei collaboratori / delle collabo- ratrici. 6 Qualora i giorni festivi di cui all’Allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.