Prestazioni in caso di decesso capitale in caso di decesso
Prestazioni in caso di decesso. 7.1. Nel caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del Contratto, la Società pagherà ai Beneficiari designati (in caso di morte) un importo pari al Controvalore del Contratto, calcolato in base al numero delle quote attribuite al Contratto e il valore unitario delle stesse.
Prestazioni in caso di decesso. Il presente contratto garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Prestazioni in caso di decesso controassicurazione speciale capitale in caso di decesso
Prestazioni in caso di decesso. 1In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale. 2Si considerano superstiti, in ordine decrescente: – il/la coniuge o il/la partner registrato/a – i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli – il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di convivenza – le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il collaboratore / la collaboratrice deceduto/a ha adempito un obbligo di assistenza 3Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
Prestazioni in caso di decesso. Fino al termine del piano di accumulo, in caso di decesso dell’Assicurato, sarà riconosciuto ai beneficiari un capitale assicurato, pari ai premi versati meno i costi, rivalutati fino alla data di decesso secondo le modalità indicate al punto 5.2 let. c) della Nota Informativa. Dopo il termine del piano di accumulo in caso di decesso dell'Assicurato sarà riconosciuto ai beneficiari un capitale pari al controvalore delle quote possedute del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO maggiorato dell'1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell'età (espressa in anni interi) dell'Assicurato al momento del decesso. Il contratto prevede al termine del periodo di pagamento premi (piano di accumulo) il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito: ▪ del 2,00% se la durata pagamento premi è inferiore a 15 annualità di premio; ▪ del 2,50% se la durata pagamento premi è pari o superiore a 15 annualità di premio ed il contratto è in regola con il pagamento dei premi. Nel caso il contratto non sia in regola con il pagamento premi la Società garantirà, al termine del piano di accumulo, un tasso di interesse minimo annuo composto del 2,00%. Inoltre, sempre fino al termine del piano, le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale). Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso in cui il Contraente non chieda il rimborso del capitale al termine del periodo di pagamento premi, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO.
Prestazioni in caso di decesso. 1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
Prestazioni in caso di decesso come previsto dall’articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.
Prestazioni in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi: ▪ il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato e la somma dei capitali assicurati iniziali attivi derivanti dai premi versati e investiti nella Gestione Separata, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù; ▪ il controvalore delle quote acquisite, maggiorato del 7%, ovvero del 2% qualora l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella componente Unit-Linked. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari a 10.000,00 Euro. Il capitale assicurato iniziale attivo derivante dalla componente investita in Gestione Separata a fronte dei singoli premi corrisposti è pari al capitale assicurato iniziale, derivante dall’investimento del premio medesimo nella Gestione Separata, riproporzionato a seguito di riscatto parziale, switch in Gestione Libera, cambio linea di Gestione Delegata, cambio gestione o ribilanciamento. Il presente contratto non prevede prestazioni complementari. Opzioni Qualora sia stata attivata la Gestione Libera, è data facoltà al Contraente di riallocare il capitale complessivamente maturato tra la Gestione Separata ed i Fondi Interni Unit-Linked nel rispetto dei limiti di investimento previsti dal contratto. Detta riallocazione deve essere richiesta per iscritto e può essere formulata purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. I premi corrisposti in data successiva a quella di esecuzione dello switch saranno investiti nella Gestione Separata e nel/nei Fondo/i Interno/i nel rispetto delle percentuali di investimento in base alle quali è stato eseguito lo switch.
Prestazioni in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato di cui al precedente punto 2.1, risultante al momento del decesso e rivalutato anche per la frazione di anno trascorsa dall’ultima rivalutazione annuale già riconosciuta.