Giorni di riposo. 1 Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. I giorni di riposo settimanali devono, se possibile, essere concessi consecutivamente.
2 Deve essere accordato almeno 1 giorno intero di riposo ogni settimana. Il giorno intero di riposo deve comprendere almeno 24 ore consecutive, suc- cessive al riposo notturno. Il tempo di riposo rimanente può essere concesso anche a mezze giornate. Con il consenso del collaboratore, le mezze giornate di riposo possono essere raggruppate su un massimo di 4 settimane, nelle aziende stagionali su un massimo di 12 settimane. Per mezza giornata di riposo si intende l’intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all’inizio del ri- poso notturno. Nei giorni in cui viene concessa la mezza giornata di riposo, la durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.
3 In deroga al paragrafo 2, il lavoratore può essere impiegato per 7 giorni con- secutivi se l'orario di lavoro giornaliero non è superiore alle 9 ore e se imme- diatamente dopo il settimo giorno, vengono concesse almeno 83 ore di libero consecutive..
4 Nelle aziende ad apertura annuale, i giorni di riposo devono essere stabiliti d'intesa con i collaboratori con almeno 2 settimane di anticipo per 2 settima- ne, nelle aziende stagionali con 1 settimana di anticipo per 1 settimana.
5 I giorni di riposo non effettuati devono essere compensati entro 4 settimane, nelle aziende stagionali entro 12 settimane. Se la compensazione non è pos- sibile, i giorni di riposo non effettuati devono essere pagati alla fine del rap- porto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.
Giorni di riposo. Xxxx impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti. Per gli impiegati tecnici e per i dimafonisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13 Parte seconda Norme operai. Gli impiegati che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso. La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario. Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18; e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa). Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo l’esigenza organizzativa. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti. La risoluzione del rapporto comporta il diritto dell’impiegato al compenso per i giorni di riposo maturati e non goduti. Per contro l’azienda potrà trattenere in ogni caso l’equivalente della retribuzione per i giorni di riposo eventualmente goduti e non ancora maturati. Le festività cadenti nel periodo di assenza per giorni di riposo retribuiti ne prolungano il periodo.
Giorni di riposo. Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. Deve essere garantito almeno un giorno di riposo intero alla settimana. Il restante periodo di riposo può essere concesso anche in mezze giornate.
Giorni di riposo. Il collaboratore ha diritto, per anno civile, a un numero di giorni di riposo, a norma di legge o di contratto, corrispondente a quello dei sabati e delle domeniche dell’anno in corso. Per ogni periodo di 4 settimane va pianificato almeno un numero di giorni di riposo corrispondente a quello dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi ufficiali o contrattuali. 2 di questi giorni di riposo possono essere presi durante le 4 settimane precedenti o successive. Di regola i giorni di riposo devono coincidere con un fine settimana (sabato/domenica o domenica/lunedì). Per anno civile devono essere garantiti 29 fine settimana liberi (sabato/ domenica o domenica/lunedì), inclusi i fine settimana di vacanza. Su richiesta, al collaboratore vanno concessi 20 fine settimana liberi all’anno (sabato/domenica), inclusi i fine settimana di vacanza. La SSR può negoziare eccezioni con l’SSM per determinati gruppi di collaboratori. Di regola il collaboratore non può lavorare più di due fine settimana consecutivi. Può tuttavia lavorare al massimo 6 volte all’anno per 3 fine settimana consecutivi. Non è consentito un piano di servizio che prevede per due volte 3 fine settimana lavorativi consecutivi con un solo fine settimana libero tra di essi. Su richiesta, ai giornalisti sportivi deve essere concesso un fine settimana libero (sabato/ domenica o domenica/lunedì) per ogni periodo di 4 settimane. Previo accordo del collaboratore, in un anno civile il numero minimo di fine settimana liberi può essere ridotto a 13. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio il piano di servizio è interrotto (Appendice I, art. 1 cpv. 1 CCL); sabato/domenica e le festività legali valgono come giorni di riposo anche se sono stati pianificati come giorni di lavoro. Per ogni assenza di 7 giorni consecutivi dovuta a malattia, infortunio o adempimento di obblighi legali (art. 324a CO), vengono conteggiati 2 giorni di riposo. I giorni di riposo pianificati tra lunedì e venerdì sono tuttavia considerati giorni di malattia o infortunio. Il collaboratore che per conto della SSR compie un viaggio in una zona con fuso orario di più di 4 ore rispetto a quello svizzero ha diritto, al ritorno, a un giorno di riposo supplementare. Per il collaboratore con stipendio orario, i giorni di riposo sono compresi nello stipendio orario.
Giorni di riposo. In base all’art. 10 cpv 1 LDL ed all’art. 67 cpv 1 CCL la suddivisione dei giorni di libero deve essere considerata come segue:
Giorni di riposo. Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.
Giorni di riposo. 1I collaboratori/le collaboratrici hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo (domeniche e giorni festivi). Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica. 2Nei giorni festivi di cui all’allegato 1 vengono versati i supplementi sala- riali per il lavoro domenicale ai sensi dell’articolo 2.16.3.2 capoverso 2.
Giorni di riposo. I lavoratori addetti a turni continui debbono, nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore non turnista.
Giorni di riposo. 1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo (domeniche e giorni festivi). Almeno 20 giorni di riposo devono cade- re di domenica.
2 Nei giorni festivi di cui all’allegato 1 vengono versati i supplementi salariali per il lavoro domenicale ai sensi dell’art. 2.12.6.2 cpv. 2.
3 Per la riduzione dei giorni di riposo si applica l’art. 22 cpv. 1 lett. b OLDL.
4 Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza. Un giorno di riposo non può essere assegnato contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compen- sazione.
5 In caso di entrata in servizio o partenza nel corso dell’anno, il diritto ai giorni di riposo viene ridotto proporzionatamente al periodo di servizio (conforme- mente all’art. 23 cpv. 1 lett. a OLDL).
Giorni di riposo. 1 Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.
2 I giorni di riposo settimanali devono, se possibile, essere concessi conse- cutivamente. Deve essere accordato almeno 1 giorno intero di riposo ogni settimana. Il tempo di riposo rimanente può essere concesso anche a mezze giornate. Con il consenso del collaboratore, le mezze giornate di riposo possono essere raggruppate su un massimo di 4 settimane, nelle aziende stagionali su un massimo di 12 settimane.
3 Il giorno intero di riposo deve comprendere almeno 24 ore consecutive, successive al riposo notturno.