Disdetta. 6.1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto: a) durante il tempo di prova: - per la fine di una settimana con preavviso di una settimana. b) dopo il periodo di prova: - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel primo anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di due mesi, dal 2° al 9° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio. 6.2 Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso rispettivamente di 6 mesi a partire dal 6° anno di servizio; b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA; c) durante o a cagione del servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile del lavoratore e, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. La disdetta data durante uno dei periodi sopra stabiliti è nulla; se invece essa è data prima, ma il termine non è ancora giunto a scadenza, questo é sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di divieto. 6.3 Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese. Quando la notifica della disdetta giunge tardivamente al suo destinatario, il termine è prorogato alla scadenza successiva. 6.4 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. 6.5 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto. La protezione della disdetta abusiva è accordata sulla base degli articoli 336 e seguenti del CO.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Disdetta. 6.1 Il rapporto 1. Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà di lavoro può essere disdetto:
a) durante il tempo di prova: - per la fine di una settimana diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di una settimanaalmeno sei mesi tramite lettera raccomandata A.R., per i motivi e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L. 431/98.
b) dopo 2. Qualora il periodo locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di prova: - illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del citato art. 3 della L. 431/98, lo stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinarsi in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
3. Per la procedura di diniego del rinnovo si applica l’art. 30della L. 392/78 e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la fine facoltà di un mese disdetta ai sensi dell’art. 3 della L. 431/98, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al precedente comma 2.
5. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di un mese, nel primo anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di due sei mesi, dal 2° al 9° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio.
6.2 Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso rispettivamente di 6 mesi a partire dal 6° anno di servizio;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
c) durante o a cagione del servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile del lavoratore e, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. La disdetta data durante uno dei periodi sopra stabiliti è nulla; se invece essa è data prima, ma il termine non è ancora giunto a scadenza, questo é sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di divieto.
6.3 Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese. Quando la notifica della disdetta giunge tardivamente al suo destinatario, il termine è prorogato alla scadenza successiva.
6.4 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
6.5 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto. La protezione della disdetta abusiva è accordata sulla base degli articoli 336 e seguenti del CO.
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Samples: Accordo Territoriale Sulle Locazioni Ad Uso Abitativo
Disdetta. 6.1 Il 14.1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte dell’azienda può essere emessa soltanto dai livelli di management 0–4, in accordo con il reparto Risorse umane.
14.2 Durante il tempo di prova, il termine di disdetta è di 7 giorni civili. La disdetta può essere emessa in qualsiasi momento.
14.3 Dopo il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdettodisdetto per la fine del mese, con preavviso di:
a) durante il tempo di prova: - per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
b) dopo il periodo di prova: - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel primo 1° anno di servizioservizio 1 mese; - per la fine di un mese con preavviso di due mesi, dal 2° al 95° anno di servizioservizio 2 mesi; - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio.
6.2 Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso rispettivamente di 6 mesi a partire dal 6° anno di servizioservizio 3 mesi;
b) un termine di disdetta più lungo può essere concordato per iscritto.
14.4 In via di principio la disdetta deve avvenire per iscritto (è sufficiente in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
c) durante o a cagione del servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile del lavoratore e, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguentiformato digital- mente verificabile). La disdetta data durante uno dei periodi sopra stabiliti è nulla; se invece essa è data prima, ma il termine non è ancora giunto a scadenza, questo é sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di divieto.
6.3 Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro o essere consegnata alla controparte al più tardi l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del preavviso per la fine del mese. Quando la notifica della disdetta giunge tardivamente al suo destinatario, il termine è prorogato alla scadenza successiva.
6.4 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravidisdetta. È considerata causa graveanche possibile una disdetta verbale in presenza di testimoni, alla quale dovrà far seguito una conferma scritta o in particolare ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
6.5 formato digitalmente verificabile. La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scrittoiscritto (è suffi- ciente in formato digitalmente verificabile) (art. La protezione della 335 cpv. 2 CO).
14.5 Per cause gravi entrambe le parti possono disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso (disdetta abusiva è accordata sulla base degli articoli 336 e seguenti straordinaria, art. 337 CO).
14.6 Qualora la/il collaboratrice/tore senza una causa grave non inizi o abbandoni il lavoro senza rispettare il termine di disdetta, l’azienda ha diritto a un’indennità corrispon- dente a ¼ del salario mensile, con riserva di risarcimento del danno suppletivo comprovato (art. 337d CO).
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Disdetta. 6.1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto:
a) durante il tempo periodo di prova: - per la fine di una settimana con preavviso di una settimana.
b) dopo il periodo di provaprova e fino al 54° anno di età: - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel primo 1° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di due mesi, dal 2° al 9° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, a partire dal 10° anno di servizio.
c) Dopo il periodo di prova e dopo il compimento del 55° anno di età: - per la fine di un mese con preavviso di un mese, nel 1° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di tre mesi, dal 2° al 9° anno di servizio; - per la fine di un mese con preavviso di quattro mesi, a partire dal 10° anno di servizio.
6.2 Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo 1° anno fino al 5° anno compreso rispettivamente di 6 mesi a partire dal 6° anno di servizio;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
c) durante o a cagione del servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile del lavoratore e, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. La disdetta data durante uno dei periodi sopra stabiliti è nulla; se invece essa è data prima, ma il termine non è ancora giunto a scadenza, questo é è sospeso e riprenderà a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di divieto.
6.3 Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese. Quando la notifica della disdetta giunge tardivamente al suo destinatario, il termine è prorogato alla scadenza successiva.
6.4 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere, da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
6.5 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto. La protezione della disdetta abusiva è accordata sulla base degli articoli 336 e seguenti del CO.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro