Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art. 37 del presente Regolamento. 2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00. 3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli. 4. Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
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Samples: Regolamento Per Le Occupazioni Di Suolo Pubblico, Regolamento Per Le Occupazioni Di Suolo Pubblico
Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie l’impianto e l’esercizio di riferimento è quella corrispondente all’intera area distributori di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art. 37 e la conseguente occupazione del presente Regolamentosuolo e del sottosuolo provinciali è dovuto un canone annuale, in base alle tariffe approvate dalla Provincia.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiataAi sensi dei commi 826 e 829 della L.160/2019, l’area per le occupazioni con serbatoi, la tariffa standard di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi interratinon superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Il relativo provvedimento di concessione prevederà È ammessa la tolleranza del 5 per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00cento sulla misura della capacità.
3. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni di suolo e sottosuolo provinciale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa, e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni di suolo operate con chioschi direttamente connessi all’area di servizio e che insistono su una superficie non superiore a mq. 4. Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, viene applicata la tariffa prevista per le occupazioni permanenti generiche.
4. Agli accessi alle aree per l’esercizio di distributori di carburanti si applica quanto previsto dall’art. 46.
5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per 6.Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
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Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art. 37 44 del presente Regolamentoregolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
43. Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale
Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica. 1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, carburante si rimanda all’art. 29 contenuto nel Titolo II. In ogni caso la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art. 37 del presente Regolamentol’occupazione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’occupazione un’ occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
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