DIVERSAMENTE ABILI Clausole campione
DIVERSAMENTE ABILI. Le garanzie di polizza sono estese agli Assicurati diversamente abili, con invalidità sensoriale o con invalidità motoria. La Compagnia, in tali casi, corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto saranno ridotte tenendo conto del grado di Invalidità permanente preesistente.
DIVERSAMENTE ABILI. Le parti per facilitare l'inserimento dei lavoratori diversamente abili concordano l'istituzione di tutor aziendali a ciò preposti. L'azienda provvederà a nominare in ogni singolo stabilimento un tutor i cui compiti e ambito di azione verranno definiti dalle parti.
DIVERSAMENTE ABILI. Nel caso in cui siano presenti nella sperimentazione allievi diversamente abili, si applica la normativa vigente con docenti di sostegno individuati dall’agenzia formativa con preferenza per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abbiamo già maturato esperienze in proposito.
DIVERSAMENTE ABILI. Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compati- bilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei lavoratori diversamente abili secondo le previsioni della Legge n. 68/1999 in funzione della capacità lavorativa degli stessi. che attraverso le iniziative promosse nell’ambito dell’OBC.
DIVERSAMENTE ABILI. Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi n. 68/1999 e n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni funzione della capacità lavorativa degli stessi. In particolare le aziende si impegnano a rimuovere, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di produzione e sicurezza, le barriere architettoniche che possano essere di ostacolo all'accesso alle strutture produttive da parte di dipendenti disabili con difficoltà motorie. Per quanto concerne i permessi riguardanti i minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato dallart. 2, comma 3 ter, della Legge n. 324/1993, alla Legge n 53/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.
