LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue : • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (così detto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; - misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). (Vedi accordo di rinnovo in nota)
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). Art. 28 Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori. Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell' intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende e di dare al tempo stesso un contributo all' occupazione. Con riferimento all’art. 1, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 61 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per tempo parziale si intende l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato dall’art. 23 del presente contratto.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, si intende part- time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto all'orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicati:
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). Rapporto di lavoro, con o senza contratto, che prevede un numero di ore lavorative inferiore a quello normalmente in vigore per gli altri occupati della stessa categoria. Può essere di tipo: • orizzontale: quando la prestazione lavorativa è svolta in tutte le giornate, ma con orario ridotto; • verticale: quando la prestazione lavorativa è concentrata solo in alcuni giorni della settimana, o in alcune settimane, o in alcuni mesi dell’anno. Per i lavoratori dipendenti il part time è stabilito sulla base di un accordo formale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Anche un lavoratore autonomo può lavorare a tempo parziale come nel caso di un negoziante che svolge la propria attività nel suo negozio solo la mattina o il pomeriggio.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). La circolare del Ministero del lavoro n. 102/1986 ha ritenuto compatibile con il part-time il rapporto di apprendistato, con l’avvertenza che «il carattere di specialità proprio del rapporto … può reagire nel senso che la riduzione dei tempi di lavoro secondo gli schemi del part-time è tale da poter collidere con la ratio di fondo della disciplina dell’apprendistato espressa dalla specifica finalità di garantire al tirocinante una qualificata capacità tecnico-professionale attraverso congrui periodi temporali.». Il Ministero del lavoro con circolare n. 123/2000 ha confermato l'orientamento amministrativo espresso con la circolare n. 102 e successivamente ha precisato che la durata della prestazione lavorativa deve essere tale da consentire, rispettivamente, il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell'esigenza formativa (circolari Ministero del lavoro n. 46/2001, n. 9/2004 e n. 34/2010) e che il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro (interpello n. 7209/2006). La stipula del contratto di lavoro part-time relativa all’assunzione di un apprendista non può essere subordinata alla preventiva verifica ispettiva circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario (interpello n. 4/2007). 118 Art. 2, c. 29, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). Il part-time potrà essere attivato esclusivamente in forma volontaria, privilegiando il personale già in forza che ne faccia richiesta, fissandone una scadenza non superiore ai 12 mesi, rinnovabile su richiesta esclusiva del lavoratore. L’uso dello straordinario non può essere imposto dall’ azienda e deve comunque essere concordato con il lavoratore. Va regolamentato il regime dei riposi per il personale part-time al fine di garantire la fruizione continuativa del riposo settimanale costituzionalmente garantito, qualora il lavoratore P.T. svolga altra attività lavorativa. Per part-time della durata di 4 ore giornaliere va riconosciuto comunque il diritto al pasto o buono pasto. Ridefinizione della normativa part – time relativamente a: • L’effettuazione della prestazione che deve essere svolta in un’unica frazione; • Nei casi in cui ciò non sia possibile, previo esame congiunto a livello locale, la durata del nastro lavorativo non può eccedere le 6 ore; • Parificazione normativa tra part – time e full – time a riguardo dello straordinario forzoso;
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). 1. Modalità di gestione del part time • Orario di lavoro a giornata (spezzato) • 1° turno 6.00 - 14.00 • 2° turno 14.00 - 22.00 • 3° turno 22.00 - 6.00 • ed altre formulazioni
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)